TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-03-28, n. 202305326
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 05326/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03095/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3095 del 2021, proposto da
Telpress Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M P e R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Autorità Idrica Toscana, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Diani e Carmine Podda, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Tallini in Roma, via Luigi Luciani 1;
per l'annullamento, previa sospensione,
- della nota ANAC 2 febbraio 2021, prot. n. 8806, con cui l’Autorità ha iscritto nel Casellario Informatico annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 nei confronti della ricorrente;
- nonché di tutti gli atti alla stessa presupposti e collegati, ivi compresa la nota ANAC, 16 marzo 2020, prot. n. 21871, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico e le Linee Guida ANAC n. 6, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui non prevedono un onere di motivazione in capo alla predetta Autorità nell'ambito dello svolgimento dell'attività di inserimento nel Casellario Informatico di notizie con solo valore di pubblicità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Autorità Idrica Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con segnalazione acquisita al protocollo dell’ANAC in data 22 gennaio 2020, al n. 5285, la stazione appaltante Autorità Idrica Toscana (d’ora in poi anche AIT) ha comunicato all’Autorità di aver disposto la risoluzione del contratto del “ Servizio di rassegna stampa per la durata di tre anni ” nei confronti dell’operatore economico Telpress Italia s.r.l. per grave inadempimento, in quanto il servizio prestato era risultato carente e inadeguato.
2. Con nota ANAC 16 marzo 2020, prot. n. 21871, l’Autorità ha quindi avviato il procedimento di annotazione ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
3. All’esito di articolata istruttoria – a cui hanno preso parte sia l’operatore economico, sia la stazione appaltante (che sono stati sentiti in audizione e hanno presentato memorie) – l’Autorità, con delibera 2 febbraio 2021, prot. n. 8806, ha disposto l’annotazione della notizia relativa alla risoluzione disposta dall’AIT nei confronti di Telpress Italia s.r.l. osservando che « la notizia segnalata è utile per le finalità di tenuta del Casellario in quanto riconducibile a risoluzione del contratto », specificando espressamente – nel corpo dell’annotazione – che « l’o.e. ha contestato giudizialmente innanzi al Tribunale di Firenze il provvedimento disposto ».
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, Telpress Italia s.r.l. ha impugnato la predetta nota ANAC 2 febbraio 2021, prot. n. 8806, chiedendone l’annullamento – previa sospensione – sulla base di due motivi in diritto.
4.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 213, co. 10, d. lgs n. 50/2016 [nonché per] eccesso di potere;difetto di motivazione e di istruttoria;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c), d. lgs n. 50/2016;illogicità manifesta [e] violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa », affermando, in sostanza, che:
- l’annotazione era stata disposta dall’Autorità « unicamente in base alla assertiva ed apodittica affermazione, consistente nel fatto che la notizia segnalata da AIT era riconducibile ad una risoluzione contrattuale »;
- l’ANAC aveva « omesso di valutare, apprezzare e considerare le circostanze, in fatto e in diritto, esposte dalla società odierna ricorrente [nelle proprie memorie difensive]».
4.2. Con il secondo motivo ha contestato il provvedimento gravato per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 213, co. 10, d. lgs n. 50/2016, nonché dell’art. 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato dal Consiglio ANAC con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019 [e per] difetto di motivazione e di istruttoria », sostenendo – in sintesi – che l’Autorità resistente non avrebbe motivato adeguatamente « in merito alla ritenuta “utilità” della disposta annotazione », non avrebbe preso in considerazione « le argomentazioni … a sostegno della richiesta di archiviazione del procedimento » e non avrebbe svolto l’istruttoria necessaria per verificare quanto affermato dall’AIT.
5. Con memoria del 25 marzo 2021, l’ANAC ha insistito per il rigetto del gravame.
6. Con memoria del 9 aprile 2021, l’Autorità Idrica Toscana ha spiegato le proprie difese, sostenendo: in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, poiché proposto « ben oltre il termine decadenziale fissato per l’impugnazione delle Linee Guida ANAC n.6/2016 e del Regolamento per la Gestione del Casellario »;nel merito la sua infondatezza.
7. Con memoria del 12 aprile 2021, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare.
8. Con ordinanza Tar Lazio, I, 15 aprile 2021, n. 2231, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare, evidenziando – tra l’altro – che « il provvedimento di annotazione impugnato appare, prima facie, adottato in presenza dei relativi presupposti, a fronte della segnalazione, da parte della stazione appaltante, della risoluzione del contratto per inadempimento, sia pure mediante richiamo alla clausola risolutiva espressa, avendo peraltro l’Anac correttamente dato atto della pendenza di contenzioso al riguardo ».
