TAR Salerno, sez. II, sentenza 2013-06-13, n. 201301275
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N. 01275/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2012, proposto da:
Società “Kristal S.n.c.di L A &C.”, in persona dell’amministratore e legale rappresentante p. t., sig.ra A L, rappresentata e difesa dall'avv. G V, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, corso Garibaldi,181;
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M N, con domicilio eletto presso M N Avv. in Salerno, V. Diaz Trv.Guglielmi,6 presso avv. B. de Falco;
per l'annullamento
della nota prot. 7172/2012 del 9.3.2012 con la quale il responsabile del Settore Demanio del Comune di Pontecagnano Faiano ha respinto la richiesta di ampliamento della concessione demaniale n. 6/08 presentata dalla ricorrente per la posa di ombrelloni e sedie a sdraio dello stabilimento balneare "LIDO KRISTAL";di ogni atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pontecagnano Faiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con l’atto notificato il 4 maggio 2012, depositato il 18 maggio 2012,, la società nominata in epigrafe, titolare sul litorale del Comune di Pontecagnano Faiano (località Magazzeno) di una struttura turistico-alberghiera denominata “Lido Kristal”, destinataria, in sede di rinnovo di precedenti atti di assenso, dell’autorizzazione sessennale n. 6/08, per l’utilizzazione di mq 1.000 di arenile per la posa di ombrelloni, sedie a sdraio e campo di beach-volley, premesso di aver sempre chiesto il definitivo ampliamento dell’area già assegnata, sollecitando siffatta assegnazione con nota prot. n. 4536 del 13.2.2012, impugna il rigetto dell’istanza in questione - opposto con nota prot. n. 7172 del 9.3.2012, radicato alla circostanza della mancanza del regolamento comunale recante disciplina della materia con l’individuazione delle aree da poter dare in concessione - chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.
2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione comunale, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata, evidenziando, in particolare, la motivazione pluristrutturata del provvedimento impugnato, idoneo, nelle sue plurime espressioni, a sorreggere la decisione contestata.
3.- Con ordinanza n. 227/2012 del 14 giugno 2012, risulta favorevolmente esitata l’istanza di tutela cautelare.
4.- All’udienza dell’11 aprile 2013, sulla conclsusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
1.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità del provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con il quale la resistente amministrazione comunale ha respinto la nota prot. n. 4536 del 13.2.2012, intesa ad ottenere l’ampliamento dell’esistente concessione demaniale. Sostanzialmente la resistente amministrazione comunale, dopo aver ricostruito il quadro normativo posto a presidio delle concessioni demaniali marittime, ha concluso asserendo di trovarsi nell’impossibilità di accogliere l’istanza “nelle more dell’adozione del Regolamento comunale che disciplini tale materia…”.
Il Collegio non condivide le citate conclusioni pur movendo le stesse da premesse intangibili in linea di principio.
2.- Non sfugge al Collegio che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che, ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav. il diniego di concessione dell’uso di un bene demaniale costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all’Amministrazione marittima in tutte le ipotesi in cui quest’ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico militante in senso contrario al rilascio, purchè la decisione negativa sia motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all’esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all’invocato uso particolare del bene pubblico e l’esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza (ex multis Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 7803/2008;Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 2570/2009).
Inoltre, alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica e, tra queste, devono intendersi specificamente ricomprese le concessioni demaniali marittime, poiché idopnee a fornire un’occasione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, devono applicarsi i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato U.E. e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti, atteso che anche nell’assegnazione di un bene demaniale occorre individuare il soggetto maggiormente idoneo a consentire il perseguimento dell’interesse pubblico, garantendo a tutti gli operatori economici una parità di possibilità di accesso all’utilizzazione dei beni in questione (ex multis Cons. St. Sez. VI 11 dicembre 2009 n. 7765; Tar Campania, Napoli, VII, 3828/2009).
3.- Premessi i riferiti principi che non appaiono estranei al corredo motivazionale dell’atto impugnato, deve, altresì, aggiungersi che, come più volte precisato anche da questo Tribunale, l’esercizio del potere discrezionale, senz’altro sotteso all’adozione del provvedimento oggetto di gravame, è suscettibile di sindacato giurisdizionale sia pure attraverso il diaframma del corredo motivazionale dell’atto denegante, dovendosi stabilire se le ragioni poste dall’Amministrazione a base dell’interposto diniego di concessione demaniale, pur muovendo da consolidate affermazioni addivengano a condivisibili conclusioni.
Nel caso di specie, le motivazioni del diniego, sostanzialmente imperniato sulla mancata adozione del PUAD e del Regolamento comunale, non appaiono convincenti per considerazioni che questa Sezione ha già esplicitato in precedenti giurisprudenziali che in questa sede si richiamano, con particolare riferimento alla pronuncia n. 12640 del 16.11.2010.
E’ stato già chiarito che :
-la mancata adozione del Piano non risulta ex se ostativo al rilascio del titolo in quanto la semplice posa in opera di ombrelloni e sdraio, che in quanto tale esclude la realizzazione di opere stabili e difficilmente rimovibili, non è in grado di comportare alcuna irreversibile immutazione dello stato dei luoghi che possa influire sulle scelte successive dell’Amministrazione afferenti all’uso del bene demaniale in questione;
- la mancata adozione del Piano non osta al rilascio del titolo anche in considerazione dell’indeterminatezza dei tempi relativi alla sua definitiva approvazione che si tradurrebbe in una sospensione sine die del provvedimento non consentita dall’ordinamento;
- non risulta ragionevole opporre la circostanza che “l’Ufficio ritiene ineludibile l’approvazione del Regolamento comunale” atteso che siffatta circostanza non appare punto ostativa dovendo l’amministrazione determinarsi in applicazione dei principi da essa invocati a presidio della corretta assegnazione dei beni demaniali.
Alla stregua delle riferite circostanze, e dei principi giurisprudenziali più volte rassegnati da questa Sezione, l’impugnato diniego deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
4.- Le spese di lite, per la particolarità della materia, possono essere compensate.