TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-12-27, n. 202208079

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-12-27, n. 202208079
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202208079
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 08079/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02711/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2711 del 2022, proposto da
M C, rappresentata e difesa dagli avvocati A D M, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Toledo n. 156;

contro

Comune di Massa Lubrense, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

G C, rappresentato e difeso dagli avv.ti R M (che agisce anche in proprio) e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria:

dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Massa Lubrense sulla diffida prot. 12092/21 del 20.05.2021;

nonché per l’accertamento

dell'obbligo del Comune di Massa Lubrense, ai sensi degli artt. 1, comma 2-bis, e 2 L. 241/90 e degli artt. 31 e 117 C.P.A., di definire con provvedimento espresso il procedimento amministrativo avviato con l'istanza del 19.05.2021, assunta al prot. 12092 del 20.05.2021;

nonché per la declaratoria

della nullità e/o l'annullamento per violazione dell'obbligo a provvedere di cui all'art. 2 L. 241/90 in conseguenza di eventuali atti soprassessori, al momento sconosciuti alla ricorrente;

nonchè per l'accertamento ai sensi dell'art. 31, comma 3, C.P.A.

della fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente con istanza prot. 12092/21;

nonchè, ai sensi dell'art. 117, comma 3, C.P.A., per la nomina del Commissario ad acta, che, per l'ipotesi di ulteriore e perdurante inerzia del Comune intimato, provveda in luogo dell'amministrazione intimata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R M e G C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, Caputo Marilena ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Massa Lubrense sull’istanza protocollata in data 20/5/2021 finalizzata alla verifica della legittimità degli interventi realizzati in località Nerano presso il complesso condominiale sito alla via A. Vespucci n. 3, in cui la ricorrente ha un appartamento.

In aggiunta alla domanda principale, la Caputo ha chiesto accertarsi la fondatezza della pretesa e nominare un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

2 - Il Comune di Massa Lubrense, ritualmente intimato, non ha preso parte al giudizio. Si sono costituiti in resistenza i controinteressati C G e M R, chiedendo il rigetto del ricorso e formulando preliminari eccezioni in rito.

3 - Alla camera di consiglio del 19/10/2022 il ricorso è transitato in decisione.

4 - In limine litis , il Tribunale rileva la tardività della produzione documentale dei controinteressati in data 14/10/2022 rispetto ai termini perentori risultanti dal combinato disposto degli artt. 73 co. 1 e 87 co. 3 c.p.a.: di tale documentazione non si terrà pertanto conto ai fini della decisione.

5 – Va, poi, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controinteressati, tenuto conto che:

- l’immobile di cui la ricorrente è proprietaria fa parte di un complesso condominiale nel quale è situato, per quanto di rilievo in questa sede, un tracciato stradale che costeggia la muratura di contenimento del giardino condominiale, ricadente sulla p.lla n. 1807 del fg. 16, di proprietà dei controinteressati e su cui la ricorrente afferma di esercitare una servitù di passaggio pedonale e carrabile;

- parte ricorrente lamenta che gli interventi eseguiti dai controinteressati, oltre a ledere l’assetto urbanistico e paesaggistico dell’area, limitano il suo diritto di proprietà e la sua servitù di passaggio (risultando realizzati un cancello con serratura e alcuni scalini che aggravano l’esercizio della servitù).

5.1 - Tanto premesso, si osserva che “ il proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio, è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente (CdS, VI, 18 maggio 2020, n. 3120;
Id. id., 9 gennaio 2020, n. 183;
TAR Campania, VII, 4515/19;
TAR Campania 4426/16);

- sussiste l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (TAR Lombardia, II, 28 settembre 2018 n. 2171) ” – ex multis, Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 30/12/21 n. 8317: nella specie sono sussistenti tutti i presupposti ritenuti necessari dall’Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 22/2021 per potersi contestare l’attività edilizia posta in essere da terzi.

6 – Nel merito, l’azione avverso il silenzio si rivela fondata, essendo il Comune tenuto a riscontrare con un provvedimento espresso l’istanza del 19-20/5/2021 con la quale la ricorrente l’ha sollecitato all’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori su opere che, a suo dire, avrebbero necessitato di un permesso di costruire. Per completezza, si osserva che non osta all’accoglimento della domanda la circostanza che il Comune abbia già più volte accertato la conformità dei lavori rispetto alle c.i.l.a/s.c.i.a. di volta in volta presentate dai controinteressati, lamentando la ricorrente proprio l’inidoneità di tali titoli rispetto all’effettiva consistenza urbanistica degli interventi.

6.1 - Occorre, pertanto, ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza entro sessanta giorni dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa, riscontrando con provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole che sia, la diffida della Caputo.

6.2 - Non può, per contro il Tribunale pronunciare sulla fondatezza della pretesa, “essendo demandata alla Amministrazione la effettuazione dei necessari “adempimenti istruttori” prodromici alla formazione della voluntas provvedimentale”, Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent.,13/12/2021 n. 7977;
ovvero essendo necessario che sia l’ente locale ad effettuare le dovute valutazioni urbanistiche sulla base degli esiti degli accertamenti tecnici già svolti, nonché di quelli ulteriori eventualmente necessari.

6.3 - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli o un funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale da lui delegato;
il compenso spettante al Commissario è posto a carico del Comune di Massa Lubrense e sarà liquidato dalla Sezione su richiesta dell’interessato che documenterà l’attività svolta e le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del suo ufficio, entro il termine decadenziale ex art. 71 co. 2 d.P.R. n. 115/02.

Il Commissario assumerà le funzioni su sollecitazione dell’interessata, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, con la adozione degli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa della resistente Autorità comunale.

7 - Le spese seguono la soccombenza del Comune di Massa Lubrense e si liquidano in dispositivo. Sussistono giustificato motivi per disporre la compensazione delle spese tra la ricorrente e i controinteressati.

8 - Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990, sostituito dall’art. 1, comma 1, D.L. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, va disposta la comunicazione della presente decisione - una volta passata in giudicato - alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

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