TAR Bologna, sez. II, sentenza 2020-04-16, n. 202000235

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2020-04-16, n. 202000235
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000235
Data del deposito : 16 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2020

N. 00235/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00787/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 787 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'ottemperanza

DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, SEZIONE LAVORO, N. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso di cui in epigrafe si chiede l’ottemperanza, da parte del Ministero convenuto della sentenza definitiva meglio indicata dianzi;

L’amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, nulla opponendo alla prospettazione delineata in ricorso.

Il Collegio rileva che nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l’ordine alla suddetta Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza dianzi indicata con pagamento integrale di quanto ivi stabilito.

Pertanto, si ordina al Ministero della Salute, il pagamento, con le modalità indicate nella sentenza dell’importo liquidato in essa (nella parte non ancora corrisposta) entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Deve procedersi sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta –nel caso di persistente inottemperanza da parte dell’amministrazione intimata –nella persona del Capo di Gabinetto presso il Ministero della Salute con facoltà di sub delega ad un funzionario competente del medesimo Ufficio- affinché proceda all’integrale esecuzione della sentenza in oggetto entro il successivo termine di trenta giorni.

Gli onorari di giudizio seguono –come di norma- la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo, avuto riguardo alla minima complessità della controversia.

Il Collegio da infine mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente sentenza, del ricorso e degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le valutazioni di competenza in ordine rispettivamente al danno erariale pari alla maturazione degli interessi sulle somme dovute ed al computo delle spese legali da un lato e costituendo dall’altro il persistente ritardo nell’esecuzione della sentenza da ottemperare fatto in ipotesi idoneo ad integrare in capo all’Amministrazione convenuta gli estremi di una responsabilità penale per il reato di cui all’art.328 1° comma cod.pen (in senso conforme, Cassazione penale dec.n.9400 del 1999 e TAR Umbria dec.n.384/2019 in casi oggettivamente affini a quello in oggetto);

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