TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-08-07, n. 202009093

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-08-07, n. 202009093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009093
Data del deposito : 7 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2020

N. 09093/2020 REG.PROV.COLL.

N. 11375/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11375 del 2018, proposto da
G C, G L G, rappresentati e difesi dagli avvocati M M, A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento di convocazione alla fase successiva del concorso indetto con d.m. 29 settembre 2017, per l'assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, nella parte in cui convoca, per quanto riguarda l'aliquota di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), seguendo l'ordine della graduatoria della prova scritta, per il ruolo maschile, i candidati fino al n. 358 e tutti coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo classificato (9,40); e per quanto riguarda l'aliquota di cui alla lettera c) - riservato ai VFP1 in congedo e ai VFP4 in servizio o in congedo- seguendo l'ordine della graduatoria della prova scritta, per il ruolo maschile, i candidati fino al n. 249 e tutti coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo classificato (9,40), escludendo i ricorrenti, conosciuto in data 15 giugno 2018, a seguito di pubblicazione sul sito www.giustizia.it;

- del bando di concorso indetto con d.m. 15 gennaio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 27 febbraio 2018, n. 17, e successive integrazioni, nella parte in cui prevede, che “ per i posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 358 e 117 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto; per i posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 582 e 195 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto; per i posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 249 e 83 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto;

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati nella parte in cui essa risulta non tutelare l'anonimato in sede concorsuale e, dunque, appare atta a sostanziare la violazione del principio di segretezza della prova;

- di tutti i documenti, atti e verbali redatti dalla Commissione concorsuale e prodromici all'espletamento delle prove;

- di tutti i verbali d'aula concernenti le operazioni di predisposizione, svolgimento, conclusione e correzione delle prove;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto con quelli impugnati, quali le deliberazioni ed altri, ancorché non conosciuti, che possano frapporsi al diritto fatti valere dai ricorrenti;

- nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 cpa dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., nelle modalità declinate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2935/2014, cioè, all'adozione del relativo provvedimento di riconvocazione della commissione esaminatrice al fine di sottoporre gli odierni ricorrenti all'espletamento delle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nonchè, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art.84, commi 5 e 6, del d.l.17 marzo 2020, n.18 del 2020, conv. con mod. in Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto l’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, conv con mod. nella legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell'udienza da remoto del giorno 13 luglio 2020 il Cons. M C e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




F e D

1.I signori G C e G L G hanno adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento di convocazione alla fase successiva del concorso pubblico per esame, a 1220 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile bandito con decreto del 15 gennaio 2018 nonché del relativo bando di concorso e degli ulteriori atti indicati in epigrafe, assumendoli viziati sotto diversi profili, quali la illegittimità della previsione della seconda soglia di sbarramento per l’accesso alle successive prove di concorso e inoltre per la violazione delle regole del principio dell’anonimato nel corso della procedura. I ricorrenti hanno anche chiesto l’accertamento e la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e dell’art.2058 c.c., con l’adozione di provvedimento di riconvocazione della commissione esaminatrice per poter sottoporre i ricorrenti stessi all'espletamento delle prove psico-fisiche e attitudinali nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

In particolare i ricorrenti hanno sostenuto la prova preselettiva, ma non hanno riportato un punteggio minimo pari a 9,40/10, previsto dalla clausola ritenuta illegittima.

1.1. L’Amministrazione ritualmente intimata non si è costituita in giudizio.

1.2. Con ordinanza n.6583 del 2018 è stata respinta la suindicata domanda cautelare; l’appello cautelare proposto è stato accolto con ordinanza del Cons. Stato, sez. IV, n. 512 del 2019, ai soli sensi e per i soli effetti di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a.

2. Con sentenza non definitiva n. 11460/2019 questa sezione, previo esame dell’ammissibilità del ricorso, si è pronunciata sulla

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