TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-05-20, n. 202206565
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Pubblicato il 20/05/2022
N. 06565/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07520/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7520 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati U G e D B, con domicilio eletto presso lo studio U G in Roma, p.zza Adriana, 11;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del -OMISSIS-, notificato il 27 marzo 2015, con il quale l’amministrazione ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per le infermità « -OMISSIS- » e « -OMISSIS- » ma ha -OMISSIS- presentata dal ricorrente in data 29 maggio 2008 « in quanto la relativa domanda di riconoscimento è fuori termini ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.p.r. n. 461/2001 [poiché] risulta dagli atti che l’interessato era a conoscenza [delle infermità] sin dal 2 marzo 2007 ».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dal -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, è stato ricoverato presso l’Ospedale “-OMISSIS-.
2. Dal -OMISSIS-”, dove – all’esito di più approfonditi esami – gli sono stati -OMISSIS-.
3. Lo stesso ricorrente si è quindi successivamente sottoposto alle-OMISSIS- – rispettivamente in data 20 marzo, 21 maggio, 22 giugno e 21 settembre 2007 e 23 gennaio 2008 – ai fini dell’accertamento della sua idoneità al servizio ai sensi del d.p.r. n. 461/2001, risultando, in ciascuna di tali occasioni, ancora non idoneo al servizio in ragione della sussistenza della predetta patologia.
4. In data 10 aprile 2008, lo stesso è stato quindi riconosciuto idoneo al servizio da parte della stessa -OMISSIS- di Roma per « -OMISSIS- ».
5. Il 29 maggio 2008, il ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo per le patologie sofferte.
6. Con -OMISSIS-– la -OMISSIS--e individuava quale data di stabilizzazione della stessa -OMISSIS-(ovvero il momento di -OMISSIS-).
7. Con preavviso di diniego dell’11 febbraio 2014, il Ministero dell’Interno ha quindi comunicato al ricorrente di non poter accogliere la sua istanza di equo indennizzo « --OMISSIS- »
8. In data 28 marzo 2014, il ricorrente ha quindi provveduto a -OMISSIS-, nella quale è stato notato, tra l’altro, che « in presenza dell’evidenza della -OMISSIS- si ritiene che solo quest’ultimo momento possa essere individuato […] quale possibile prima data di conoscenza della patologia ».
9. A seguito della produzione delle suddette note, l’amministrazione ha provveduto a richiedere -OMISSIS-che – con nota 29 aprile 2014 – ha confermato le proprie valutazioni, specificando che le infermità per le quali il -OMISSIS-(così come individuate dal verbale del 12 luglio 2011) « corrispondono all’infermità/lesione oggetto dell’accertamento [del 2 marzo 2007] , in quanto il -OMISSIS-riferito alla “-OMISSIS-” -OMISSIS-, pur -OMISSIS-richiesta dall’interessato » e – soprattutto – ha chiarito che « -OMISSIS- [atteso che la -OMISSIS-] risulta ritirata in data 9 marzo 2007, come da frontespizio della stessa , che ad ogni buon fine si allega ».
10. Con -OMISSIS-, notificato il 27 marzo 2015, l’amministrazione, in considerazione di quanto sopra, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per le infermità « -OMISSIS- » e « -OMISSIS- » ma ha -OMISSIS- presentata in data 29 maggio 2008 « in quanto la relativa domanda di riconoscimento è fuori termini ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.p.r. n. 461/2001 [poiché] risulta dagli atti che l’interessato era a conoscenza [delle infermità] sin dal 2 marzo 2007 ».
11. Con ricorso del -OMISSIS- sulla base di un unico e articolato motivo di ricorso, nel quale ha sostenuto l’illegittimità del diniego per « violazione dell’art. 2, comma 1, d.p.r. n. 461/2011 » nonché per difetto di motivazione, erronea valutazione delle risultanze documentali, ed eccesso di potere sub specie di sproporzione degli atti impugnati e ingiustizia manifesta.
A sostegno della propria pretesa il ricorrente ha osservato che nel « verbale del 12 luglio 2011 della -OMISSIS- (contenente il “Riepilogo delle infermità/lesioni già giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio”), ancorché [è stata] indicata quale “data di conoscibilità” delle infermità lamentate … il 2 marzo 2007 [è stata] altresì indicata quale “data di stabilizzazione” delle stesse la data del 29 maggio 2008” » e ha notato che « il termine (di decadenza) semestrale di cui all’art. 2, comma 1, d.p.r. n. 461/2001 decorre esclusivamente dal momento della c.d. stabilizzazione dell’infermità atteso che soltanto in tale momento il ricorrente ha potuto acquisire infatti completa e precisa consapevolezza e quindi piena ed effettiva conoscenza non solo di aver contratto la malattia e/o l’infermità lamentata, ma altresì della gravità e dell’effettiva natura della stessa, oltre che del nesso causale fra la malattia e/o infermità ed il servizio espletato ».
Lo stesso ricorrente ha inoltre evidenziato che la data di conoscibilità della patologia non potrebbe neppure farsi risalire dalla data di ritiro della cartella clinica da parte del ricorrente -OMISSIS-(invero contraddicendo quanto precedentemente asserito in sede procedimentale) in quanto la stessa « contiene una diagnosi ancora del tutto provvisoria relativamente alle infermità lamentate dal ricorrente, redatta […] quando non si era pervenuti alla diagnosi definitiva, certa e stabilizzata delle infermità medesime […] contenuta soltanto nel verbale del 10 aprile 2008 della stessa -OMISSIS- ».
In ragione di quanto dedotto, lo stesso ha conseguentemente chiesto l’annullamento in parte qua del provvedimento gravato e la condanna della p.a. alla corresponsione dell’equo indennizzo per le patologie accertate dipendenti da causa di servizio.
12. Con relazione depositata agli atti il 2 dicembre 2020 il Ministero dell’Interno ha spiegato le proprie difese e ha insistito per l’infondatezza delle pretese del ricorrente.
In particolare, l’amministrazione ha osservato che la -OMISSIS- di Roma « ha indicato al 2 marzo 2007 la data di conoscibilità delle -OMISSIS-, pertanto con riferimento a tale data l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio [è risultata] intempestivamente prodotta ».
La stessa amministrazione ha inoltre specificato che la -OMISSIS- di Roma, una volta acquisite dall’amministrazione le osservazioni fornite dal ricorrente ai sensi dell’art. 10- bis , l. n. 241/1990, ha confermato « con una circostanziata nota in data 29 luglio 2014 […] la data di conoscibilità al marzo 2007, atteso che dagli atti risultava [comunque] che il ricorrente aveva acquisito la -OMISSIS- con la diagnosi delle infermità il 9 marzo 2007 ».
13. All’udienza pubblica del 12 aprile 2022 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
14. Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito illustrate.
15. In via preliminare deve ricordarsi che, per giurisprudenza pacifica, il termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità non è meramente ordinatorio, ma ha carattere di termine perentorio e, quindi, è stabilito a pena di decadenza (cfr. ex multis , Tar Lazio, I-stralcio, 29 settembre 2020, n. 9858 e Tar Milano, I, 15 ottobre 2018, n. 228).
In tal senso è stato osservato che « l’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, stabilisce che il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, per far accertare la dipendenza da causa di servizio, deve presentare domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento. Il tenore letterale della normativa di cui al predetto art. 2 non lascia dubbi interpretativi in ordine al predetto termine, avente carattere perentorio, entro cui deve necessariamente essere presentata la domanda;entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il soggetto ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento » (Tar Lazio, I, 3 maggio 2021, n. 5104 e Tar Catanzaro, I, 27 dicembre 2021, 2382).
In ordine alla decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda di equo indennizzo, la giurisprudenza ha evidenziato innanzitutto la rilevanza della data di conoscibilità della patologia così come accertata dalla -OMISSIS- nell’esercizio del suo legittimo scrutinio tecnico discrezionale (cfr. per tutti Tar Lazio, I-stralcio, 29 settembre 2020, n. 9858). La stessa giurisprudenza, tuttavia, non ha mancato di notare che « in caso di infermità ad andamento evolutivo, che si stabilizzano cioè solo ad un certo grado di gravità col decorso del tempo, il termine per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio comincia a decorrere dalla conoscenza della stabilizzazione e della permanenza della gravità » (cfr. Consiglio di Stato, IV, 3 novembre 2006, n. 6518 e VI, 20 giugno 2003, n. 3665).
Coerentemente, in applicazione dei criteri summenzionati, deve ritenersi che la data decorrenza del termine semestrale per la proposizione dell’istanza di equo indennizzo coincida con la data di conoscibilità della patologia così come certificata dalla -OMISSIS- sulla base delle risultanze istruttorie (cartelle cliniche, etc.), salvo che – in ragione della natura evolutiva della patologia e dai concreti documenti di causa – emerga in maniera chiara che il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’effettiva consistenza della stessa, della sua gravità e della sua possibile dipendenza da causa di servizio solo al momento della sua stabilizzazione.
16. Alla luce di quanto sopra, è evidente che – nel caso di specie – la domanda del ricorrente deve essere rigettata.
E, infatti, la -OMISSIS- di Roma ha accertato che le infermità per le quali il -OMISSIS-(così come individuate dal verbale del 12 luglio 2011) « corrispondono all’infermità/lesione oggetto dell’accertamento [del 2 marzo 2007] , in quanto il -OMISSIS-riferito alla “-OMISSIS-” -OMISSIS-, pur -OMISSIS-richiesta dall’interessato », sicché è a quella data che deve farsi riferimento ai fini dell’effettiva conoscenza della patologia da parte del ricorrente.
