TAR Firenze, sez. II, sentenza 2012-12-06, n. 201201983

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2012-12-06, n. 201201983
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201201983
Data del deposito : 6 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02343/2011 REG.RIC.

N. 01983/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02343/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2343 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A D, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Giannoni in Firenze, piazza della Vittoria 10;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Arezzo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento emesso dal Questore di Arezzo in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui la questura di Firenze aveva rigettato la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno ed annullato quello precedentemente concesso poiché non sarebbero state integrate le condizioni richieste dal comma 1 bis dell’art.32 D.lgs. 286\98.

Il ricorso presenta due motivi.

Il primo denuncia la violazione dell’art. 32 d.lgs. 286\98 poiché l’ipotesi di cui all’art 32,comma 1 bis, T.U. Imm. non si attaglia al caso di specie in quanto essa è applicabile solo ai minori non accompagnati e cioè a quelli per i quali non è stato possibile procedere ad un affidamento ai sensi del primo comma dell’articolo richiamato.

Il ricorrente risultava, invece, affidato nel periodo in cui era minorenne come si ricava dallo stesso provvedimento impugnato.

Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 4 e segg. D.lgs. 286\98 poiché il ricorrente aveva tutti i requisiti relativi alla natura dell’attività lavorativa ed ai requisiti reddituale per poter ottenere il permesso.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 12.1.2012 veniva accolta l’istanza cautelare.

Il ricorso è fondato sulla base del primo potendosi considerare assorbito il successivo.

Le fattispecie regolate dall’art. 32 T.U. Imm. ai commi 1 e 1 bis, sono diverse tra loro: la prima si applica a tutti quei minori che non essendo accompagnati dai genitori o dai tutori sono comunque affidati a qualunque titolo ad un maggiorenne.

Soccorre in merito una pronuncia del TAR Liguria 9203/2010 che sulla questione rilevante nel presente giudizio afferma: “Secondo l'orientamento condiviso dal Collegio (cfr. ad es. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 18 maggio 2010 , n. 776), la norma in esame si riferisce a due ipotesi distinte, vale a dire quella dei minori di cui all'art. 31 (infraquattordicenni iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori, cui, compiuti i quattordici anni, sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età) e quella dei soggetti affidati o sottoposti a tutela. Nei confronti dei minori sottoposti a tutela non devono trovare applicazione le previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter, ma quelle di cui al comma 1 dell'art. 32, riguardando i primi una diversa fattispecie, ossia quella dei minori non accompagnati, definendosi come tali, secondo la risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 " i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile ".

Inoltre, l'opzione ermeneutica proposta trova fondamento nella tesi che intende in termini non restrittivi il concetto di affidamento (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 24 aprile 2009 , n. 2545 e 31 marzo 2009 n. 1886).” .

Nel caso di specie il minore era stato affidato per cui al raggiungimento della maggiore età poteva ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del primo comma dell’art. 32 citato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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