TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-20, n. 202304403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-20, n. 202304403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304403
Data del deposito : 20 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2023

N. 04403/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03417/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3417 del 2021, proposto da
C P, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sasso in Napoli, via Toledo n. 156;

per l'annullamento:

1. dell'ordinanza contingibile e urgente n.185 del 14 settembre 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Castel Volturno ha ordinato al sig. Puocci Carlo lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo degli immobili del Parco Saraceno, entro 48 ore dalla notifica del provvedimento;

2. del verbale prot. N. 3676 del 27 gennaio 2015 redatto dal Polizia Municipale di Castel Volturno;

3. dell'ordinanza n. 20 del 9 febbraio 2015 del Comune di Castel Volturno recante ordine ai proprietari di eliminare lo stato di pericolo e messa in sicurezza degli immobili citati;

4. di ogni altro provvedimento propedeutico o connesso a quelli impugnati se e in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame il nominato in epigrafe, premesso di occupare sin dagli anni 80, un locale (garage) sito in Castel Volturno, località Pinetamare, al Parco Saraceno, utilizzato per lo svolgimento dell’attività di autorimessa per auto, contesta la legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente n. 185 del 14 settembre 2015, con la quale il Sindaco del Comune di Castel Volturno, dopo aver dichiarato «l'inagibilità e inabitabilità allo stato evidente» degli immobili inseriti all’interno del predetto complesso immobiliare, ne ha ordinato «lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo», oltre che degli atti presupposti ed in particolare, della presupposta ordinanza sindacale n. 20 del 9 febbraio 2015, contenente l'ordine di provvedere alla eliminazione di «ogni situazione di pericolo legata alle precarie condizioni statiche degli immobili, nonché situazioni di pericolo igienico-sanitario...», anch'essa adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000.

Avverso tale ordinanza è insorto il nominato ricorrente, con ricorso notificato e depositato in data 6 agosto 2021, deducendo a fondamento dell’impugnativa plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando, in limine, la violazione delle regole di partecipazione, l’assenza dei presupposti per l’emanazione dell’ordinanza extra ordinem , difetto di istruttoria e di motivazione.

2. Si è costituito il Comune di Castel Volturno, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, rimarcando, in particolare, che la legittimità della predetta ordinanza risulterebbe già vagliata dall’intestato Tribunale con sentenza n. 1351/2020, rimasta inappellata e passata in giudicato.

3. Respinta l’istanza cautelare per assenza di relativi presupposti, all’udienza del 6 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il Collegio rileva, in via preliminare, che è possibile prescindere dalle eccezioni in rito, essendo il ricorso infondato nel merito.

5. L’istante contesta la legittimità dell’ordinanza meglio individuata in epigrafe, con la quale il Comune di Castel Volturno ha ordinato lo sgombero degli immobili ricadenti nel Parco Saraceno in Coppola Pinetamare, tra cui rientra il garage occupato dallo stesso ricorrente.

L’ordinanza sindacale impugnata è già stata sottoposta al vaglio dell’intestato Tribunale (giudizio RG n. 6014/2015) che - con sentenza n. 1351/2020, le cui motivazioni si intendono richiamare e ribadire, anche ex art. 74 c.p.a. - ha potuto rilevare il generale stato di degrado del complesso abitativo connotato da condizioni igienico- sanitarie precarie e potenzialmente in grado di porre in pericolo la pubblica incolumità e giustificare adeguatamente l’adozione, nella specie, del provvedimento extra-ordinem, ritenuta dal Collegio strumento adeguato e proporzionato rispetto alla cura dell’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione Comunale.

5.1 Più in dettaglio, con il primo motivo è dedotto il difetto dei presupposti legali per l’utilizzo dei poteri extra ordinem ex art. 54 TUEL: in tesi di parte non sussisterebbero le condizioni della “urgenza” visto che il provvedimento sarebbe stato notificato, addirittura, dopo 6 anni, né della “contingibilità” visto che il Comune avrebbe semmai dovuto adottare provvedimenti ripristinatori degli abusi edilizi commessi dagli occupanti o comunque notificare agli occupanti l’obbligo della manutenzione del fabbricato;
inoltre non sarebbe riportato in modo preciso il periodo dello sgombero.

Le censure dedotte dal ricorrente si rivelano prive di fondamento.

Sotto un primo aspetto, è rimasto non smentito il presupposto da cui muove il provvedimento impugnato, sufficientemente allegato e documentato dalla amministrazione comunale resistenteA tale riguardo, nel precedente della Sezione n. 1351/2020 si è chiarito che : “ la situazione di oggettivo ed effettivo pericolo per l’incolumità pubblica ha, nel caso di specie, reso senz’altro legittimo il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente e, dunque, il potere di ordinare a tutti i proprietari e gli occupanti a qualunque titolo di non utilizzare gli immobili in quanto dichiarati inagibili e inabitabili, stante il perdurare dei gravi inconvenienti igienico-sanitari e il pericolo per la staticità dei fabbricati del complesso abitativo Parco Saraceno, oltre al pericolo derivante dalla manomissione degli impianti elettrici con gli allacci abusivi, contestualmente decretandone lo sgombero a tutela della pubblica incolumità, fino alla messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie”.

Sotto altro aspetto, l’ordinanza in questione non può considerarsi priva di una limitazione temporale, essendo l’efficacia del provvedimento impugnato ancorata alla eliminazione dello stato di pericolo (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 549/2019, secondo cui "L'ordinanza contingibile e urgente, con la quale il Sindaco può fronteggiare le situazioni di emergenza, non può essere impiegata per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi;
tuttavia, deve rilevarsi come i provvedimenti contingibili non possano considerarsi automaticamente illegittimi, solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia, pertanto anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando siano razionalmente collegate ad una concreta ed accertata situazione di pericolo"
).

Deve, inoltre, darsi atto della circostanza che la grave situazione di pericolo sottesa all’emanazione dell’ordinanza de qua è ancora attuale, irreparabile ed imminente, non risultando smentito l’accertamento da parte dei competenti organi tecnici (come più approfonditamente si dirà infra) della situazione di instabilità strutturale dell’immobile, di talché il rischio per la pubblica incolumità, semmai, si è ulteriormente aggravato, in quanto, come rimarcato dalla resistente difesa, il ritardo nello sgombero del Parco Saraceno, per lungo tempo ostacolato a causa dell’opposizione dei numerosi occupanti abusivi delle abitazioni interessate, ha anche impedito di poter intervenire per assicurare le opere necessarie ad eliminare le fonti del pericolo.

5.2 Nemmeno coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’assenza di adeguata istruttoria e difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, asserendo che nella specie non vi sarebbe alcun pericolo per l’incolumità pubblica e privata, posto che l’immobile non si presenterebbe neanche in uno stato di abbandono e di fatiscenza né sussisterebbe il pericolo di crollo, trattandosi solo di facciate “ammalorate”.

Il motivo è infondato.

Dalla motivazione degli atti gravati, come anche rilevato nel sopra richiamato precedente della Sezione, è emerso con evidenza che “ non risultavano in alcun modo assicurate le necessarie condizioni igienico sanitarie minime, con grave pericolo di diffusione di epidemie e pregiudizio per la salute pubblica (a causa della presenza di rifiuti di ogni genere nei box del piano terra e aree carrabili, intrisi di liquami maleodoranti di varia provenienza);
né risultava scongiurato il pericolo derivante dalla possibilità di crolli di materiale lapideo ovvero di incendi e di folgorazione derivanti da manomissioni dei contatori e dalle cassette di derivazione dell'alta tensione.

Le superiori conclusioni hanno anche trovato immediata conferma nei successivi sopralluoghi svolti dall'ASL e dai tecnici dell'amministrazione comunale, prodotti in atti dall'Amministrazione e non sconfessati in alcun modo dalle difese di parte. Risulta dunque emersa una situazione oggettiva di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, basata su adeguati accertamenti istruttori, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva plurimis: Cons. St., Ad Plen. 30 luglio 2007, n.10;
Sez. V, 28/5/2007, n. 2109)”.

5.3 Alla luce dei superiori rilievi, si rivela anche infondata ogni ulteriore dedotta violazione delle garanzie partecipative.

Invero, in disparte la circostanza che nel caso di specie nemmeno si imponeva una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, stante l'evidenziata urgenza di provvedere, la censura appena esaminata si arresta su una soglia meramente formale, non risultando affatto idonea ad inficiare la legalità sostanziale delle ordinanze gravate, ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/1990, non essendo in ogni caso emersi elementi tali da far ritenere che - ove fosse stata possibile una tempestiva interlocuzione con l'amministrazione comunale - il provvedimento finale avrebbe potuto avere contenuto diverso.

6. Alla stregua delle sovraesposte motivazioni il ricorso va dunque rigettato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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