Quanto evidenziato dalla -OMISSIS- di Roma nella nota del 29 luglio 2014 rende chiaro che la patologia del ricorrente non ha avuto alcuna evoluzione, né aggravamento tale da giustificare la posticipazione della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di equo indennizzo a un momento successivo, ovvero a quella che è stata indicata dalla -OMISSIS- come data di stabilizzazione della patologia (che, peraltro, coincide con la data di presentazione dell’istanza di equo indennizzo e non con la data di uno specifico accertamento di tipo medico sanitario).
Né depongono in favore di una conclusione diversa i verbali delle periodiche visite svolte dal ricorrente tra il 20 marzo 2007 e il 10 aprile 2008 al fine di verificare la sua idoneità al servizio: è evidente, infatti, che tanto la dicitura « da controllare » (cfr. verbali -OMISSIS- del 20 marzo 2007 e del 22 giugno 2007) quanto la dicitura « in trattamento » (cfr. verbale -OMISSIS- del 21 gennaio 2008) devono essere lette in considerazione della specifica funzione esercitata dalla -OMISSIS- in tali occasioni, ovvero la verifica della idoneità al servizio del ricorrente.
Alla luce di quanto appena notato, è evidente che la dicitura « da controllare » è stata utilizzata dalla -OMISSIS- di Roma per sottolineare la necessità di nuove verifiche della condizione di salute del paziente – ai fini della sua declaratoria di idoneità al servizio – ovvero per verificare l’efficacia dei trattamenti sanitari cui il ricorrente si era sottoposto per far fronte alla malattia sofferta (sempre ai fini del suo rientro in servizio).
In altri termini, i verbali resi nel tempo dalla -OMISSIS- lungi dall’attestare la presenza di una malattia in fase di evoluzione/aggravamento e/o l’esistenza di una diagnosi incerta, danno solamente evidenza degli esami svolti nel tempo dalla stessa Commissione per accertare la condizione di idoneità al servizio del ricorrente in considerazione dell’andamento della patologia già accertata in data 2 marzo 2007.
D’altronde, che la patologia inizialmente diagnosticata al ricorrente (oltre a essere perfettamente coincidente con quella per la quale è stata introitata domanda di equo indennizzo) non si sia evoluta/assestata in una patologia più grave e/o diversa è dimostrato dallo stesso verbale della -OMISSIS- del 10 maggio 2008, in cui è attestata « l’-OMISSIS- ».
Non può quindi sostenersi che – nel caso di specie – la data di effettiva conoscibilità della patologia (ovvero il dies a quo del termine per la presentazione della domanda di equo indennizzo) deve coincidere con quello che la -OMISSIS- ha individuato come data della stabilizzazione della patologia.
Al contrario, la data di conoscibilità della patologia deve essere fatta risalire al mese di marzo 2007, così come accertato dalla -OMISSIS- nell’ambito di un giudizio tecnico-discrezionale scevro da vizi.
17. Fermo restando quanto sopra, poi, non può non notarsi che la tesi sostenuta dal ricorrente in ordine al fatto che la data di conoscibilità della patologia coinciderebbe con quella della sua presunta “stabilizzazione”, contraddice quanto espressamente sostenuto in seno alla relazione medica prodotta in sede procedimentale dallo stesso sig. -OMISSIS-, nella quale è stato espressamente osservato che « in presenza dell’evidenza della -OMISSIS- si ritiene che solo quest’ultimo momento possa essere individuato […] quale possibile prima data di conoscenza della patologia ».
In altri termini, non può non notarsi che in sede procedimentale il ricorrente ha sostenuto di aver avuto conoscenza della patologia sofferta solo al momento dell’acquisizione della cartella clinica (sostenendo quindi l’idoneità della stessa a dare evidenza della natura della patologia), salvo poi mutare in sede di gravame la propria tesi alla luce di quanto evidenziato dalla -OMISSIS- nella nota del 29 luglio 2014 (e provato in atti) in ordine al fatto che lo stesso ricorrente ha ritirato la citata cartella clinica in data 9 marzo 2007 (cfr. deposito di parte resistente, pagg. 10-11).
18. Al contrario, proprio quanto osservato nella relazione medica prodotta in sede procedimentale -OMISSIS-conferma che già gli accertamenti del 2 marzo 2007 (i cui esiti sono stati dettagliatamente conosciuti dal ricorrente almeno in data 9 marzo 2007, così come comprovato in atti) erano di per sé idonei ad assicurare in capo al medesimo sig. -OMISSIS- una piena conoscenza della propria patologia, tale da far decorrere il termine per la proposizione della domanda di equo indennizzo ex art. 2, d.p.r. n. 461/2001.
19. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto. In ragione della peculiare natura della vicenda, tuttavia, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese.