TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300722

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300722
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300722
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00722/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00998/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 998 del 2021, proposto da
CUS Unime Asd in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Centro Universitario Sportivo Italiano - C.U.S.I., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvio Motta in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37;

per l’accertamento:

-dell’illegittimità del recesso dalla Convenzione Rep. n.302 del 31.05.2019 di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Messina del 5.08.2020;

- dell’insussistenza della responsabilità del CUS UNIME nella gestione e nella condotta della Cittadella dello Sport di Messina e negli altri impianti sportivi imputati dall’Università con la citata delibera del C.d.A. del 5.08.2020;

e, per il riconoscimento all’indennizzo per le perdite subite dall’ASD CUS Unime.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro Universitario Sportivo Italiano - C.U.S.I. e dell’Università degli Studi di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1.Il Centro Universitario Sportivo Italiano (d’ora in avanti C.U.S.I.), la cui personalità giuridica è stata riconosciuta con D.P.R. n. 770/1968, è un ente che persegue la finalità di pratica, diffusione e potenziamento dell’attività sportiva universitaria e che opera “direttamente” e a livello periferico (art. 2 dello Statuto) tramite i Centri Universitari Sportivi (CUS) che sono associazioni, istituite presso le singole Università, dotate di una propria autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale (Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2015, n. 1778).

Il C.U.S. UNIME A.S.D., è stato affiliato al C.U.S.I. con delibera del 7 dicembre 2013, con lo scopo di organizzare e gestire lo sport universitario nella città di Messina.



2. Con atto del 12 dicembre 2013, l’Università di Messina, da una parte, e il CUSI e il C.U.S. UNIME, dall’altra, sottoscrivevano una convenzione con la quale l’Università affidava “ in esclusiva al CUSI per il tramite del proprio ente federato C.U.S. UNIME A.S.D., la gestione degli impianti sportivi universitari e delle relative aree di pertinenza” (art. 2);
la convenzione aveva durata quinquennale ed era “ rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per un eguale periodo, salvo disdetta comunicato con lettera raccomandata ” (art. 10).



3. Il 14 giugno 2016 veniva sottoscritto un “atto di precisazione” con il quale le spese relative alla gestione e alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e delle aree di pertinenza di proprietà dell’Ateneo, quelle inerenti alle utenze per acqua, energia elettrica e gas rimanevano a carico dell’Università che, a parziale ristoro del pagamento delle utenze, avrebbe trattenuto il contributo per i servizi sportivi derivante dalle tasse degli studenti, pari a € 5,00 pro-capite.



4. Con atto del 28 maggio 2019 le medesime parti sottoscrivevano una nuova convezione per la durata di anni 15 “ per l’affidamento al CUSI per il tramite del proprio ente federato C.U.S. UNIME A.S.D.” della gestione degli impianti sportivi universitari e delle relative aree di pertinenza (artt. 2 e 3).

Nella convenzione era, tra l’altro, previsto quanto segue:

art.

3. Attività del CUSI. Il CUSI e, per esso, il C.U.S. UNIME A.S.D. si impegna:

a) alla gestione ed alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi relative aree di pertinenza di proprietà dell’Università individuati negli allegati A) e B) (…);

art. 11. Recesso o scioglimento. Le parti si riservano di verificare periodicamente lo stato di attuazione degli impianti e degli obiettivi previsti dalla seguente convenzione. L’Università potrà recedere anticipatamente rispetto alla scadenza programmata, chiedendo il rilascio degli impianti affidati in gestione, con il preavviso minimo di giorni 30, e con decorrenza dall’anno accademico successivo, in presenza di mutamento del quadro normativo di riferimento, gravi e comprovati inadempimenti e violazioni da parte dell’ente affidatario o di mancata realizzazione degli obiettivi programmati. È esclusa in ogni caso la corresponsione di risarcimenti indennizzi a carico dell’Università”.

