TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-01-17, n. 202400080

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-01-17, n. 202400080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400080
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2024

N. 00080/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00425/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 425 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Freemont S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E F e I F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P, R F e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della determina del dirigente della Sezione Transizione Energetica del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia n. 14 del 30 gennaio 2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 159, notificata l'1 febbraio 2023 e pubblicata sul B.U.R.P. n.15 del 9 febbraio 2023, recante l'autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 29,2 MW, denominato “CER2”, costituito da 8 aerogeneratori, e delle relative opere di connessione, da ubicarsi nel Comune di Foggia, loc. “Cantone”, nella parte in cui la Regione Puglia ha subordinato l'efficacia di tale provvedimento autorizzativo all'osservanza di indefinite “misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti” (art. 3, co. 2), stabilendo peraltro che il loro mancato rispetto comporterebbe “la decadenza dell'Autorizzazione Unica” (art. 9, co. 5);

nonché

per quanto possa occorrere,

per la nullità o l'annullamento anche della nota della Regione Puglia del 27 marzo 2023, prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/24/03/2023/0005428, con la quale il dirigente della Sezione Transizione Energetica del Dipartimento Sviluppo Economico ha confermato il contenuto della d.d. n. 14/2023 e rigettato la richiesta di rettifica parziale in autotutela presentata dalla ricorrente il 9 febbraio 2023 (come reiterata il 20 marzo 2023), al fine di ottenere l'eliminazione della “prescrizione che subordina l'efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata alla Freemont S.r.l. al rispetto di “misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati””;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali alla d.d. della Regione Puglia n. 14/2023, ancorché non conosciuti, ivi inclusi gli atti di natura istruttoria, nei limiti e per quanto di interesse della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Freemont S.r.l. il 13.10.2023:

per l’annullamento

del verbale del 13 luglio 2023 della conferenza di servizi ristretta convocata dalla Regione Puglia, a seguito dell'ordinanza di codesto T.A.R. n. 185 del 15 maggio 2023, “per integrazione efficacia del provvedimento” di autorizzazione unica di cui alla D.D. 14 del 30 gennaio 2023 e domanda di accertamento in subordine.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Freemont S.r.l. il 16.10.2023:

per l’annullamento

dell’atto del 10 ottobre 2023, prot. n. 0108191, del dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Comune di Foggia e delibera n. 115 del 29 agosto 2023 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale del Comune di Foggia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori l'avv. I F, per la ricorrente, l'avv. T T C, per la Regione, e l'avv. A P, per la Provincia di Foggia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 31.03.2023 e depositato in Segreteria in data 11.04.2023, la società Freemont S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, onde ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponeva in fatto che, con determinazione n. 14/2023 la Regione Puglia rilasciava, in favore della ricorrente, l’autorizzazione unica ex art. 12, comma 3, D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, all’esito del procedimento all’uopo previsto - concluso con nota della Regione Puglia del 7 novembre 2022, n. prot. 11421 - oltre che del parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica di cui alla D.D. n. 65 del 14 gennaio 2021, rilasciato dalla Provincia di Foggia, come, altresì, confermato con nota del 12 aprile 2022, n. prot. 20460.

L’art. 9, comma 5, della determinazione n. 14/2023, oggetto del presente procedimento, recitava testualmente “Il mancato rispetto dell’esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nelle Conferenze di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica”.

Con riferimento a detta previsione, in data 9.02.2023, la società Freemont S.r.l. formalizzava a mezzo p.e.c. istanza di rettifica parziale deducendo: l’assenza di misure compensative nel quadro progettuale delineato dalla medesima; la mancata partecipazione del Comune di Foggia alla conferenza di servizi, sebbene più volte invitato a determinare le citate misure; la mancata proposta e conseguente discussione, nel corso del procedimento autorizzativo, di tale prescrizione; la circostanza secondo la quale detta condizione di efficacia dell’autorizzazione avrebbe impedito alla società l’accesso al finanziamento necessario per partecipare all’asta degli incentivi.

In assenza di riscontro a detta istanza, in data 20.03.2023 la Regione Puglia veniva sollecitata a provvedere con riguardo alla stessa.

In data 27.03.2023 la Regione Puglia rigettava l’istanza di rettifica in applicazione - tra le altre - della normativa regionale costituita dalla L.R. 7 novembre 2022, n. 28.

Avverso tali esiti provvedimentali la ricorrente insorgeva, eccependo: “Violazione delle linee guida approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 e dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.”.

Rispettivamente in data 6.05.2023 e in data 20.04.2023 la Regione Puglia ed il Comune di Foggia si costituivano nel presente procedimento.

Entrambe le parti resistenti, in data 8.05.2023, depositavano in atti le proprie memorie difensive, instando per il rigetto del ricorso in uno alla domanda cautelare.

In data 11.05.2023, nella camera di consiglio fissata ex art. 55 cod. proc. amm., con ordinanza n. 185 del 15.05.2023, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe invitava le parti ad un’apposita riunione ove discutere delle effettive misure di compensazione

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