TAR Venezia, sez. III, sentenza 2016-01-20, n. 201600050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2016-01-20, n. 201600050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201600050
Data del deposito : 20 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01053/2013 REG.RIC.

N. 00050/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01053/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2013, proposto da:
Monte Barbaria Srl, rappresentata e difesa dagli avv. A C, R O, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

contro

Comune di Valdobbiadene in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso F A in Mestre-Venezia, Via Torino, 125;
Regione Veneto in Persona del Presidente P.T., parte non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Soc. Consortile R5 Arl, E-Sphera Srl, O-Sphera Srl, D-Sphera Srl, Associazione Radio Maria, rappresentati e difesi dagli avv. Felice Vaccaro, Francesco Maria Curato, con domicilio eletto presso Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

per l'annullamento,

del provvedimento prot. 9820 del 26 Aprile 2013 con cui il Comune di Valdobbiadene ha negato alla ricorrente il rilascio dell’autorizzazione al riordino delle infrastrutture per stazione radiofonica in località Monte Barbaria;

dell’art. 25 delle Norme Tecniche del Piano Regolatore Generale del Comune di Valdobbiadene modificato con la variante n.49/2011, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30 Settembre 2011, nella parte in cui esso vieta di installare gli impianti radiotrasmittenti al di fuori delle aree appositamente individuate nello strumento urbanistico e, comunque, nella parte in cui esso possa essere interpretato nel senso di precludere a qualunque intervento di riordino delle esistenti infrastrutture per radiotrasmissione, ivi compreso quello proposto dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valdobbiadene in Persona del Sindaco P.T.;

Visto l’atto di costituzione ad opponendum della Soc. Consortile R5 Arl, delle società E-Sphera Srl, O-Sphera Srl, D-Sphera Srl e dell’Associazione Radio Maria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso la Società Monte Barbaria Srl ha impugnato il provvedimento del 26 Aprile 2013 n. 9820 con il quale il Comune di Valdobbiadene ha negato alla ricorrente il rilascio all’autorizzazione al riordino delle infrastrutture per la stazione radiofonica sita in località Monte Barbaria e, ciò, unitamente all’art. 25 delle Norme Tecniche del Piano Regolatore Generale del Comune di Valdobbiadene nella parte in cui detta disposizione conterrebbe il divieto di installare gli impianti radiotrasmittenti al di fuori delle aree appositamente individuate dallo strumento urbanistico.

A tal fine la società Monte Barbaria s.r.l. evidenziava di essere proprietaria di un'area e delle annesse strutture funzionali alla radio-diffusione, siti nel Comune di Valdobbiadene nella località Barbaria, strutture dalle quali si servirebbero alcune emittenti radiofoniche, in base a contratti di locazione stipulati con la ricorrente.

La Società Monte Barbaria Srl, al fine di ridurre il numero dei tralicci presenti nell’area in questione, dopo precedenti istanze di riordino, presentava un’istanza in data 28 Maggio 2012, chiedendo al Comune di Valdobbiadene di poter sostituire i due tralicci autorizzati, con due nuovi impianti e, ciò, con contestuale eliminazione delle strutture minori sottoposte a procedimento di condono.

Detta istanza veniva rigettata con il provvedimento del 26 Aprile 2013 con il quale si rileva che l’area in questione non consentirebbe l’insediamento degli impianti di trasmissione radioelettrica e, ciò, in ossequio a quanto previsto dall’art. 25 delle vigenti NTA.

L’Amministrazione comunale evidenziava, inoltre, che le emittenti interessate dal progetto di riordino risulterebbero già tutte interessate da progetti di delocalizzazione in altri siti e che, ancora, la società Monte Barbaria Srl non risulterebbe titolare di un’autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva.

In relazione all’impugnazione così proposta si sosteneva l’esistenza dei seguenti vizi:

1. l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato in conseguenza dell’illegittimità dell’art. 25 delle NTA del Prg;
detto art. 25 sarebbe illegittimo in quanto contenente l’individuazione puntuale di un’unica area idonea ad ospitare gli impianti di radiotrasmissione e, ciò, in violazione dell’art. 86 del D.Lgs. n.259/03;

2. l’eccesso di potere per carenza del presupposto di fatto e per erroneità della motivazione, in quanto non corrisponderebbe al vero l’affermazione del Comune di Valdobbiadene contenuta nel provvedimento impugnato e in base alla quale tutte le emittenti del sito sarebbero coinvolte in progetti di delocalizzazione in altri siti;

3. la violazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 259/2003, in quanto risulterebbe erronea l’affermazione in base alla quale solo i soggetti abilitati alla radiotrasmissione potrebbero vantare una posizione qualificata, tale da poter avanzare un’istanza di installazione o di riordino delle apparecchiature strumentali e funzionali alla diffusione sonora e televisiva e, ciò, considerando che la Società ricorrente sarebbe stata delegata da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni all’emissione radiofonica.

Nel ricorso così proposto si costituiva il Comune di Valdobbiadene che eccepiva preliminarmente la tardività dell’impugnazione dell’art. 25 delle NTA, in quanto detta disposizione risulterebbe approvata con deliberazione n. 37 del 30/09/2011 a seguito della pubblicazione nell’albo pretorio.

Con atto di intervento ad opponendum si costituiva il Consorzio R5, unitamente alle società E-Sphera, O-Sphera, D-Sphera e all’Associazione Radio Maria che, a loro volta, rilevavano come fosse noto all’attuale ricorrente l’intento del Comune di Valdobbiadene di delocalizzare gli impianti in questione in considerazione del contenzioso (RG 745/2008) relativo all’emissione di campo elettromagnetico.

Gli intervenienti sopra citati eccepivano l’inammissibilità del ricorso in considerazione della mancata impugnazione della delibera consiliare del Comune di Valdobbiadene n. 37 del 30/09/2011, di approvazione della variante n. 49 del Piano regolatore generale, provvedimento quest’ultimo che, nel momento in cui individuava le aree da destinare ad impianti di pubblica utilità, doveva considerarsi atto presupposto a quelli ora impugnati.

Si eccepiva, altresì, l’assenza di un interesse al ricorso della Società Monte Barbaria, in considerazione del fatto che quest’ultima era a conoscenza dell’inquinamento riconducibile al segnale elettrico presente nell’area, circostanza che, unitamente alle disposizioni regolamentari vigenti, non consentirebbe comunque alla ricorrente di procedere al riordino della postazione situata nella località Monte Barbaria.

Concludevano gli intervenienti rilevando l’infondatezza nel merito del ricorso e chiedendo una pronuncia di rigetto dello stesso.

All’udienza del 04 Dicembre 2015, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

In primo luogo va rilevato come sia possibile prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

1. E’ infondato, in particolare, il primo motivo con il quale si sostiene l’illegittimità dell’art. 25 delle NTA nel testo modificato dalla variante n.49/2011 approvata con la deliberazione n. 37 del 30 Settembre 2011, nella parte in cui prevede che gli impianti ricetrasmittenti “ vanno localizzati all’interno delle zone F per attrezzature di interesse comunale appositamente individuate ”.

A parere della ricorrente detta disposizione avrebbe previsto un unico sito per gli impianti in questione, circostanza che integrerebbe la violazione dell’art. 86 del D.Lgs. 259/2003, in quanto si sarebbero così introdotti dei limiti generalizzati alla localizzazione e allo sviluppo della rete.

1.1 Detta ricostruzione non può essere condivisa.

1.2 L’art. 25 delle NTA, così come modificato dalla variante sopra citata, oltre a prevedere la zona F come deputata all’insediamento degli impianti di cui si tratta, dispone che “ con successiva variante, relativa alla parte collinare e planiziale, verranno individuati gli ulteriori siti che completeranno la dotazione comunale ”.

1.3 Ne consegue che il sito di cui alla variante 49, peraltro relativo ad un’area montana, non esaurisce la pianificazione comunale, ma consente, seppur con l’emanazione di una successiva variante, che gli impianti di cui si tratta possano insistere su altre aree del territorio comunale.

1.4 Sempre dall’esame del tenore di cui all’art. 25 è possibile evincere come detta disposizione ha, essenzialmente, la funzione di individuare un’area diretta a collocare gli impianti attuali, senza per questo pregiudicare le legittime aspettative di collocamento degli stessi impianti in altre zone e, ciò, come è possibile desumere dal prosieguo della disposizione in questione laddove prevede il trasferimento degli impianti nell’area F.

1.5 Si consideri, inoltre, che l’art. 25 deve ritenersi conforme a quell’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato Sez. III, 18-06-2015, n. 3085) nella parte in cui ha evidenziato come la Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ha, con l'art. 8, assegnato ai Comuni il potere di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

1.6 Si è, infatti, affermato (T.A.R. Lazio - Latina Sez. I, 12/04/2012, 290) che costituiscono criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi "in negativo") i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici;
sono, invece, limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico - artistici o individuati come edifici di pregio storico - architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.

1.7 E’, peraltro, noto che l’art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato la tutela della popolazione da immissioni radioelettriche mediante l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità.

1.8 Premesso il quadro legislativo e giurisprudenziale sopra citato risulta evidente la legittimità dell’art. 25 delle NTA del Comune di Valdobbiadene che, non solo non introduce prescrizioni generalizzate, ma che si è limitato ad individuare un’area, riferita peraltro alla sola parte collinare del territorio, nella quale collocare gli impianti esistenti, devolvendo ad una successiva variante l’individuazione di ulteriori zone con le quali verrà completata la dotazione comunale.

1.9 Va, da ultimo, evidenziato che l’istanza della ricorrente non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, considerando che l’area del monte Cesen, dove si vorrebbe realizzare i due nuovi tralicci, risulta sottoposta a vincolo di interesse paesaggistico-ambientale.

La censura è, pertanto, infondata e va respinta.

2. E’ infondato anche il secondo motivo del ricorso con il quale si sostiene che non corrisponderebbe al vero l’affermazione del Comune di Valdobbiadene nella parte in cui si precisa che tutte le emittenti del sito sarebbero coinvolte in progetti di delocalizzazione in altre aree.

A seguito della costituzione del Comune è stato possibile accertare come sette emittenti, delle dieci che avevano sottoscritto l’istanza di riordino unitamente alla ricorrente, hanno trasferito le loro antenne sulla struttura realizzata su un’altra area dalla Società Consortile R5.

2.1 Per quanto concerne le ultime tre emittenti (Radio Marilù, Radio Bella &
Monella e Radio Birikina) l’Amministrazione evidenzia come le stesse abbiano presentato una precedente domanda di trasferimento in altra località (Pianezze).

In relazione a queste ultime deve ritenersi irrilevante la circostanza con la quale la ricorrente evidenzia che in relazione a detto trasferimento sia pendente un autonomo giudizio e, ciò, considerando come le stesse emittenti avevano comunque manifestato l’intento di procedere alla ricollocazione degli impianti.

2.2 E’ allora confermata la veridicità dell’argomentazione dell’Amministrazione contenuta nel provvedimento di rigetto dell’istanza di riordino con il quale si evidenzia che le emittenti interessate dal progetto di riordino risultano già tutte interessate da progetti approvati di delocalizzazione in altri siti nel territorio comunale.

2.3 Altrettanto infondato è il terzo motivo del ricorso con il quale si contesta l’argomentazione, anch’essa a fondamento del provvedimento impugnato, con la quale il Comune aveva rilevato che “ la ditta Monte Barbaria Srl non risulta titolare di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva relativamente alle emittenti indicate nel progetto ”.

A parere della ricorrente l’Amministrazione nel corso del procedimento era stata edotta dell’esistenza di deleghe di alcune società autorizzate a trasmettere e che usufruivano dell’apparecchiature di Monte Barbaria, deleghe che consentirebbero la presentazione dell’istanza di riordino in seguito rigettata.

2.4 Le argomentazioni di parte ricorrente sono smentite da quanto previsto dal comma 2° dell’art. 87 del D. Lgs. 259/2003 nella parte in cui prevede che l’'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine “abilitati” e, quindi, in possesso dell’autorizzazione alla trasmissione.

2.5 Sul punto costituisce dato incontestato che la ricorrente non è in possesso dell’autorizzazione sopra citata e che, nel contempo, le emittenti che avrebbero delegato la ricorrente sono di fatto non ricomprese nell’istanza di riordino presentata dalla Società Monte Barbaria Srl..

In definitiva il rigetto di tutte le censure consente di rigettare il ricorso nel suo complesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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