Art. 15. Controversie. Eventuali controversie inerenti all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da 3 membri designati uno dall’Università di Messina, uno dal CUSI ed il terzo, in mancanza di accordi tra le parti, dal Presidente del Tribunale di Messina” .



5. Con nota n.21933 del 25 febbraio 2020, il D.G. dell'Università di Messina comunicava che “ l’importo anticipato dall’Ateneo per i consumi energetici (energia elettrica gas metano) della Cittadella, ascrivibili al periodo compreso tra la data di stipula della convenzione, sottoscritta il 28 maggio 2019, nell’ultimo mese fatturato ammonta a € 168.942,15, oltre IVA per un totale di € 206.109,43” ;
chiedeva, quindi, “ l’immediato ristoro di tali somme e al contempo di volturare i contratti di fornitura energetica ed idrica inerenti alle strutture affidate in gestione ”.

Con successiva nota prot. n. 70983 del 31 luglio 2020, l’Università trasmetteva in copia digitale le fatture e con nota prot. n. 70617 del 31 luglio 2020 specificava ulteriormente la richiesta di rimborso per energia elettrica e gas metano, chiedendo l’immediato rimborso della somma complessiva di € 844,996,63.



6. Nella seduta del 5 agosto 2020 il C.d.A. dell’Università di Messina autorizzava il Rettore ad operare il recesso anticipato dalla convezione per gravi e reiterati inadempimenti per come emersi dalla relazione istruttoria allegata alla delibera e di seguito indicati:

1) occupazione da parte dell’ASD CUS UNIME, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’Università, dei locali posti al piano seminterrato destinati in origine come locali tecnici di deposito e zona di transito per realizzare camere, uffici e servizi igienico-sanitari, con verande ed affaccio sugli impianti sportivi, come si evince dalla Relazione del sopralluogo effettuato presso i locali dell’edificio E destinato a Centro Servizi della Cittadella sportiva dell’Annunziata prot. n. 84353 del 16 settembre 2019. Complessivamente i quattro locali, escluse le verande, coprono una superficie lorda di 360,00 mq (circa 90 mq cadauno);

2) realizzazione senza autorizzazione preventiva da parte dell’Ateneo, della Foresteria CUS UNIME per complessivi 18 posti letto, presso i locali di pertinenza del Campo da Baseball del Campo Sportivo Primo Nebbiolo per come illustrato nella Relazione prot. n. 84363 del 16 settembre 2019;

3) esecuzione di interventi straordinari di manutenzione non autorizzati preventivamente, né comunicati successivamente, tra gli altri anche sulla cabina elettrica presso la c.d. Cittadella sportiva con la finalità di consentire la realizzazione di una nuova linea elettrica per il c.d. Palagym non conoscendo l’Ateneo le modalità di intervento la loro certificazione ed autorizzazione dello stesso da parte delle Autorità Competenti;

4) subconcessione “ in uso presuntivamente non gratuito ” di alcuni impianti ed in particolare del campo di calcio ad altre società sportive senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’Ateneo in orari serali che necessitavano l’accensione dell’impianto di illuminazione con conseguente aggravio dei costi energetici rimasti, come detto, sempre a carico dell’Università di Messina;

5) realizzazione non a regola d’arte di campi di calcetto per i quali erano stati erogati contributi;

6) mancata corresponsione delle spese per utenze elettriche e gas (che ammontano complessivamente a € 478.972,86) e per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari a € 86.548,47, oltre alle somme relative alla fornitura idrica, ancora da quantificare;

7) mancata voltura dei contratti di fornitura energetica (gas e luce) ed idrica inerenti alle strutture affidate in gestione richiesta con nota prot. N. 21933 del 25 febbraio 2020 mai riscontrata da parte della CUS Unime ASD.

La delibera recante l’esercizio del diritto di recesso anticipato veniva comunicata al CUSI e al CUS UNIME con nota del 6 agosto 2020, con invito a rilasciare gli impianti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi