TAR Genova, sez. II, sentenza 2010-10-13, n. 201009203
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N. 09203/2010 REG.SEN.
N. 00644/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2009, proposto da:
O E, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso M B in Genova, c/o Segreteria T.A.R.;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
REIEZIONE RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in oggetto parte ricorrente, precedentemente titolare di permesso di soggiorno quale minorenne, impugnava il provvedimento di cui in epigrafe, recante il diniego di rilascio del permesso quale maggiorenne, a causa della reputata impossibilità di rilasciare un permesso ad altro titolo ex art. 32 comma 1 bis d-lgs. 286\98.
Avverso tale atto venivano dedotti i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 32 comma 1 d.lgs. 286\98.
L’amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza dell’1\10\2010 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso appare fondato.
La normativa invocata statuisce: “1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati , affidati ai sensi delllarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394”.
Secondo l’orientamento condiviso dal Collegio (cfr. ad es. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 18 maggio 2010 , n. 776), la norma in esame si riferisce a due ipotesi distinte, vale a dire quella dei minori di cui all'art. 31 (infraquattordicenni iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori, cui, compiuti i quattordici anni, sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età) e quella dei soggetti affidati o sottoposti a tutela. Nei confronti dei minori sottoposti a tutela non devono trovare applicazione le previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter, ma quelle di cui al comma 1 dell'art. 32, riguardando i primi una diversa fattispecie, ossia quella dei minori non accompagnati, definendosi come tali, secondo la risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 « i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile ».
Inoltre, l’opzione ermeneutica proposta trova fondamento nella tesi che intende in termini non restrittivi il concetto di affidamento (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 24 aprile 2009 , n. 2545 e 31 marzo 2009 n. 1886).
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta emerge lo stato di affidamento pregresso del soggetto interessato;pertanto costituiva onere dell’amministrazione valutare la documentazione prodotta e verificare l’applicazione della norma in commento e non solo di parte di essa.
Alla luce delle assorbenti considerazioni svolte, il gravame va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza