TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 2023-06-08, n. 202300759
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Testo completo
Pubblicato il 08/06/2023
N. 00759/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2021, proposto da
R F, R G, R L, R V, R V, A M L, A V A e A G, rappresentati e difesi dagli avvocati F M e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vito dei Normanni, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato (asseritamente) formatosi in ordine alla sentenza n. 470/2020 resa inter partes il 20.04.2020 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, Sez. III, con il seguente dispositivo <<... Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie solo in parte e ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. e, per l’effetto, condanna il Comune resistente al risarcimento dei danni nei limiti e nei termini di cui in motivazione...>>.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 470/2020;
Viste le ordinanze istruttorie di questa Sezione nn.1391/2021, 485/2022,1507/2022 e 443/2023;
Vista la ulteriore richiesta di proroga depositata il 28 maggio 2023 dal Verificatore nominato dal Tribunale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 giugno 2023 la Cons. dott.ssa P M e udito per le parti ricorrenti l’avv.to G. Pasca, anche in sostituzione dell'avv.to F. Muciaccia;
Considerato che:
-con ordinanza collegiale n.1391/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 21 settembre 2021, questo Tribunale, in esecuzione della sentenza n. 470/2020 indicata in epigrafe, stante la necessità - ai sensi dell’art. 34, quarto comma ultima parte c.p.a. – di procedere alla determinazione delle somme spettanti ai ricorrenti, secondo i criteri ivi stabiliti, ha disposto, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Brindisi, o suo delegato, in ordine alla determinazione del valore venale dell’area occupata di che trattasi al momento dell’inizio della