TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-06-28, n. 201900923

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-06-28, n. 201900923
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900923
Data del deposito : 28 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2019

N. 00923/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00659/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2018, proposto dal condominio di via delle Repubbliche Marinare, nn. 5, 9 e 20, del Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati N M e M M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Di Pinto in Bari, piazzale Aldo Moro, n. 28,

contro

Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A D L, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: 1) la determinazione dirigenziale n.43 in data 13.03.2018, notificata il 16.03.2018, con la quale è stato ordinato al ricorrente la rimozione della sbarra automatizzata con i cartelli indicanti il divieto di accesso alla strada privata, denominata Via delle Repubbliche Marinare;
2) ogni altro comportamento, atto o provvedimento, ancorché incognito, interno, istruttorio, consultivo, endoprocedimentale, inerente, connesso, presupposto, preparatorio o conseguente, non escluse, per quanto possa occorrere, le note della Polizia municipale prot. 43318 dell'11.11.2017 e prot. 6772 del 09.02.2018, richiamate nella detta determinazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019, il dott. O C e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente condominio degli edifici ubicati in Bisceglie, alla via delle Repubbliche Marinare (c.f. 92052410724) è costituito da tre palazzine residenziali edificate con licenza edilizia n. 67/1971, dichiarate abitabili con licenza n. 15/1974, affaccianti su un’area recante l’indicazione di strada privata, a servizio degli stessi immobili. A quanto consta, con atto del 30.12.1971, gli originari costruttori-venditori, f S, si impegnavano a cedere gratuitamente al Comune i suoli necessari per la costruzione delle strade adiacenti agli edifici oggetto del permesso di costruire, limitatamente alla metà della loro larghezza, con la precisazione che il certificato di agibilità degli erigendi stabili sarebbe stato rilasciato dopo che l’Ufficio tecnico comunale avesse accertato l’adempimento degli impegni assunti. Il certificato di agibilità veniva rilasciato il 22.4.1974, senza tuttavia che vi fosse alcun formale accertamento comunale della cessione della mezzeria di strada, come a suo tempo programmato. A meno di un mese dal rilascio della licenza di abitabilità, seguiva la destinazione della stessa area a parcheggio pertinenziale a servizio del condominio, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 765/1968, come da atto d’obbligo notarile del 17.5.1974, quale onere reale gravante sul bene. La stessa area risultava elencata nelle parti comuni di cui all’art. 4 del Regolamento di condominio, a rogito del notaio B, registrato il 18.7.1974 e trascritto il 6.8.1974. Inoltre, il 13.4.1983, il Comune autorizzava la chiusura del parcheggio condominiale a confine con la strada pubblica. Nondimeno, quella stessa area veniva fatta oggetto di pretese da parte del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale il quale, con il provvedimento impugnato, sulla scorta della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari III n. 1318 del 27.08.2013, non appellata dal condominio, ordinava al ricorrente la rimozione della sbarra automatizzata ivi installata, con i cartelli indicanti il divieto di accesso alla strada.

Il condominio ricorrente insorge, col ricorso notificato il 14.5.2018 e depositato il 30.5.2018, per impugnare gli atti indicati in epigrafe e deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, violazione dell’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241, nullità per difetto di attribuzione e carenza di potere del dirigente, violazione dell’art. 15 del D.Lgt. 1.9.1918, n. 1446, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erroneità dei presupposti giuridici e fattuali;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001, violazione dei principi di legalità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241, violazione dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, violazione dei principi di buon andamento, ai sensi dell’art. 97 Cost., errata qualificazione delle opere e delle norme di legge violate, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, eccesso di potere per inadeguatezza ed incompletezza istruttoria;
3) violazione degli artt. 7 ss. della legge 7.8.1990 n. 241, violazione dei canoni partecipativi, violazione dell’art. 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241.

Con successiva memoria, il ricorrente condominio ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Comune intimato, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza n. 220/2018, questa Sezione accoglie la domanda cautelare del ricorrente, al limitato scopo di conservare rem adhuc integram fino alla decisione di merito.

All’udienza del 26 giugno 2019, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III - La questione oggetto del giudizio è stata già esaminata e delibata, sia pure in via incidentale, da questa Sezione nel giudizio n.r.g. 1318/2018, proposto avverso la nota prot. n. 16664 del 19.4.2012, con la quale il Comune di Bisceglie significava al condominio, odierno ricorrente, l’avvenuta cessione gratuita all’Ente dell’area di sedime e, dunque, la natura pubblica della strada poi denominata via delle Repubbliche Marinare, giudizio conclusosi con la sentenza di rigetto, passata in giudicato, n. 1258 del 27.8.2013.

Stante la natura pubblica della strada, incidentalmente accertata nell’anzidetta pronuncia di questo T.a.r., il Comune di Bisceglie ha ordinato al ricorrente condominio la rimozione della sbarra automatizzata installata all’ingresso di via delle Repubbliche Marinare (all’intersezione con via della Repubblica), al fine di consentire alla collettività l’accesso ad essa.

L’ordine comunale è fondato su una duplice ragione: 1) l’inidoneità del titolo abilitativo, avendo il condominio presentato una mera comunicazione di edilizia libera (c.e.l.), in luogo dell’occorrente comunicazione d’inizio lavori asseverata (c.i.l.a.), ai sensi dell’art.

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