TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-04-10, n. 201704417

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-04-10, n. 201704417
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704417
Data del deposito : 10 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2017

N. 04417/2017 REG.PROV.COLL.

N. 07479/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7479 del 2016, proposto da:
M R, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nizza,53;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del decreto di irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in attesa occupazione emesso dalla Questura di Roma in data 8 marzo 2016 e notificato

al ricorrente in data 5 aprile 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso il sig. M R chiede l’annullamento del provvedimento del Questore di Roma emesso l’8 marzo 2016 con il quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 32, d. lgs. n. 286/1998.

2. Il ricorrente espone di essere giunto in Italia nel 2013, all’età di sedici anni, come minore straniero non accompagnato e, come previsto dall’art. 403 c.c., è stato accompagnato presso la struttura di accoglienza per minori di Roma capitale dove ha intrapreso il percorso educativo e d’integrazione previsto.

Dopo il compimento della maggiore età ha, quindi, presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 32, d. lgs. n. 286 cit.

Il Questore, con il provvedimento impugnato, ha decretato l’irricevibilità dell’istanza di conversione in quanto, constatato che non risulta aperta alcuna tutela nei confronti dell’interessato né risulta essere stata mai inoltrata alcuna istanza di rilascio del permesso di soggiorno per minore età, ha ritenuto di non poter applicare le disposizioni concernenti i minori affidati di cui all’art. 32, commi 1 e 1bis, d. lgs. n. 268 cit., che si applicano agli stranieri nei cui confronti sono state attuate le disposizioni di cui all’art. 31, comma 1 e 2, d. lgs. n. 286/1998 “in quanto, nel caso di specie, il richiedente non ha ottenuto il rilascio di un permesso per minore età da poter successivamente convertire”.

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Carenza di istruttoria;
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
difetto di motivazione;
eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, illogicità e ingiustizia manifesta;

II. Violazione dell’art. 32, commi 1 e 1bis, d. lgs. n. 286/1998;
carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

III. Violazione dell’art. 10bis, l. n. 241/1990;
illogicità e ingiustizia manifesta.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio rappresentando che la richiesta di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente non è stata corredata dal parere obbligatorio della Direzione Generale dell’Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e, soprattutto, senza che da minorenne sia stato sottoposto a tutela o affidato.

5. All’esito della camera di consiglio del 30 agosto 2016 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione.

6. Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2017, constatato il mancato riesame da parte dell’amministrazione, la causa è passata in decisione.

7. Il ricorso, ad un più approfondito esame nel merito, non è fondato.

Risulta incontestato che l’odierno ricorrente abbia fatto ingresso in Italia nel 2013, all’età di 16 anni, e sia stato accolto presso il Centro di Pronto Intervento minori “Tata Giovanni” di Roma e che, infine, abbia presentato la domanda di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 1bis, d. lgs. n. 286/1998.

L’art. 32, commi 1 e 1 bis, d. lgs n. 286 cit., statuisce che:

“1 . Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ”.

L’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, in conseguenza alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1, lettera g-bis, del D.L. n. 89 del 2011, convertito dalla L. n. 129 del 2011, ha ripristinato, dunque, la distinzione tra minori stranieri non accompagnati e minori stranieri, non accompagnati, ma affidati ex art. 2 e art. 4 della L. n. 184 del 1983 o sottoposti a tutela ex art. 343 c.c. (" comunque affidati " nel testo precedente il 2009), prevedendo per i minori non accompagnati la necessità della frequenza per almeno due anni del progetto di integrazione sociale e civile e la correlata permanenza in Italia per almeno tre anni, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, essendo sufficiente il mero parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, solo per i minori affidati o sottoposti a tutela.

Il ricorrente, contrariamente a quanto prospettato nei propri scritti difensivi, non risulta essere stato affidato ai sensi dell’art. 2, l. n. 184/1983, per cui deve considerarsi quale minore straniero non accompagnato, definendosi come tali, secondo la risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 "i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile” (in tal senso, T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 06/12/2012, n. 1983), definizione ripresa dalla Dir. 27 gennaio 2003 n. 2003/9/CE sul diritto di asilo e dalla Dir. 1 dicembre 2005 n. 2005/85/CE sul riconoscimento dello status di rifugiato.

In base alla suddetta definizione la condizione di minore non accompagnato non è cristallizzata al momento dell’ingresso del minore nel territorio nazionale, ma si esaurisce quando subentri una forma legale di affidamento implicante la custodia effettiva da parte di un adulto.

Nelle ipotesi di cui agli art. 2 e 4 della legge 184/1983 questo tipo di protezione può considerarsi realizzato, in quanto tali norme prevedono l’inserimento provvisorio del minore in un nuovo ambito familiare con l’assunzione di poteri e obblighi in capo agli affidatari (v. art. 5 della legge 184/1983), cosicchè la garanzia della valutazione dell’interesse del minore è assicurata dal percorso amministrativo o giudiziario che conduce all’affidamento (in tal senso, Tar Piemonte, sez.II, 18 agosto 2014, n. 1394).

Nel caso di specie, invece, trattandosi di minore non accompagnato, trova applicazione il disposto normativo dell’art. 32, comma 1 ter, d. lgs. n. 286/1998 secondo cui “1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.”

Con il gravato provvedimento l’amministrazione ha dunque correttamente rilevato:

- l’inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui all’art. 32, commi 1 e 1 bis, d. lgs. n. 286/1998;

-l’assenza delle condizioni prescritte dall’art. 32, comma 1 ter, d.lgs. cit., che all’atto della presentazione della domanda non sono state in alcun modo comprovate.

8. Privo di pregio è, infine, l’ultimo motivo di ricorso con cui si censura la violazione dell’art. 10bis, l. n. 241/90, in quanto ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/90, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere differente da quello adottato in specie dall’amministrazione, stante la natura vincolata del medesimo, discendente dalle prescrizioni legislative sopra richiamate.

8. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.

9. Si ravvisano, tuttavia, giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

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