TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-09-06, n. 202416153
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2024
N. 16153/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06298/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6298 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione -OMISSIS-del Dipartimento Valorizzazione Patrimonio e Politiche Abitative - Direzione Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) avente a oggetto “Diniego della assegnazione in regolarizzazione di alloggio di E.R.P. di proprietà di Roma Capitale, sito in -OMISSIS-”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
e per l’accertamento e la contestuale declaratoria
- della favorevole definizione della domanda presentata dal ricorrente ai sensi della L.R. Lazio n. 27/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 30 maggio 2022, depositato il successivo 6 giugno, il sig. -OMISSIS-, nell’esporre di aver presentato, in data 24 settembre 2007, domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’immobile indicato in epigrafe ai sensi dell’art. 53 della legge regionale del Lazio n. 27/2006, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto adottato da Roma Capitale, censurandolo per i seguenti motivi:
- “1. Violazione art. 97 Cost. - Violazione della legittima ‘ragionevole’ durata del procedimento. Violazione dei principi costituzionali e comunitari. Violazione del principio del legittimo affidamento. Illegittimità del provvedimento avversato” - il ricorrente critica, in sintesi, l’eccessivo iato temporale esistente tra il momento in cui è stata presentata l’istanza e quello in cui alla stessa è stato dato riscontro;
- “2. Illegittimità e abnormità della motivazione eccesso di potere, violazione di legge, sviamento. Errata rappresentazione del fatto. Errata interpretazione dell’art. 53 comma 3 l.r. Lazio n. 27/2006” - il ricorrente lamenta che, nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha indicato una motivazione ( “illegittima cessione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte dell’assegnataria” ) diversa da quella contenuta nel preavviso di rigetto ( “l’occupazione è successiva al termine normativo del 20 novembre 2006” ) e sostiene che la giustificazione data al rigetto sarebbe comunque “contraria alla legge, non afferente alla fattispecie”, con la conseguenza che “l’atto amministrativo [sarebbe] viziato e carente di adeguata motivazione e istruttoria” ;
- “3. Illogicità nella motivazione. Errata interpretazione della legge. Violazione del principio del tempus regit actum. Violazione della corretta istruttoria. Errata rappresentazione. Falsa interpretazione dell’art. 53 comma 5 l.r. Lazio n. 27/2006” - la formulazione del menzionato comma 5 dell’art. 53 non sarebbe applicabile ratione temporis alla fattispecie, poiché entrata in vigore successivamente alla domanda di assegnazione in regolarizzazione presentata dal sig. -OMISSIS-in data 24 settembre 2007; “in subordine” (sempre con il terzo motivo di ricorso) il ricorrente censura l’illegittimità del provvedimento impugnato, adducendo che la cessione dell’alloggio non sarebbe mai avvenuta;
- “4. Errata istruttoria illogicità contraddittorietà dell’atto amministrativo avversato. Mancanza di qualificazione quale soggetto assegnatario in capo alla -OMISSIS-” - secondo il ricorrente, una illegittima cessione dell’alloggio non sarebbe configurabile, essendo la sig.ra-OMISSIS- decaduta dalla relativa assegnazione;
- “5. Illegittimità della motivazione di cui all’art. 53 comma 5 a sostegno del rigetto/diniego della domanda di assegnazione. Carenza assenza di motivazione. Illogicità. Sviamento. Eccesso di potere. Disparità di trattamento con il caso di cui al Consiglio di Stato. Sentenza n. 4422/2014 – applicazione del principio di diritto conforme” - per il ricorrente, l’Amministrazione sarebbe incorsa nella errata interpretazione del comma 5 dell’art. 53, disattendendo la prospettiva interpretativa già accolta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4422/2014;
- “6. Illegittimità formale e sostanziale dell’atto avversato. Incompetenza del dirigente sottoscrivente. Assenza di attribuzione funzionale dei poteri” - il provvedimento gravato sarebbe illegittimo per incompetenza, in quanto non sarebbe “in alcun modo ricavabile il potere di attribuzione e determinazione del soggetto sottoscrivente” .
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza del 9 luglio 2024, in vista della quale le parti hanno presentato memorie, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
4. Il sesto motivo di ricorso (a mezzo del quale, come accennato, si lamenta l’impossibilità di ricavare “il potere di attribuzione e determinazione del soggetto sottoscrivente” ) si esamina in via prioritaria onde escludere la lesione del principio del contraddittorio rispetto al diverso soggetto eventualmente competente, “dato che la regola di condotta giudiziale si formerebbe senza che quest[i] abbia partecipato, prima al procedimento, e poi al processo, in violazione di precise coordinate costituzionali” (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).
4.1. La censura non merita accoglimento.
4.2. Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente è sufficiente evidenziare che il provvedimento impugnato è stato adottato dal dirigente della struttura competente e che “sin dalla c.d. ‘seconda legge Bassanini’ – legge n. 127 del 1997 – il Legislatore ha espresso un chiaro indirizzo legislativo verso il superamento di tutte le pregresse previsioni di legge e di regolamento le quali attribuivano agli organi di indirizzo politico compiti e funzioni di carattere amministrativo e gestionale.
Tale linea di indirizzo si è tradotta – nello specifico settore degli enti locali – nell’attuale formulazione dell’articolo 107, comma 2 del Testo unico degli Enti locali, n. 267 del 2000, secondo cui ‘spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano