TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-07-15, n. 201509455
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Testo completo
N. 09455/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01722/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A V e A N, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza in data 28 dicembre 2012, notificato in data 22 gennaio 2013, di esclusione dal concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2012, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno e quadriennale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento
- del provvedimento di approvazione della graduatoria e della graduatoria stessa nella parte in cui esclude il ricorrente dai vincitori del concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2012, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno e quadriennale, come da determinazione n. 99607 in data 2 aprile 2012, pubblicata in G.U.R.I., 4^ S.S., n. 28, in data 10 aprile 2012, pubblicata sul sito internet della Guardia di Finanza in data 23 febbraio 2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con determinazione del 28 dicembre 2012, ha escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di 750 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2012.
Il provvedimento è stato adottato vista la proposta di esclusione formulata dal Centro di Reclutamento in data 17 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della determinazione n. 99607/2012, in quanto l’interessato:
in data 2 novembre 2007 veniva sorpreso dai Carabinieri di Schiava di Tufino (Na), a seguito di perquisizione personale e veicolare, unitamente ad altre persone, in possesso di sostanze stupefacenti di tipo “cocaina”;
in data 15 agosto 2008, veniva sorpreso dalla Guardia di finanza di Avellino in possesso di gr. 1,90 di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi di impugnativa:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del bando di concorso. Eccesso di potere per carenza istruttoria. Erronea valutazione dei fatti e carenza di motivazione.
L’amministrazione avrebbe assunto quale unico elemento fondante l’esclusione due episodi posti in essere dal ricorrente appena dopo il raggiungimento della maggiore età ed a distanza di molto tempo dal concorso. Da tali episodi - il primo, peraltro, sarebbe generico e non imputabile specificamente al ricorrente – non potrebbe desumersi un giudizio di disvalore, senza avere assunto ulteriori riscontri e senza avere tenuto conto dei brillanti precedenti di carriera dell’aspirante allievo.
L’irrilevanza penale della condotta censurata al ricorrente, unitamente al rilievo della sua non riconducibilità ad una precisa ed abituale scelta di vita, costituirebbero una ragione idonea ad eliminare ogni valenza di offensività e disvalore che possa risultare in qualche modo negativo per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza.
Con motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnativa all’approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, la quale risentirebbe degli stessi vizi già dedotti avverso il gravato atto di esclusione.
L’Avvocatura Generale dello Stato, con ampia ed articolata memoria, ha contestato la fondatezza delle censure proposte, concludendo per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive ragioni.
L’istanza cautelare è stata respinta da questa Sezione con ordinanza 23 maggio 2013, n 2038.
All’udienza pubblica del 3 giugno 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi in quanto il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 2, comma 1, lett. g), del bando ha stabilito che possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ed ha precisato che l’accertamento di tale requisito è effettuato d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.
Il provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso perché non in possesso di tale requisito, come esposto nella narrativa del fatto, è motivato essenzialmente con riferimento ai due episodi del 2 novembre 2007 e del 15 agosto 2008.
In particolare, il ricorrente, in data 2 novembre 2007, è stato sorpreso dai Carabinieri di Schiava di Tufino (Na), a seguito di perquisizione personale e veicolare, unitamente ad altre persone, in possesso di sostanze stupefacenti di tipo “cocaina” e, in data 15 agosto 2008, è stato sorpreso dalla Guardia di finanza di Avellino in possesso di gr. 1,90 di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”
Su tale base, l’amministrazione procedente, nel rilevare che per tali episodi l’aspirante allievo ha subito la sospensione della patente di guida per 1 mese, ha ritenuto lo stesso privo delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione al concorso avendo posto in essere, negli episodi in rassegna, comportamenti:
- oltre che censurabili, comunque, inconciliabili con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, prevede stringenti doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la detenzione e/o l’uso di sostanze stupefacenti sono, tutt’ora, soggetti ad un giudizio di disvalore;
- che non lascino, pertanto, margini di apprezzamento tali da escluderne una valutazione negativa, essendo riferiti a episodi che presuppongono l’esistenza di una contiguità con soggetti operanti nell’illegalità, che pongono in essere traffici illeciti verso i quali la Guardia di finanza, istituzionalmente, ha il compito di esercitare azione di contrasto e di repressione.
La determinazione di esclusione cui è giunta l’amministrazione non può ritenersi immotivata, manifestamente illogica o basata su un travisamento dei fatti.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, fin da anni risalenti, che il requisito della moralità e condotta incensurabili, richiesto per l'arruolamento nelle forze di polizia dall'art. 26 l. n. 53 del 1989, mediante il richiamo alla normativa dell'ordinamento giudiziario per l'ammissione alla magistratura, è necessario, pur dopo l'abrogazione delle disposizioni che richiedevano il requisito della buona condotta per l'ammissione ai pubblici impieghi, e che, nell'esaminare la sussistenza o meno del predetto requisito, l'amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza del requisito delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l’aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere (cfr. Cons. Stato, IV, 4 luglio 2012, n. 3929, che richiama giurisprudenza anteriore).
La giurisprudenza ha altresì precisato (cfr. Cons. Stato, IV, 5 marzo 2013, n. 1343) che:
a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole;
b) l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso;
c) a fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all’amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta.
Nella valutazione della condotta, in sostanza, l’amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sul candidato, caratterizzato da discrezionalità tecnica facendo riferimento ad elementi non certi ma opinabili e del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio, nell’ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza (cfr. TAR Lazio, Seconda, 10 marzo 2015, n. 3954).
Orbene, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, la valutazione compiuta in sede amministrativa sia scevra dai vizi di legittimità prospettati in sede di ricorso.
Infatti, all’aspirante allievo sono stati contestati due episodi, indicativi della non occasionalità della condotta e, mentre per il primo, la sostanza stupefacente o psicotropa è stata sequestrata all’interessato in compagnia di altri quattro soggetti, nel secondo episodio il verbale di contestazione è stato redatto specificamente nei confronti del ricorrente trovato nell’illecito possesso di gr. 1,9 di marijuana.
Pertanto, nessun rilievo ai fini della legittimità dell’azione amministrativa possono assumere le circostanze che per tali episodi l’interessato non abbia subito conseguenze sul piano penale e che nel corso della sua carriera di militare in ferma prefissata abbia ricevuto due elogi, atteso che gli elementi complessivamente risultanti dagli atti endoprocedimentali rendono plausibile, nel caso di specie, il giudizio prognostico di carattere negativo formulato dall’amministrazione in ordine all’alea comportamentale di chi, rivestendo lo status di militare della Guardia di Finanza, deve assolvere a rilevanti e delicati compiti di contrasto e repressione dei fenomeni legati proprio all’uso di sostanze stupefacenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), sono poste a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente,