TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2010-10-28, n. 201000748
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N. 00748/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01701/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2010, proposto da:
Associazione L.A.C. Lega Abolizione Caccia Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. C L, M V, con domicilio eletto presso M V in Venezia, Dorsoduro,1057;
contro
Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. B P, E Z, domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23;Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale I.S.P.R.A.;
nei confronti di
Arcicaccia Veneto Comitato Regionale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2371 dd. 5.10.2010, recante: "Stagione venatoria 2010/2011: applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1 lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio dd. 2.4.1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici" Adozione ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge regionale 12.8.2005, n. 13;nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, in questa fase di sommaria delibazione, che non sussistano sufficienti elementi di fumus per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
atteso che limitatamente ad una delle specie oggetto della deroga, il periodo di prelievo è comunque già trascorso, come peraltro già osservato nel decreto presidenziale;
considerato che, come correttamente osservato dalla difesa regionale, la caccia in deroga è di per sé legittima, in quanto ammessa dallo stesso ordinamento comunitario oltre che interno, trattandosi semmai di stabilire la fissazione di adeguati criteri per il suo svolgimento ed il rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti da entrambi gli ordinamenti;
dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Regione che, a fronte dell’inerzia dell’I.S.P.R.A. (il cui parere è obbligatorio, ma non vincolante), debitamente richiesto sul punto, ha comunque provveduto ad effettuare ulteriori accertamenti istruttori al fine di conseguire dati attendibili circa l’andamento demografico delle specie in esame;
visti i conteggi effettuati, inferiori alle quantità individuate per la stagione precedente, già ritenute adeguate da questo T.A.R. con ordinanza n. 1158/2009, comunque entro il limite della percentuale stabilita a livello comunitario e tenuto anche conto della mancata attivazione, allo stato, della caccia in deroga da parte della limitrofa Regione Lombardia;
che, infine, per quanto riguarda i controlli – sui quali la delibera si è espressa prevedendo apposite modalità – non è possibile imputare alla Regione e quindi dedurne l’illegittimità della delibera impugnata - l’eventuale mancato rispetto dei limiti di prelievo stabiliti da parte dei cacciatori, eludendo i controlli;
ritenuto pertanto che le argomentazioni di parte ricorrente, pur sicuramente apprezzabili, conducono inevitabilmente a ritenere che la deroga – pur espressamente prevista dalle direttive – non sarebbe in sostanza mai applicabile : conclusione che ovviamente non può essere condivisa;
per le considerazioni sin qui svolte, la tutela interinale non può essere concessa, con compensazione delle spese di giudizio;