TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-06-13, n. 202310089

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-06-13, n. 202310089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310089
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2023

N. 10089/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12021/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12021 del 2022, proposto da
Figli delle Stelle s.r.l., Il Galletto Fortunato s.r.l., Kristal Palace s.r.l., Mondo Bingo s.r.l. e Nova Service S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte rappresentate e difese dagli avvocati M T e L G, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

delle note dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli:

1. prot. nn. 435904/RU e 435897/RU del 27 settembre 2022 avente a oggetto la convenzione di concessione di Figli delle Stelle s.r.l. n. 240/T1/08/R in proroga;

2. prot. n. 430953/RU del 23 settembre 2022 avente a oggetto la convenzione di concessione di Il Galletto Fortunato s.r.l. n. 072/TL/11/R in proroga;

3. prot. n. 431878/RU del 23 settembre 2022 avente a oggetto la convenzione di concessione di Kristal Palace s.r.l. n. 136/T2/TL1/12/R in proroga;

4. prot. n. 430854/RU del 23 settembre 2022 avente a oggetto la convenzione di concessione di Mondo Bingos.r.l. n. 096/08/R in proroga;

5. prot. n. 435006/RU del 26 settembre 2022 avente a oggetto la convenzione di concessione di Nova Service s.r.l. n. 327/10/R in proroga,

tutte di identico contenuto, con le quali la Direzione Giochi, Ufficio Bingo ha intimato alle ricorrenti il pagamento dei canoni mensili delle rispettive concessioni bingo in proroga, riferiti ai mesi da novembre 2020 a maggio 2021 entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, precisando altresì che “ il mancato pagamento nel termine previsto, comporterà l’escussione delle fidejussioni all’uopo depositate, nonché l’avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni a titolo di penale previste dall’atto integrativo alla concessione” indirizzando i provvedimenti anche alle compagnie di assicurazioni che hanno rilasciato le relative polizze fideiussorie;

- nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, fra i quali la nota prot. 12254/RU del 12 gennaio 2021 dell'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, Ufficio Bingo,

nonché per l’accertamento

della non debenza dei canoni mensili per l’esercizio delle concessioni di titolarità delle ricorrenti in proroga, relativi ai mesi da novembre 2020 al mese di maggio 2021, previa rimessione, ove occorra, degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto delle norme cui si è inteso dare esecuzione con gli artt. 2, 3, 24, 41, 97, 103 e 113 della Costituzione, oltre che con l’art. 117, comma 1, della Costituzione, anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dell’art. 1, commi 1130, 1131, 1132 e 1133 della l. n. 178/2020, anche ob relationem con l’art. 1, comma 636, della l. n. 147/2013, come modificato con l’art. 1, comma 934, della l. n. 208/2015 e con l’art.1, comma 1047, della l.n. 205/2017, ovvero previa disapplicazione dell’art. 1, comma 636, della l. n. 147/2013 e ss.mm. (art. 1, co. 934 l. n. 208/2015, art. 1, comma 1047, della l. n. 205/2017, art. 1, comma 1096, della l. n. 145/2018, art. 24, comma 2, della l. n. 124/2019 e art. 1, comma 1130, della l. n. 178/2020) e dell’art. 1, commi 1130-1131, della l. n. 178/2020, per contrasto con i principi di certezza, di tutela della concorrenza, di effettività della tutela e con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 T.F.U.E..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le società ricorrenti svolgono l’attività di gestione di sale dedicate al gioco del bingo in forza di concessioni in regime di c.d. proroga tecnica la cui efficacia è stata prorogata in attesa dello svolgimento delle procedure selettive per la riattribuzione delle concessioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale prevede che, nelle more dell’indizione di nuove procedure selettive per l’affidamento delle concessioni per il gioco del bingo di volta in volta rinviate, i titolari delle concessioni in scadenza dal 2013 al 2020 che intendono partecipare al bando di gara, continuino a svolgere l’attività, a fronte di un corrispettivo pari a “ euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni ”.

Con il presente gravame esse impugnano le note in epigrafe con cui l’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli (nel prosieguo “Agenzia” o “ADM”) ha richiesto loro il pagamento del canone concessorio mensile pari di euro 7.500,00 per il periodo che va dal mese di novembre 2020 al mese di maggio 2021 poiché, si afferma, sebbene in questo periodo l’attività di gestione della sala di gioco del bingo sia stata interrotta a causa dei provvedimenti adottati per fronteggiare la pandemia da Covid-19, “ non è stata emanata alcuna altra norma che esplicitamente sospendesse per questo ulteriore periodo il pagamento dei canoni mensili del Bingo ”.

Le società contestano l’ an della pretesa avanzata dall’Agenzia, ovvero la debenza del canone mensile richiesto, stabilito dal legislatore per il periodo della c.d. proroga tecnica delle concessioni in scadenza, affidando il ricorso ai seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 8 marzo 2020, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, degli artt. 1460 e 1463 c.c., eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa, disparità di trattamento;

II. Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis e comma 2 bis, dell’art. l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza;

III. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità della motivazione, irragionevolezza.

IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1130-1133, della l. n. 178/2020, violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, violazione e falsa applicazione dell’art. 165 del d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa, sviamento.

Sostengono, sostanzialmente, le ricorrenti che l’art. 69 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 – nel la sospendere l’attività delle sale bingo e la corrispondente non debenza del canone mensile - non si riferirebbe solamente al primo periodo di chiusura (marzo - giugno 2020), bensì anche ai periodi successivi e, nello specifico, anche alla chiusura imposta da novembre 2020 a maggio 2021, evocando a sostegno della propria interpretazione il tenore letterale della norma, per l’appunto riferita non solo al periodo di sospensione dell’attività imposto dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 ma a tutto il periodo in cui si verifica la sospensione dell’attività per causa di forza maggiore.

Evidenziano, quindi, le società come l’attività di gestione delle sale sia stata sospesa fino al 31 luglio 2021 a seguito dell’intervento di ulteriori d.P.C.M. (del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021) nonchè della successiva decretazione d’urgenza (art. 1 del d.l. n. 44/2021 e art. 1 del d.l. n. 52/2021) quali misure adottate dal Governo per fronteggiare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19.

Né, secondo parte ricorrente, si potrebbe ritenere che la norma richiamata sia derogata dalle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 1131, 1132 e 1133, della l. n. 178 del 30 dicembre 2020). Queste disposizioni, infatti, avrebbero previsto soltanto la possibilità di rateizzare i canoni mensili dovuti per il periodo gennaio - giugno 2021 sul presupposto dello svolgimento dell’attività. All’epoca dell’adozione della legge di bilancio era infatti in vigore il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 - che prevedeva, appunto, la sospensione dell’attività del bingo fino al 15 gennaio 2021 e, quindi, la successiva ripresa delle sale dopo questa data - sicchè la rateizzazione del canone ivi stabilita era proprio concepita in funzione della riapertura delle sale, riapertura che però non è avvenuta a seguito degli ulteriori provvedimenti (sopra richiamati) di proroga della sospensione fino a giugno 2021.

Sostiene, dunque, parte ricorrente che la chiusura delle sale bingo operata con i provvedimenti governativi avrebbe determinato una impossibilità oggettiva di erogare il servizio oggetto di concessione, non riconducibile dunque alla propria volontà, sicché la pretesa controprestazione (il versamento del canone mensile) sarebbe inesigibile anche ai sensi dell’art. 1463 c.c..

I provvedimenti autoritativi del Governo avrebbero, altresì, alterato il sinallagma contrattuale impedendo di consentire alle ricorrenti di svolgere il gioco del bingo nelle proprie sale.

L’amministrazione avrebbe anche agito in violazione dei principi di leale collaborazione e di buona fede, poiché, prima di quel momento, non aveva richiesto, nei prospetti di pagamento trasmessi, il pagamento delle mensilità ora contestate, ingenerando un legittimo affidamento sulla non debenza del canone.

Le ricorrenti chiedono, in subordine, che, ove i motivi precedenti non fossero accolti, venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 636, della l. n. 147/2013 e dell’art. 1, commi 1130-1133, della l. n. 178/2020 per violazione degli artt. 2, 3, 24, 41, 97, 103, 113 della Costituzione e con l’art. 117, comma 1, della Costituzione, anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), laddove tali disposizioni dovessero essere interpretate nel senso di stabilire la debenza del canone concessorio anche in assenza della controprestazione oggetto di concessione di cui era onerata ADM. Tali norme contrasterebbero con l’art. 2 perché attribuirebbero un vantaggio ingiusto e sproporzionato a una sola parte, stabilendo la debenza del canone mensile durante il periodo di chiusura. Il contrasto con l’art. 3, invece, si sostanzierebbe in una violazione del principio di ragionevolezza, ponendo in capo al concessionario l’obbligo di pagamento del canone, pur nella medesima situazione di fatto che pochi mesi prima lo aveva esentato da questo obbligo.

In ulteriore subordine, chiede parte ricorrente che venga disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., per contrasto di tali norme anche con i principi eurocomunitari di certezza, di tutela della concorrenza, di effettività della tutela e con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E..

Le amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, puntualmente replicando alle censure sollevate e, in particolare, precisando come l’interpretazione della locuzione “ per tutto il periodo di sospensione dell’attività ” contenuta nell’art. 69 cit. riguarderebbe soltanto l’arco di tempo cui si riferiva il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020 e quindi, il primo periodo di chiusura forzata delle sale, come emergerebbe anche dalla successiva disciplina sul pagamento del canone agevolato stabilita con l’art. 1, commi 1131, 1132 e 1133, legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

La Sezione con l’ordinanza n. 6959/2022 ha sospeso gli effetti degli atti impugnati, stabilendo che “ nelle more della definizione della presente controversia, l’efficacia dei gravati provvedimenti di intimazione di pagamento dei canoni concessori riferiti ai mesi da novembre 2020 a maggio 2021, comunque stabilendo, a garanzia degli interessi patrimoniali dell’amministrazione, che le ricorrenti proroghino fino al 31 dicembre 2023 le polizze fideiussorie, già prestate ma di prossima scadenza, a garanzia dei canoni richiesti, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tali garanzie comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare ”.

Le ricorrenti hanno adempiuto a quanto disposto con l’ordinanza cautelare.

All’udienza del 10 maggio 2023, dopo la discussione di rito, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene opportuno premettere come sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7, comma 1 e 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto la controversia, rientrante “ in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi ”, coinvolge posizioni giuridiche di diritto soggettivo “ riconducibili anche mediatamente ” all'esercizio del potere pubblico.

Le ricorrenti, quali gestori del servizio pubblico del gioco lecito, contestano il potere esercitato dal concessionario del gioco con cui si richiede il pagamento del cannone concessorio sul presupposto della mancata incidenza sul sinallagma del rapporto concessorio di una “ norma ” di legge che sospende, durante il periodo da novembre 2020 a maggio 2021, il pagamento dei canoni mensili. Deducono, invece, le società che la sospensione temporanea del canone troverebbe fondamento non solo nell’art. 69 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto per tutto il periodo di sospensione imposta dall’autorità pubblica la non debenza del canone, ma altresì negli stessi provvedimenti governativi che hanno di fatto imposto la sospensione e che invocano, quindi, a fondamento della tutela della propria posizione giuridica.

Il petitum sostanziale della controversia dedotto in giudizio consiste allora nella tutela della posizione giuridica soggettiva che, sebbene abbia natura patrimoniale, è comunque collegata, sia pur mediatamente, all’esercizio del potere amministrativo dispiegato dall’ente concedente il servizio del gioco che ha posto, a fondamento del relativo esercizio, l’inesistenza di una norma di legge idonea a sospendere il pagamento del canone gestorio e, quindi, la non incidenza a tal fine dei provvedimenti governativi che sono stati emanati per fronteggiare la diffusione della pandemia epidemiologica da Covid-19.

La cognizione della controversia involge, quindi, l’accertamento dei presupposti dell’esercizio del potere amministrativo e più in generale la cognizione sulla portata e sull’incidenza che i provvedimenti autoritativi assunti dal Governo durante il periodo della pandemia - con i quali è stato inibito, per un dato periodo di tempo, lo svolgimento dell’attività di gestione delle sale bingo a tutela della salute della collettività - hanno sul rapporto concessorio, provvedimenti che le ricorrenti hanno invocato a sostegno delle proprie ragioni.

Ciò posto, la cornice normativa e fattuale in cui si iscrive la controversia è la seguente.

Le ricorrenti esercitano l’attività del gioco del bingo ai sensi dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in regime di c.d. “proroga tecnica”, ossia nell’attesa dell’attivazione della procedura ad evidenza pubblica volta alla riattribuzione dei titoli concessori, stabilendo che durante questo periodo il concessionario in proroga che intende continuare a svolgere l’attività fino all’eventuale assegnazione del titolo è tenuto a versare la “ somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni ”.

Nell’anno 2020, per effetto degli eventi collegati alla pandemia, il Governo con d.P.C.M. 8 marzo 2020 ha disposto all’art. 2 che dalla data dell’8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 “ allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: ... c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione ”.

Il legislatore di conseguenza con l’art. 69 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che “ A seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività ”.

In seguito il legislatore ha stabilito con l’art. 1, comma 1131, della legge n. 178/2020, che “ Il canone mensile di cui all' articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni ” e al successivo comma 1132 che “ I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma 1131 sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno ”.

Il provvedimento gravato afferma che dal mese di novembre 2020 al mese di giugno 2021 l’attività delle sale da gioco è stata interrotta, comunque richiedendo il pagamento del canone dovuto durante questo periodo (di interruzione) poiché non sarebbe stata emanata una norma che sospende “ per questo ulteriore periodo ” il pagamento del canone dovuto.

Alla luce del quadro normativo e fattuale su descritto il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Non è contestato tra le parti che durante il periodo “ dal mese di novembre 2020 al mese di maggio 2021 ” le ricorrenti non hanno svolto l’attività di gestione della sala bingo a causa dei provvedimenti, amministrativi e legislativi, adottati dal Governo per fronteggiare la diffusione dell’epidemiologia da Covid-19. Sono, infatti, i provvedimenti impugnanti ad aver accertato che “ in ragione del protrarsi della pandemia, dal mese di novembre 2020 al mese di maggio 2021, è stata nuovamente interrotta l’attività di gioco ” delle sale bingo.

L’art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, stabilisce che “ a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività ”.

La disposizione va interpretata secondo i consueti canoni ermeneutici dell’interpretazione letterale e dell’interpretazione logica tramite il criterio storico-sistematico (art. 12 preleggi).

Secondo il canone dell’interpretazione letterale, emerge come il legislatore abbia stabilito che “ non è dovuto il canone ” di concessione previsto durante il regime di proroga c.d. tecnica non solo “ a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 ”, ma anche “ per tutto il periodo di sospensione dell’attività ”.

Secondo il canone dell’interpretazione logica in base al criterio storico-sistematico, la ratio della norma è quella di esonerare i concessionari del gioco del bingo dal pagamento del canone durante il periodo di chiusura dell’attività imposta per ordine dell’autorità pubblica poiché, in questo periodo, non è ragionevole imporre il pagamento del canone in mancanza dello svolgimento dell’attività idonea a reperire le risorse necessarie per provvedere al suddetto pagamento.

L’art. 69, comma 2, del d.l. n. 18/2020 si inserisce, infatti, nel quadro di una serie di misure normative poste in campo dal legislatore per evitare che i consociati e, in particolare, gli operatori economici potessero subire, in relazione ai rapporti giuridici in essere, le conseguenze derivanti dall’applicazione in via autoritativa dei provvedimenti amministrativi volti a fronteggiare la diffusione della pandemia da Covid-19. Tra queste misure assume rilievo significativo quella contemplata dall’art. 3, comma 6 bis, del d.l. n. 6/2020, ai sensi del quale il “ rispetto ” delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus stabilite dal medesimo decreto (e tra queste “ j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità ”;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ”) “ è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ”.

L’art. 69, comma 2, del d.l. n. 18/2020 va, dunque, inteso nel senso che la non debenza del canone è legata non già - in modo statico - al periodo di sospensione delle attività indicato nel d.P.C.M. 8 marzo 2020 (ossia dalla data dell’8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020), bensì - in modo dinamico - a tutto il periodo in cui l’attività risulta comunque sospesa in virtù di provvedimenti dell’autorità adottati per fronteggiare la diffusione dell’epidemia.

La sospensione temporanea del pagamento del canone è, quindi, legata alla “ sospensione dell’attività ” dovuta ad un sopravvenuto atto della autorità pubblica che non era ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza dai ricorrenti e che costituisce quindi factum principis che giustifica, per una causa oggettiva non ascrivibile al gestore, la non debenza temporanea del canone.

Tale conclusione si pone del resto in linea con il principio di sinallagmaticità del rapporto concessorio per cui il canone non è dovuto laddove non è possibile esercitare l’attività per causa non imputabile al concessionario, poiché diversamente ci sarebbe una locupletazione in favore dell’amministrazione.

Del resto, se il legislatore avesse voluto limitare il regime di non debenza del canone al solo periodo di sospensione dell’attività stabilita nel d.P.C.M. 8 marzo 2020 (dalla data dell'8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020) non avrebbe aggiunto, all’art. 69 cit., i due incisi “ e successive modificazioni ed integrazioni ” e “ per tutto il periodo di sospensione dell’attività ”.

Tali precisioni lasciano evidentemente intendere come il rinvio al d.P.C.M. 8 marzo 2020 non vada inteso, come si è detto, nel senso di rinvio statico al periodo di sospensione temporale ivi previsto, bensì come rinvio mobile all’intero arco temporale di sospensione dell’attività dovuta ad altri eventuali misure di sospensione dell’attività adottate d’autorità dal Governo.

Il meccanismo congegnato dal legislatore è tale per cui al semplice ricorrere della sospensione dell’attività imposta per ordine dell’autorità opera in modo automatico, per tutto il periodo della sospensione, la non debenza del canone.

Sarebbe stato, invero, irragionevole considerare la non debenza del canone solamente per il periodo della sospensione delle attività disposta dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 (ossia fino al 3 aprile 2020) e non anche per gli altri periodi di sospensione imposta, in considerazione della ricorrenza della situazione sostanzialmente identica e, dunque, dell’esigenza di soddisfare la medesima finalità.

Ne deriva che, durante il periodo di sospensione o interruzione dell’attività di gestione delle sale da gioco per factum principis , il canone concessorio non è dovuto per legge.

Non può condividersi la deduzione della difesa erariale secondo cui la debenza del canone emergerebbe invece alla luce dell’interpretazione della successiva disciplina recata dall’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ad avviso del Collegio le due disposizioni operano su piani distinti: la prima (art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020) agisce sull’ an del canone e la seconda (art. 1, commi 1131-1133, legge n. 178/2020) sul quantum del canone.

Più in particolare, l’art. 1, commi 1131-1133, della legge n. 178/2020 stabilisce un regime agevolativo per il pagamento del canone sul presupposto che l’attività di gestione della sala bingo fosse divenuta operativa a conclusione della precedente sospensione (c.d. prima fase della pandemia). All’epoca dell’adozione di tali disposizioni la riapertura delle sale bingo era, infatti, imminente (come previsto dal d.P.C.M. 3 dicembre 2020) e, quindi, il legislatore aveva introdotto tali previsioni nell’intento di agevolare la graduale ripresa delle attività da parte dei gestori che si trovavano a dover riaprire, dopo un certo periodo di sospensione imposta, le attività, circostanza poi non verificatesi.

Ove le sale bingo fossero state riaperte, gli interessati avrebbero potuto, dunque, fruire dell’agevolazione prevista. Tuttavia, a causa della perdurante sospensione delle attività decretata dall’autorità pubblica (c.d. seconda andata della pandemia), il canone non poteva che rimanere non dovuto per l’intero periodo della sospensione, ricorrendo il presupposto (la sospensione imposta dell’attività) indicato dalla precedente disciplina generale dell’art. 69 del d.l. 18/2020 rimasta in vigore.

L’accoglimento di tale motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle altre censure in quanto, dal loro accoglimento, il ricorrente non potrebbe trarre un’utilità sostanziale maggiore rispetto a quella ottenuta con la presente pronuncia (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).

In conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Per l’effetto vanno annullati gli atti indicati in epigrafe per quanto di interesse delle ricorrenti.

La soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese di lite ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c. che vengono liquidate in dispositivo.

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