TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-02-06, n. 201700086
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Pubblicato il 06/02/2017
N. 00086/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2014, proposto da:
E E S, F C O, C F, V P, A P, M C S, i primi due costituiti oltre che in proprio a ministero dell’avv. C F, gli ultimi quattro rappresentati e difesi dagli avv.ti E E S, G P e F C O con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del primo, viale Merello n. 41;
contro
il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio eletto in Cagliari presso l’ufficio legale del Comune,- via Roma n. 145;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Comunale n. 82/2013 del 19.12.2013, pubblicata sull'Albo Pretorio dal 24.12.2013 al 7.1.2014, con cui è stato approvato il Nuovo Regolamento sul servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di Cagliari, limitatamente alle disposizioni meglio precisate nel ricorso;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, e in particolare, per quanto occorra, della deliberazione della Giunta Comunale di Cagliari n. 181 del 3.12.2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti affermano di essere eredi e/o aventi causa degli originari titolari di concessioni cimiteriali perpetue su Cappelle di famiglia presso i cimiteri di San Michele e di Bonaria in Cagliari, rilasciate dal Sindaco di Cagliari in conformità al R.D. 25 luglio 1892 n. 448 e al R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880.
Con il ricorso in esame hanno impugnato, ritenendole illegittime, alcune disposizioni del nuovo “ Regolamento sul servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Cagliari ” approvato con delibera del Consiglio comunale n. 82 del 19 dicembre 2013.
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
Violazione di legge (contrasto degli artt. 24 e ss., 69 e 74 del Nuovo Regolamento sul servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Cagliari con l’art. 92, comma 2°, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 con riferimento all’art. 4, comma 2, delle Disposizioni della legge in generale) – Elusione del giudicato (con riguardo alle sentenza n. 678, 679 e 680 del 23 ottobre 2013);
Violazione di legge (contrasto dell’art. 22 del Nuovo Regolamento sul servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Cagliari con gli artt. 92 e 98 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 con riferimento all’art. 4, comma 2, delle Disposizioni della legge in generale) – Elusione del giudicato (con riguardo alla sentenza del TAR Sardegna n. 680 del 23 ottobre 2013);
Violazione di legge (contrasto dell’art. 62 del Nuovo Regolamento sul servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Cagliari con l’art. 92 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 con riferimento all’art. 4, comma 2, delle Disposizioni della legge in generale – Elusione del giudicato (con riguardo alla sentenza del TAR Sardegna n, 680 del 23 ottobre 2013);
Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo l’annullamento per quanto di ragione del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Cagliari che con difese scritte, dopo aver eccepito che i ricorrenti non hanno dato prova della loro legittimazione ad agire, e dopo aver eccepito l’improcedibilità del ricorso a causa della mancata impugnazione della delibera del Consiglio comunale n. 17 del 21 aprile 2015 che ha sostanzialmente approvato un nuovo regolamento sul servizio mortuario cittadino, ne ha chiesto nel merito il rigetto, con favore delle spese.
Con memorie depositate il 16 e il 29 dicembre 2016 i ricorrenti hanno replicato alle argomentazioni difensore del Comune.
Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2017, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Occorre esaminare, in via preliminare, l’eccezione della difesa comunale secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile in quanto i ricorrenti non avrebbero dato prova della loro legittimazione ad agire.
In particolare secondo la difesa comunale i ricorrenti si sono qualificati eredi e/o aventi causa degli originari titolari di concessioni cimiteriali senza fornire in tal senso alcun riscontro probatorio.
La temeraria eccezione del Comune è priva di pregio.
Al riguardo va osservato che tra i ricorrenti e il Comune di Cagliari si è già definito presso questo TAR un precedente analogo contenzioso, tant’è che tra le censure proposte vi è anche l’elusione del giudicato formatosi sulle sentenze pronunciate dal Tribunale sul presupposto della legittimazione dei ricorrenti, ma comunque con produzioni del 29 dicembre 2016 sono stati nuovamente versati agli atti i documenti attestanti la legittimazione dei ricorrenti.
La circostanza che tali documenti provengano prevalentemente dagli stessi uffici comunali, o siano stati formati con la partecipazione della parte pubblica, induce il Collegio ad acquisirli agli atti del giudizio ed esime dalla necessità di concedere, ai sensi dell’art. 54 cpa, un termine a difesa in favore dell’amministrazione comunale, che peraltro si è ampiamente difesa con le memorie depositate.
Del pari infondata si rivela l’eccezione d’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della delibera consiliare n. 17 del 21 aprile 2015, che nell’assunto comunale avrebbe sostanzialmente approvato un nuovo regolamento sul servizio mortuario cittadino.
Come correttamente rilevano i ricorrenti, la delibera n. 17/2015, visto il nuovo Regolamento sul Servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Cagliari approvato con delibera del Consiglio comunale n. 82/2013, ha introdotto “… alcune modifiche formali e modifiche ed integrazioni sostanziali al suddetto regolamento …per farne parte integrante …”.
Non vi è stata dunque l’approvazione di un nuovo regolamento comunale ma l’integrazione di quello oggetto dell’impugnazione in relazione a talune limitate disposizioni non coinvolte dal presente ricorso.
L’impugnazione dei ricorrenti, infatti, non coinvolge l’intero atto regolamentare del Comune ma soltanto alcune limitate disposizioni ritenute lesive delle loro posizioni soggettive.
Poiché in relazione al thema decidendum delimitato dall’atto introduttivo del giudizio l’adozione della delibera n. 17/2015 si rivela del tutto estranea, deve ritenersi infondata l’eccezione d’improcedibilità sollevata dalla difesa comunale.
Può quindi passarsi all’esame del merito del ricorso, che è fondato nei seguenti termini.
La prima questione all’esame del Collegio attiene alla nuova disciplina dell’ampliamento della ricettività delle Cappelle.
L’art. 74 del regolamento comunale in questione, rubricato “Scadenza della concessione dei nuovi loculi” recita testualmente:
“