TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-09-22, n. 202302780
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Testo completo
Pubblicato il 22/09/2023
N. 02780/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01337/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M G -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della deliberazione del Commissario Straordinario n. -OMISSIS-;
- della comunicazione protocollo n. -OMISSIS-;
- della comunicazione protocollo n. -OMISSIS-;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato e consequenziale;
- nonché per il risarcimento in favore della ricorrente del danno del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa nella misura che riterrà equa l'Autorità Giudiziaria adita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il dott. E C;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedono la sua esclusione dalla procedura per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 75/2017 e ss.mm.ii.
Il provvedimento di esclusione è così motivato: “non risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.. (…) nello specifico, la S.V. non ha maturato tre anni di servizio, anche non continuativi, con le tipologie di lavoro flessibile previste dalla normativa vigente in Aziende del S.S.N.” (protocollo n. -OMISSIS-) in particolare, veniva precisato che “dall’esame dell'istanza trasmessa dalla dottoressa -OMISSIS-, nonché della documentazione in possesso dell'Azienda, è emerso che la predetta, a decorrere dal -OMISSIS- e sino al -OMISSIS-, ha sottoscritto con l'AOU un contratto remunerato con Borsa di Studio che non rientra tra le tipologie di lavoro flessibile valide ai fini del computo dei 36 mesi necessari per la stabilizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 sopra richiamato. Consegue, quindi, stante la carenza del predetto requisito, che questa AOU ha legittimamente escluso la Sua assistita dagli aventi diritto alla stabilizzazione, come, tra l'altro comunicato all'interessata con nota prot. -OMISSIS-” (protocollo numero -OMISSIS-).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti due motivi incentrati principalmente sulla: i) violazione dell’art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. 75/2017 – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e manifesta irrazionalità; ii) violazione dell’art. 97 Costituzione.
In particolare, parte ricorrente asserisce di essere regolarmente in possesso del requisito ai fini della stabilizzazione, in quanto avrebbe svolto l’attività di infermiera presso la Pediatria del AOU di Messina con un contratto borsa lavoro per un periodo di 24 mesi, decorrente dal -OMISSIS- sino al -OMISSIS-, che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, rientrerebbe tra le tipologie di lavoro flessibile valide ai fini del computo dei 36 mesi necessari per la stabilizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 sopra richiamato.
Si costituiva in giudizio (con atto del 9 settembre 2022), l’Azienda Ospedaliera Universitaria che (con memoria del 30 settembre 2022), opponendosi all’accoglimento del ricorso, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, posto che il petitum sostanziale riguarda non la correttezza della procedura, ma l’accertamento del diritto dell'istante all’inserimento nell'elenco degli aventi diritto alla stabilizzazione.
Nel merito, rilevava la legittimità dell’operato dell’Azienda (e la conseguente infondatezza del ricorso): secondo la tesi dell’Amministrazione ospedaliero-sanitaria, il periodo svolto dalla -OMISSIS- con la borsa di studio (dal -OMISSIS- al -OMISSIS-), non rientrerebbe tra le tipologie di lavoro flessibile previste dalla normativa vigente e, pertanto, non potrebbe essere oggetto di valutazione ai fini della procedura di stabilizzazione.
La difesa erariale richiamava a sostegno delle proprie ragioni la nota prot. Servizio 1/n. 13632 del 16 febbraio 2018, la quale indicherebbe in modo chiaro e incontrovertibile le diverse tipologie di contratto flessibile previste dall'art. 36 del D. Lgs. n. 165/01 che possono essere ricomprese nel periodo utile per la stabilizzazione, tra cui non rientrerebbe il contratto con borsa di studio che la ricorrente aveva sottoscritto con l’A.O.U.
In conclusione, secondo la difesa erariale, l’interpretazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/01 fornita dall’Amministrazione resistente sarebbe corretta in quanto conforme sia alla circolare assessoriale (cfr. prot./Serv. 1/ n. 42238 del 31/05/2018) che a quella della funzione pubblica (n.3/2017).
All’udienza del 6 luglio 2023, sentite le parti la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, spettando la cognizione della presente controversia al giudice ordinario.
Il Collegio richiama al riguardo la pronuncia del giudice di giurisdizione (Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 40953/2021) che ha avuto modo di tratteggiare le differenze intercorrenti, in termini di giurisdizione, tra l’ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’art. 20 del decreto Legislativo n. 75/2017.
Si riporta la motivazione