TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-09-24, n. 202403158
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2024
N. 03158/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02075/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati L A, S C, G R, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della nota Prefettizia n. -OMISSIS- del 23.08.2023 recante riscontro negativo dell’istanza di aggiornamento di interdittiva antimafia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Con provvedimento del 4 dicembre 2020 la Prefettura di Enna adottava un provvedimento interdittivo nei confronti della ditta individuale odierna ricorrente fondato sui seguenti elementi:
1) rinvio a giudizio della ricorrente unitamente al fratello, nel procedimento penale n.r.g. -OMISSIS- all’epoca pendente presso il Tribunale di Enna per una serie di reati concernenti truffe per il conseguimento di contributi A.G.E.A.;
2) avviso di conclusioni indagini del proc. penale n.-OMISSIS-/2016 (operazione Nebrodi) all’epoca pendente presso il Tribunale di Enna per una serie di reati spia a carico della ricorrente e del fratello;
3) coinvolgimento del fratello nel procedimento “Maglie Larghe” (n.r.g. -OMISSIS-/2015), con particolare riferimento all’ordinanza di custodia cautelare del GIP e contestuale decreto di sequestro preventivo che aveva ravvisato l’esistenza di un’associazione stabilmente organizzata la sistematica perpetrazione di frodi ai danni dell’A.G.E.A.
4) adozione di sei provvedimenti interdittivi nei confronti dei familiari della ricorrente dai quale “ emerge un significativo quadro di permeabilità di tutte le imprese riconducibili alla famiglia che, peraltro, non riguarda esclusivamente le pur gravi vicende giudiziarie emerse nei confronti di numerosi familiari e parenti dei soci ed amministratori di ciascuna persona giuridica, ma investe l’intero ambito socio economico e gestionale in cui gravitano i soggetti interessati dalla vicenda. In particolare, a consolidare gli elementi rilevati dalla contiguità con ambienti criminali è l’articolata trama di relazioni parentali e rapporti economici… il quale evidenzia un generale contesto di co piacenza verso la criminalità mafiosa, in un territorio d’altro canto notoriamente esposto alle ingerenze di questa a quale ha costantemente bisogno di coinvolgere <estranei> quali prestanome ”.
II. Avverso il provvedimento interdittivo l’interessata proponeva ricorso giurisdizionale che veniva respinto con sentenza di questo TAR n. 1229/2021, confermata dalla sentenza del C.G.A. n. 726/2023.
III. Nelle more della decisione del giudice di appello l’interessata presentava istanza di riesame (nota del 24 novembre 2022) allegando le seguenti circostanze:
1) assoluzione della titolare della ditta (e del fratello) nel procedimento n.-OMISSIS-/2016 “perché il fatto non sussiste” (sentenza n. -OMISSIS-/2022 del Tribunale di Patti);
2) altri provvedimenti, tra cui la sentenza del Tribunale di Enna del 15 luglio 2021 resa sul procedimento n. -OMISSIS-/2015 che avrebbe escluso l’esistenza di associazione a delinquere;
3) sentenza del Tribunale di Enna n. -OMISSIS-2022 recante assoluzione della ricorrente per i reati di cui ai capi 39, 70 e 71 per intervenuta prescrizione (procedimento n.r.g. -OMISSIS-);
4) archiviazione del procedimento penale a carico della madre della ricorrente.
IV. Con nota del 23 marzo 2023, la Prefettura rendeva la comunicazione ex art. 92, comma 2 bis del D.lgs. n. 159/2011 rilevando la permanenza di elementi di controindicazioni per i seguenti motivi:
- “ L’impianto motivazionale del provvedimento interdittivo indicato in oggetto non è fondato esclusivamente sul coinvolgimento nel procedimento penale n.-OMISSIS-/2016 – conclusosi con l’assoluzione della stessa perché il fatto non sussiste;
- Di contro, il procedimento penale n. -OMISSIS-/15 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Enna, a carico della stessa e del fratello (condannato, fra l’altro, alla pena di 4 anni di reclusione nel suindicato procedimento penale n.-OMISSIS-/2016) è confluito nel p.p. -OMISSIS-G. I.P. e, pertanto, risulta ancora pendente per i reati di cui agli artt. 316 bis, 61 n. 5 e 7, 640 bis, 648 ter c1 c.p., art. 76 c3 D.P.R. 445/2000 e art. 483 c1 c.p., con prossima udienza fissata per l’11 aprile 2023.
- La sentenza n. -OMISSIS-2022, richiamata nella istanza di riesame, ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti [ della ricorrente ], per intervenuta prescrizione soltanto per i reati ascritti ai capi di imputazione 69, 70 e 71 della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero.
-Ancora le controindicazioni esistenti in capo al fratello nonché, più in generale, il modus agendi della famiglia [ della ricorrente ], evidenziate nel provvedimento interdittivo oggetto dell’istanza di riesame, risultano rafforzate alla luce della condanna alla pena di 4 anni di reclusione inflitta allo stesso all’esito del suindicato procedimento penale n.-OMISSIS-/2016 ”.
Seguiva l’audizione dell’interessata e con provvedimento del 23 agosto 2023, il Prefetto di Enna confermava la sussistenza dei pericoli di condizionamento sulla base delle seguenti argomentazioni:
1) dalla sentenza di assoluzione nel procedimento penale n.-OMISSIS-/2016 emergerebbero elementi di controindicazioni e cointeressenze economiche con familiari;
2) altre “risultanze investigative”;
3) attuale pendenza del proc. penale n. -OMISSIS- per gli altri reati non prescritti (tra cui 316 bis, 640 bis e 648 ter c.p.);
V. Con il ricorso in esame, l’interessata ha impugnato il provvedimento di conferma e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, in unico articolato motivo di ricorso, censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 84 e dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; violazione degli artt. 3, 25, 27, 38 e Costituzione anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE. Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, perplessità dell’azione amministrativa, contraddittorietà.
In particolare la ricorrente, previa ampia premessa in ordine alle difese articolate nel precedente giudizio (in particolare in ordine al mancato approfondimento istruttorio richiesto dal GIA) e diffusamente riproposte nel ricorso in esame (in particolare v. pagg. 13-14 del ricorso e pagg. 17 e seguenti), sostiene che il Prefetto di Enna non avrebbe tenuto conto dei sopravvenuti provvedimenti giurisdizionali che avrebbero “ chiaramente escluso un concreto ed attuale collegamento della [[ e del fratello della stessa con ambienti malavitosi, ritenendo che la truffa fosse stata commessa al solo fine di trarre un vantaggio personale e non anche al diverso fine di arrecare vantaggio alle consorterie mafiose locali ”; il Prefetto avrebbe, quindi, continuato a valorizzare le ipotesi di reato ascritte al tempo alla ricorrente ed al fratello della stessa e ad attribuire pregio a fatti che per vero in nessun caso possono assurgere a validi elementi indiziari di un condizionamento mafioso dell’azienda dell’odierna ricorrente, ritenendo tutto ciò in contrasto con le statuizioni contenute nella sentenza n. 178/2021 della Corte Costituzionale, tenuto anche dell’inidoneità del solo legame familiare a sorreggere un provvedimento interdittivo.
Parte ricorrente riferisce poi della sentenza del Tribunale di Patti n. -OMISSIS-/2022 (di cui ne allega alcuni stralci) e del decreto del Tribunale di Messina -OMISSIS-dell’11 luglio 2023 che ritiene abbiano definitivamente sancito l’estraneità della stessa e del fratello a qualunque sodalizio criminale (v. pagg. 7-8 del ricorso); parte ricorrente richiama, altresì, la sentenza del Tribunale di Enna del 15 luglio 2021 che tuttavia, non deposita agli atti del giudizio.
VI. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con successiva memoria ha puntualmente controdedotto alle doglianze di parte ricorrente rilevando l’inammissibilità della reiterazione delle doglianze già valutate nel giudizio di impugnazione del provvedimento del 2020 dato che oggetto dell’odierno giudizio possono essere solo i fatti sopravvenuti rispetto al momento dell’adozione del primo provvedimento prefettizio, che sono stati valutati a seguito della presentazione dell’istanza di riesame. Ha, inoltre, evidenziando che:
- la sentenza della Corte costituzionale n. 178/2021, fa solo venir meno l’automaticità fra condanna ex art. 640 bis ed interdittiva antimafia, restando comunque efficace la previsione contenuta nell’art.84, comma 4, lett. a) cod. ant., che consente di desumere le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti, fra cui gli articoli 640-bis e 648 ter c.p., relativamente ai quali la ricorrente risulta, attualmente, rinviata a giudizio (proc.