TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-05-22, n. 201400542

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-05-22, n. 201400542
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400542
Data del deposito : 22 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00130/2014 REG.RIC.

N. 00542/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00130/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2014, proposto da:
F G T, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

- U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

- Questura di Ancona, non costituita;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio-rifiuto creatosi a seguito dell'istanza di emersione per lavoro irregolare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 109 del 16/7/2012 per il rilascio del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, cittadino bengalese irregolarmente soggiornante in Italia, era stato destinatario di domanda di “emersione” ai sensi del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal sig. Md Nurul Islam in data 12/10/2012. Nelle more della definizione del procedimento il rapporto di lavoro oggetto della domanda cessava. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 il ricorrente, per il tramite del legale di fiducia, rivolgeva alla Prefettura di Ancona istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del comma 11- bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012. La Prefettura rendeva noto di essere in attesa del rilascio del nulla-osta da parte della locale Questura, ma da quel momento il ricorrente non aveva più notizie circa l’esito dell’istanza.



2. Essendo decorso a suo avviso il termine di legge per la conclusione del procedimento, il sig. G adisce il Tribunale con ricorso avverso il silenzio della P.A., in cui evidenzia che:

- non prevedendo l’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012 un termine per la conclusione del procedimento, deve applicarsi per analogia la disposizione del T.U. n. 286/1998 che disciplina il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno;

- in alternativa, deve applicarsi il termine generale di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990;

- si è in ogni caso formato il silenzio-inadempimento, dal che consegue l’obbligo per l’amministrazione di concludere il procedimento.

Il ricorrente chiede pertanto al Tribunale, accertata la sussistenza di un silenzio-inadempimento, di dichiarare l’obbligo del S.U.I. di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza, nominando altresì fin d’ora un commissario ad acta per il caso di reiterata inottemperanza.



3. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ancona, evidenziando che:

- l’originario procedimento di emersione si è concluso con il rigetto della domanda, in quanto il datore di lavoro non aveva comprovato il possesso dei requisiti reddituali minimi previsti dal D.M. 29/8/2012;

- il procedimento è stato riaperto a seguito dell’istanza del sig. G, il quale sarò convocato presso il S.U.I. non appena la Questura avrà rilasciato il nulla-osta di competenza.



4. Il ricorso va accolto, per le ragioni indicate dal Tribunale nella sentenza 19/6/2013, n. 464, relativa a fattispecie assolutamente identica (la quale è conforme a numerose altre pronunce adottate da questo Tribunali su analoghi ricorsi).

Va peraltro evidenziato che la predetta sentenza è stata annullata dalla Sez. III del Consiglio di Stato con la decisione 25/2/2014, n. 891, il che impone all’odierno Collegio di confrontarsi con gli argomenti sulla base dei quali il giudice di appello ha assunto la predetta decisione.

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