9. Con memoria dell’8 dicembre 2022, parte ricorrente ha insistito nelle domande spiegate con l’atto introduttivo del giudizio.
10. In data 15 dicembre 2022, l’Autorità Idrica Toscana ha depositato in giudizio la sentenza con cui il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso di Telpress Italia s.r.l, ha dichiarato « risolto il contratto concluso fra le parti in data 17 ottobre 2019 per effetto della comunicazione AIT in data 24 dicembre 2019 » e ha condannato l’odierna ricorrente al risarcimento del danno a favore di AIT per l’importo di € 13.490,76, oltre interessi, e al pagamento delle spese di lite.
11. Con memoria di replica del 20 dicembre 2022, parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della sentenza poiché intervenuto « ben oltre i termini perentori fissati dall’art. 73, c.p.a. che scadevano il 30 novembre 2022 » e ha comunque evidenziato di aver proposto appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze.
12. Con memoria del 22 dicembre 2022, l’Autorità Idrica Toscana ha insistito per il rigetto del ricorso e ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di tardività formulata dalla ricorrente in relazione al deposito della sentenza del Tribunale di Firenze, notando che « il giudizio in corso è regolato dal rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. con conseguente dimidiazione dei termini, ragion per cui il deposito documentale risulta tempestivo ».
13. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
14. I due motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro evidente connessione – sono infondati.
15. In via preliminare, tuttavia, è appena il caso di evidenziare:
- l’infondatezza dell’eccezione di tardività del gravame formulata da AIT, atteso che l’interesse all’impugnazione delle Linee Guida n. 6 dell’ANAC – gravate dalla società ricorrente (in via evidentemente tuzioristica) quale atto presupposto « nella parte in cui non prevedono un onere di motivazione in capo all’Autorità » – è sorto in capo alla ricorrente solo al momento in cui l’ANAC ha disposto l’annotazione nei suoi confronti, sicché correttamente Telpress Italia s.r.l. ha impugnato le predette Linee Guida in uno con il provvedimento di annotazione;
- l’infondatezza dell’eccezione di tardività formulata da parte ricorrente in relazione al deposito documentale di AIT del 15 dicembre 2022, atteso che al presente giudizio si applica il rito disciplinato dall’art. 119 c.p.a., con conseguente dimezzamento dei termini processuali.
16. Ciò chiarito, nessuna delle doglianze espresse dalla ricorrente può essere accolta, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa nella materia oggetto del presente giudizio.
16.1. È noto, infatti, che, per consolidata giurisprudenza, nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318), mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186).
A ciò deve aggiungersi che la giurisprudenza di questo Tribunale è ormai pressoché costante nell’affermare che: a) l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione « fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione » (cfr. ancora Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107, nonché più di recente Tar Lazio, I- quater , 13 maggio 2022, n. 6032 e 11 luglio 2022, n. 9451);e che: b) la risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante costituisce un’ipotesi tipica di annotazione rispetto alla quale può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico (cfr. Tar Lazio, I- quater , 5 ottobre 2022, n. 12637).
16.2. Alla luce di quanto sopra è evidente la correttezza dell’operato dell’Autorità.
16.2.1. Per un verso, infatti, la non manifesta infondatezza dei fatti che hanno dato luogo all’annotazione è confermata dall’esito – in primo grado – del contenzioso avviato dalla ricorrente in sede civile avverso la risoluzione disposta dall’AIT.
Se, infatti, la pendenza del giudizio di appello avverso tale sentenza rende ancora la vicenda della risoluzione sub iudice , allo stesso tempo è evidente che la pronuncia del Tribunale di Firenze (che – come si è ricordato supra sub 10 – ha dichiarato « risolto il contratto concluso fra le parti in data 17 ottobre 2019 per effetto della comunicazione AIT in data 24 dicembre 2019 » e ha condannato l’odierna ricorrente al risarcimento del danno a favore di AIT per l’importo di € 13.490,76), affermando la correttezza dell’operato della stazione appaltante, consente in ogni caso di escludere che i fatti che hanno dato origine all’annotazione siano manifestamente privi di fondamento.
16.2.2. Per altro verso, inoltre, va notato che la vicenda oggetto del giudizio riguarda l’annotazione di una risoluzione contrattuale (ovvero, come si è già notato, una fattispecie tipica di annotazione rispetto alla quale l’obbligo dell’Autorità di dare evidenza dell’utilità della notizia può ritenersi attenuato) e che i fatti che hanno portato alla risoluzione del contratto non sono in alcun modo caratterizzati da chiari elementi di straordinarietà che consentono di escludere l’utilità dell’annotazione per le finalità di tenuta del Casellario.
17. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il gravame è infondato e va rigettato.
18. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.