TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-08-26, n. 202400714
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Testo completo
Pubblicato il 26/08/2024
N. 00714/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2022, proposto da
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Tricamo, Andrea Ruffini, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di SC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Meini, Paola Nebel e Alberto Besuzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in SC, borgo Pietro Wuhrer, n. 81;
nei confronti
Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti (Aria s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, Salvatore Gallo, Maurizio Tommasi e Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Markas s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Adami e Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in SC, via XX settembre n. 8;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASTT degli Spedali Civili di SC in merito alla richiesta di adesione alla convenzione CONSIP in mancanza di una convenzione regionale;
per l’accertamento
dell’obbligo dell’ASST degli Spedali Civili di SC di aderire alla convenzione Consip in mancanza di una convenzione regionale attiva, con contestuale nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inadempimento;
per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi dell’articolo 2 bis L. n. 241/1990;
e per l’accertamento, in via incidentale,
della nullità del contratto in essere tra l’ASST degli Spedali Civili di SC e la società Markas s.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di SC, dell’Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti (Aria s.p.a.) e di Markas s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ASST degli Spedali Civili di SC ha affidato nel corso degli anni il servizio di pulizia e sanificazione riguardante diversi presidi ospedalieri alla società Markas s.r.l., con diversi contratti aventi scadenza in data 15.02.2021.
In prossimità di tale scadenza, con decreto n. 119/2021 l’ASST resistente, in adesione alla convenzione ARIA 2018 di cui è titolare la società Markas s.r.l., ha conferito a quest’ultima il servizio di pulizia e di sanificazione fino al 15.02.2022, nelle more della conclusione della procedura centralizzata per i servizi di pulizia in corso di definizione da parte di ARIA per il 2022.
Avverso tale decreto, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” – titolare, quale mandataria del RTI con PH Facility s.r.l., del lotto n. 4 (che include, tra le altre, le province di SC e di Mantova della Regione Lombardia) della convenzione CONSIP relativa all’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e altri servizi in favore degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la cui durata è di 24 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione (dicembre 2020) – ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale chiedendone l’annullamento.
Con sentenza n. 518/2021 questo Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo illegittima la determinazione dell’ASST di aderire alla convenzione regionale 2018 “ …essendo questa riferita esclusivamente a specifici enti sanitari e modellata sul fabbisogno qualitativo e quantitativo di servizio rappresentato da questi ultimi nella fase preliminare di programmazione e di predisposizione degli atti di gara ”. La sentenza ha altresì specificato che “ Sono naturalmente fatte salve le successive determinazioni che l’Azienda sanitaria vorrà assumere, anche mediante propri idonei strumenti di negoziazione, per garantirsi l’approvvigionamento del servizio nelle more dell’espletamento della nuova gara indetta (o in corso di indizione) da parte della centrale di committenza regionale ”.
Con nota del 12.10.2021 l’ASST Spedali Civili di SC ha informato la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in ordine ai motivi per i quali il servizio di sanificazione e disinfezione disponibile nella convenzione Consip è stato ritenuto non sufficiente a soddisfare le necessità dell’Azienda sanitaria e non conveniente dal punto di vista economico.
Con decreto n. 945 del 18.10.2021 l’ASST Spedali Civili di SC – sulla base di motivazioni relative all’incompatibilità della convenzione Consip sia dal punto di vista delle caratteristiche tecniche ed economiche e dei contenuti prestazionali rispetto alle proprie necessità sia sotto il profilo della durata minima, dei tempi di attivazione del servizio e della necessità di evitare ripetuti avvicendamenti in un breve arco temporale tanto più nel contesto pandemico emergenziale – ha deciso di prorogare, nelle more dell’aggiudicazione della gara della Centrale Acquisti Aria s.p.a., l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione alla società Markas s.r.l. fino alla definizione del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato (r.g. n. 6287/2021).
Nelle more di tale giudizio, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavoro ha proposto ricorso in ottemperanza davanti a questo Tribunale, lamentando che l’Azienda sanitaria non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza n. 518/2021, non avendo disposto, in assenza di una convenzione regionale utilizzabile, l’affidamento del servizio in favore dello stesso ricorrente, titolare della convenzione nazionale Consip relativa al medesimo servizio. A tale ricorso è seguita la proposizione di motivi aggiunti, con i quali il Consorzio Leonardo ha chiesto la declaratoria di nullità del sopra citato decreto n. 945 del 18.01.2021 per elusione del giudicato, proponendo altresì la domanda di sospensione cautelare della sua efficacia.
Con ordinanza n. 386/2021 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione cautelare, ritenendo in particolare che “ …il nuovo provvedimento adottato non appare elusivo del