TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-07-31, n. 202000479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-07-31, n. 202000479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202000479
Data del deposito : 31 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2020

N. 00479/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00315/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2019, proposto da
A G, rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sul provvedimento reso in data 19.12.2018 dal Tribunale civile di Reggio Calabria nel giudizio RG n. 4513/2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenuta con le modalità di cui all’art. 84, co. 5, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, il dott. Alberto Romeo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato in data 25.5.2019, e depositato il successivo 31.5, la ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale Civile di Reggio Calabria il 19.12.2018 nel procedimento iscritto al RG 4513/2015, con cui l’ASP veniva condannata al pagamento in suo favore della somma di € 17.344,56, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nonché di quella di € 3.235,00 a titolo di spese legali.



1.1. Deduceva al riguardo di aver notificato il titolo all’ASP, presso il difensore costituito in giudizio nonché all’indirizzo di posta certificata dell’Ente, in data 20.12.2018, senza tuttavia ottenerne la spontanea esecuzione.



1.2. Consta poi dagli atti depositati in giudizio che l’anzidetta ordinanza abbia acquistato l’autorità del giudicato per mancata impugnazione, come risultante dall’attestazione della Cancelleria della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 24.5.2019;
e altresì che sia stata munita di formula esecutiva in data 27.2.2019 e così rinotificata all’amministrazione intimata, presso la sede legale, il 7.3.2019.



2. Il ricorso veniva dunque posto in decisione all’udienza camerale del 6.5.2020, all’esito della quale il Collegio rilevava tuttavia una possibile causa di inammissibilità del ricorso, stante la relativa notificazione anteriormente al decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva.



2.1. Veniva perciò assegnato alla ricorrente con ordinanza ex art. 73, co. 3, c.p.a., pubblicata il 25.5.2020, il termine di giorni dieci per interloquire su detta questione.



2.2. In pari data la ricorrente depositava una memoria con cui insisteva per l’accoglimento del ricorso, obiettando che il termine in questione fosse da ritenersi certamente decorso alla data della notificazione del ricorso, dovendo ricollegarsi il dies a quo della relativa decorrenza non già alla notifica del titolo munito di formula esecutiva, avvenuta il 7.3.2019, bensì alla precedente notifica del medesimo all’amministrazione intimata, privo dell’anzidetta formula, effettuata in data 20.12.2018 ai fini del decorso del termine per l’impugnazione. Ciò sul rilievo secondo cui alla disciplina del giudizio d’ottemperanza non sarebbero applicabili le disposizioni dell’esecuzione dettate dal codice di rito civile, e dunque in primis proprio quelle disciplinanti la spedizione in forma esecutiva del titolo, che dunque non costituirebbe un presupposto dell’azione di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a. Circostanza, questa, d’altro canto espressamente confermata dal tenore testuale dell’art. 115, co. 3, c.p.a., stabilendo detta norma che “ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente titolo non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva”. Richiamava a sostegno della tesi prospettata una recente ordinanza del Tribunale civile di Foggia, insistendo pertanto nel ritenere che il termine dilatorio di 120 giorni posto dal richiamato art. 14 d.l. 669/1996 decorra dalla notifica del titolo esecutivo, ancorché non spedito in forma esecutiva, presso la sede dell’ente debitore.

Sicché, nella vicenda di specie, detto termine sarebbe da reputarsi certamente rispettato, stante la notificazione del titolo in data 20.12.2018, ben più di 120 giorni prima della notifica del ricorso ex art. 112 c.p.a.



2.3. Rivendicava, peraltro, a quest’ultimo riguardo, la piena validità della notifica nei confronti dell’amministrazione resistente, ancorché inoltrata ad una PEC non risultante dal registro REGINDE;
non solo e non tanto in ragione della coeva notifica del titolo anche al procuratore costituito per l’Ente nel giudizio a quo , avente peraltro il proprio ufficio all’interno della sede dell’ASP medesima, quanto piuttosto per essere stato in ogni caso utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro pubblico ‘Indice PA,’ tenuto conto della perdurante inadempienza dell’ASP all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia (richiamava a sostegno, tra le altre, TAR Catanzaro, n. 876/2019).

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