TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-04-13, n. 202100508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-04-13, n. 202100508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100508
Data del deposito : 13 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2021

N. 00508/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01589/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Cooperative Acli società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S P, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avv. Luca Capecchi e associati in Firenze, via G. La Pira 17;

contro

Comune di Viareggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;

per l'annullamento

- in parte qua , della delibera del Consiglio Comunale di Viareggio n. 38 dell'8.08.2018, pubblicata sul B.U.R.T. del 22.08.2018, di adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014 del Regolamento Urbanistico e della variante semplificata al Piano Strutturale laddove in particolare: - nella Scheda Norma n.

8.04 dell'area di trasformazione denominata “Forcone” (facente parte dell'allegato D1 delle NTA Regolamento Urbanistico) vengono completamente soppresse le previsioni ancora in vigore del Programma di attuazione Costruttivo Straordinario del Consorzio Cooperative ACLI soc. coop.;
- nella Scheda Norma n.

8.05 dell'area di trasformazione denominata “Vetraia” (facente parte dell'allegato D1 delle NTA del Regolamento Urbanistico) vengono completamente soppresse le previsioni ancora in vigore del Programma di attuazione Costruttivo Straordinario del Consorzio Cooperative ACLI soc. coop.;

- nella Relazione Generale della variante semplificata al Piano Strutturale, in relazione all'indicazione degli interventi urbanistici soggetti a Piani Attuativi adottati successivamente al 2002, in relazione al riallineamento del dimensionamento residenziale del Piano Strutturale e in relazione al numero massimo di alloggi previsti dal Regolamento Urbanistico, sono state considerate in maniera erronea le previsioni ancora in vigore del Programma di attuazione Costruttivo Straordinario del Consorzio Cooperative ACLI soc. coop.;

-di ogni altro atto, elaborato, documento, previsione facente parte dell'impugnata delibera del Consiglio Comunale di Viareggio n. 38 dell'8.08.2018 che sia presupposto e/o connesso e/o consequenziale rispetto a quanto sopra e dal quale possa derivare un pregiudizio per quest'ultimo;

e per la condanna del Comune di Viareggio a risarcire tutti i danni patiti e/o patiendi del Consorzio Cooperative ACLI soc. coop. così come accertati nel corso del presente giudizio;


anche a seguito dei motivi aggiunti presentati il 1° ottobre 2019;

della delibera del Consiglio Comunale di Viareggio n. 17 del 29.04.2019 e dei suoi allegati 1 e 4, pubblicata sul B.U.R.T. del 5.06.2019, attraverso cui sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute in merito all’adozione del Regolamento Urbanistico e della variante semplificata al Piano Strutturale del Comune di Viareggio intervenuta con la delibera di Consiglio Comunale n. 38 dell’8.08.2018 laddove, in particolare, l’Amministrazione comunale, a seguito dell’osservazione prot. n. 336 del 22.10.2018 del Consorzio ACLI, ha deciso di procedere alla nuova adozione e alla nuova pubblicazione della scheda norma n.

8.05 dell’Area di Trasformazione denominata “Vetraia” prevedendo all’allegato 1: “ - in merito ai punti 1 e 2: conformarsi alla proposta di istruttoria d’ufficio (n.b. punto 1 non accoglibile – punto 2 parzialmente accoglibile) . - per quanto riguarda il punto 3 della proposta di controdeduzione, si propone di accogliere parzialmente l’osservazione nei seguenti termini: non si ritiene di proporre alcuna modifica alla scheda norma adottata per l’area del Forcone come suggerito dalla proposta d’istruttoria dell’ufficio di piano. Si ritiene invece di aderire all’ipotesi avanzata nella proposta d’istruttoria di cui al paragrafo, stabilendo di aumentare le quantità residenziali della scheda norma fino a n. 21 alloggi (14 in più dell’adottato) prevedendo la contestuale ripubblicazione della variazione della scheda . Si prevede inoltre di richiedere contestualmente all’attuazione della suddetta previsione, la sottoscrizione di apposito atto convenzionale che preveda: - la rinuncia da parte del soggetto attuatore a qualunque pretesa di retrocessione di aree a qualunque titolo cedute per i comparti A e B del PCS ACLI;

- la rinuncia a qualunque pretesa economica per opere pubbliche eseguite al di fuori del comparto C del PCS ACLI. Quanto sopra dovrà essere accompagnato dall’impegno formale, da parte del soggetto attuatore, al completamento delle opere legate alla realizzazione/riqualificazione del parco pubblico della Vetraia senza alcun onere a carico dell’Ente. Si propone inoltre di dare indicazione all’Ufficio di Piano di predisporre l’adeguamento dell’edilizia residenziale pubblica, come espresso nelle considerazioni d’ufficio all’interno dell’intervento presso il complesso immobiliare di proprietà comunale denominato ex area del Pastore c/o via Indipendenza” ;

di ogni altro atto, elaborato, documento, previsione facente parte dell’impugnata delibera del Consiglio Comunale di Viareggio n. 17 del 29.04.2019 che sia presupposto e/o connesso e/o consequenziale rispetto a quanto sopra e dal quale possa derivare un pregiudizio per il Consorzio ACLI;

e per la condanna del Comune di Viareggio a risarcire tutti i danni patiti e/o patiendi del Consorzio Cooperative ACLI soc. coop.;


per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 febbraio 2020:

della delibera del Consiglio Comunale di Viareggio n. 52 del 4.11.2019 pubblicata sul B.U.R.T. n. 51 del 18 dicembre 2019, di approvazione del primo Regolamento Urbanistico e della variante semplificata al Piano Strutturale laddove in particolare:

- nella Scheda Norma n.

8.04 dell’area di trasformazione denominata “Forcone” (facente parte dell’allegato “d1” delle NTA Regolamento Urbanistico) vengono completamente soppresse le previsioni ancora in vigore del Programma di attuazione Costruttivo Straordinario del Consorzio Cooperative ACLI soc. coop.

- nella Scheda Norma n.

8.05 dell’area di trasformazione denominata “Vetraia” (facente parte dell’allegato “d1” delle NTA del Regolamento Urbanistico) vengono completamente soppresse le previsioni ancora in vigore del Programma di attuazione Costruttivo Straordinario del Consorzio Cooperative ACLI soc. coop. e sono state imposte al soggetto attuatore rinunce patrimoniali ed obblighi realizzativi in maniera illegittima ed immotivata

- nella Relazione Generale della variante semplificata al Piano Strutturale dove, in relazione all’indicazione degli interventi urbanistici soggetti a Piani Attuativi adottati successivamente al 2002, in relazione al riallineamento del dimensionamento residenziale del Piano Strutturale e in relazione al numero massimo di alloggi previsti dal Regolamento Urbanistico, sono state considerate in maniera erronea le previsioni ancora in vigore del Programma di attuazione Costruttivo Straordinario del Consorzio Cooperative ACLI soc. coop.;

nonchè di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale;

e la condanna del Comune di Viareggio a risarcire tutti i danni patiti e/o patiendi.amento delle opere legate alla realizzazione/riqualificazione del parco pubblico della Vetraia senza alcun onere a carico dell’Ente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Viareggio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021 il consigliere L V e uditi per le parti o dati per presenti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In data 5 gennaio 2000, il Consorzio Cooperative ACLI soc. coop. stipulava con la Regione Toscana e il Comune di Viareggio un accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della l. 8 giugno 1990, n. 142 e dell’art. 18 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203) finalizzato alla <<realizzazione…di un intervento di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti pubblici>>
su un’area di proprietà del Consorzio sita nel territorio comunale di Viareggio.

Sotto il profilo urbanistico, l’ iter di approvazione del Programma Costruttivo Straordinario prendeva avvio dalla deliberazione 31 gennaio 2000 n. 6 del Consiglio comunale di Viareggio (che approvava definitivamente l’accordo di programma) e si concludeva con la deliberazione C.C. 18 maggio 2004, n. 19 che, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Strutturale, provvedeva ad approvare in via definitiva la variante urbanistica relativa all’attuazione dell’accordo di programma in questione.

In data 13 aprile 2005, il Consorzio ricorrente e l’Amministrazione comunale di Viareggio sottoscrivevano apposita convenzione urbanistica (repertorio n. 195.345 Fasc. n. 23.924 per Notaio M) destinata a regolamentare gli obblighi rispettivi delle parti (che prevedevano anche onerosi obblighi di cessione di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione e versamento di contributi in capo al ricorrente);
l’art. 8 della detta convenzione prevedeva una clausola sospensiva che espressamente ne subordinava l’efficacia alla stipula della convenzione per l’attuazione del programma integrato con l’Amministrazione statale ed all’emissione del relativo decreto di finanziamento, rinviando ad apposito <<atto di constatazione di condizione sospensiva>>
la cessione delle aree all’Amministrazione comunale in esecuzione della convenzione, la prestazione delle relative garanzie ed il rilascio delle concessioni edilizie.

Una volta definito l’accordo con l’Amministrazione statale, il Comune di Viareggio ed il Consorzio ricorrente stipulavano pertanto, in data 31 luglio 2008, apposito <<atto di constatazione di avveramento di condizione sospensiva>>
(Repertorio n. 42.219 Raccolta n. 13.706 per Notaio Monaco) che dava atto dell’avveramento della condizione sospensiva ed attribuiva efficacia alla convenzione, determinando le cessioni previste nell’atto convenzionale e la definitiva efficacia delle altre obbligazioni previste in convenzione.

Nel corso degli anni, il Consorzio ricorrente realizzava solo circa il 40% della volumetria prevista, ultimando il comparto “A”, parzialmente realizzando il comparto “B” e non iniziando i lavori del comparto “C”.

Con deliberazione 8 agosto 2018, n. 38, il Consiglio comunale di Viareggio adottava il primo Regolamento Urbanistico ed una variante semplificata al Piano strutturale che riducevano sensibilmente l’edificabilità dei comparti ancora da edificare;
in particolare, la Scheda-norma 8.04 dell’area di trasformazione “Forcone” riduceva radicalmente l’edificabilità del comparto “C” prevedendo la realizzabilità, in luogo di una SUL di oltre 8.500 mc di unità residenziali, solo di tre strutture da destinare a Residenza Sanitaria Assistenziale per una SUL massima di 6.000 mq., mentre la Scheda-norma 8.05 dell’area di trasformazione “Vetraia” stravolgeva l’assetto del comparto “B”, prevedendo solo la realizzazione di 7 alloggi per una SUL massima di 670 mq., in luogo dei previsti 23 alloggi di edilizia residenziale per 6.833 mq di SUL.

La deliberazione di adozione del nuovo strumento urbanistico e gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal Consorzio ricorrente (nel frattempo, ammesso ad un concordato preventivo con continuazione di attività aziendale dal decreto 20 giugno 2016 del Tribunale di Arezzo) che articolava censure di: 1) validità ed efficacia della Convenzione urbanistica del P.C.S. ACLI, violazione e/o falsa applicazione della Convenzione urbanistica del P.C.S. ACLI e dell’art. 94 del Regolamento Urbanistico, illegittimità delle previsioni di pianificazione del Regolamento Urbanistico e del Piano Strutturale in contrasto con le previsioni del P.C.S., eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità, difetto di istruttoria, falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di motivazione;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 del Piano Strutturale: illegittimità delle previsioni di pianificazione del Regolamento Urbanistico e del Piano Strutturale che considerano il P.C.S. ACLI tra gli interventi urbanistici soggetti a piani attuativi adottati successivamente all’anno 2002, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità, difetto di istruttoria, falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di motivazione;
3) illegittimità del previsto dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico per eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità, difetto di istruttoria, falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di motivazione;
con il ricorso era altresì richiesta la condanna dell’Amministrazione comunale di Viareggio al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione dell’atto impugnato.

Con ordinanza 19 dicembre 2018, n. 782, la Sezione prendeva atto della rinuncia di parte ricorrente alla tutela cautelare richiesta con il ricorso presentata in data 17 dicembre 2018, in considerazione della possibile soluzione stragiudiziale della vicenda prospettata dalla nota 17 dicembre 2018 prot. 82025 del Comune di Viareggio.

2. Il Consorzio ricorrente proponeva anche l’osservazione 22 ottobre 2018 n. 336 (prot. 69355) al R.U. adottato che era respinta dalla deliberazione 29 aprile 2019 n. 17 del Consiglio comunale di Viareggio che respingeva completamente la parte dell’osservazione relativa alla necessità di garantire in toto la convenzione urbanistica, confermava integralmente la disciplina di cui alla Scheda-norma 8.04 dell’area di trasformazione “Forcone” ed ampliava la suscettibilità edificatoria della Scheda-norma 8.05 dell’area di trasformazione “Vetraia” portandola a 21 alloggi (rispetto ai 7 previsti in sede di adozione), ma condizionatamente alla sottoscrizione di ulteriore atto convenzionale prevedente:

a) la rinuncia da parte del soggetto attuatore a qualunque pretesa di retrocessione di aree a qualunque titolo cedute per i comparti A e B del PCS ACLI;

b) la rinuncia a qualunque pretesa economica per opere pubbliche eseguite al di fuori del comparto C del PCS ACLI;

c) l’impegno formale del soggetto attuatore, al completamento delle opere legate alla realizzazione/riqualificazione del parco pubblico della Vetraia senza alcun onere a carico dell’Ente.

Anche la deliberazione C.C. 29 aprile 2019 n. 17 era impugnata dal Consorzio ricorrente, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 1° ottobre 2019, che risultano affidati a censure di: 1) illegittimità derivata dai motivi indicati nel ricorso principale;
2) sulla illegittimità delle rinunce economiche e patrimoniali imposte in maniera ingiustificata al Consorzio ACLI, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della L. n. 1150/1942, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, arbitrarietà, manifesta irragionevolezza ed illogicità, sviamento di potere, violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi;
3) sull’indebito arricchimento del Comune di Viareggio, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2041 del Codice Civile, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, manifesta sproporzionalità, irragionevolezza ed illogicità;
4) sulla palese violazione degli impegni assunti in sede processuale dal Comune di Viareggio, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 c.p.c., eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, violazione dei principi di buona fede e correttezza, difetto dei presupposti e di motivazione.

3. Con una seconda serie di motivi aggiunti depositata in data 28 febbraio 2020, il Consorzio ricorrente impugnava anche la deliberazione 4 novembre 2019, n. 52 del Consiglio Comunale di Viareggio che approvava definitivamente il primo Regolamento Urbanistico e la variante semplificata al Piano Strutturale, introducendo le limitazioni alla strutturazione della convenzione, da ultimo, “rimodulate” dalla deliberazione C.C. 29 aprile 2019 n. 17 di controdeduzione all’osservazione presentata nel procedimento dal ricorrente;
a base dei motivi aggiunti era posta la sostanziale riproposizione delle stesse censure già poste a base del ricorso e della prima serie di motivi aggiunti (anche se in una versione eccessivamente prolissa e che non migliora in nulla la leggibilità della già complessa vicenda) e dell’azione risarcitoria relativa al danno derivante dall’adozione degli atti impugnati (danno poi mai provato in corso di giudizio).

4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Viareggio, controdeducendo sul merito del ricorso e dei motivi aggiunti ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità del gravame, sotto diversi profili.

Con decreto Presidenziale 25 marzo 2020, n. 173, era respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica presentata con la seconda serie di motivi aggiunti, sulla base della rilevazione relativa alla mancanza del <<requisito del periculum in mora fino alla data di trattazione collegiale dell’istanza>>;
con ordinanza 22 aprile 2020, n. 272, la Sezione riteneva prima facie fondate le censure articolate dal ricorrente con riferimento alla durata della convenzione ed accoglieva l’istanza cautelare nelle forme previste dall’art. 55, 10° comma c.p.a., fissando l’udienza per la trattazione del merito del ricorso al 21 ottobre 2020.

Per tutta la durata della vicenda giurisdizionale si susseguivano tentativi di una risoluzione stragiudiziale della vicenda che inducevano la Sezione a disporre, con l’ordinanza 22 ottobre 2020, n. 1257, approfondimenti istruttori in ordine all’eventuale approvazione della proposta di variante alla Scheda Norma del Regolamento Urbanistico n. 8.04-Forcone, presentata dalla ricorrente in data 5 febbraio 2020 (assunta al protocollo dell’Ente al n. 10.950), positivamente valutata dalla Giunta comunale con la deliberazione 20 luglio 2020, n. 226;
avendo ambedue le parti confermato, all’udienza del 7 aprile 2021, che non sussisteva più alcuna possibilità di una definizione stragiudiziale della vicenda il ricorso e le due serie di motivi aggiunti erano quindi trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione preliminare d’inammissibilità proposta dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Viareggio, con riferimento all’impugnazione della deliberazione di adozione dello strumento urbanistico proposta con il ricorso.

Oltre a trattarsi di eccezione non più attuale (essendo ormai pervenuta la vicenda giurisdizionale all’impugnazione finale della deliberazione di definitiva approvazione dello strumento urbanistico proposta con la seconda serie di motivi aggiunti), si tratta, infatti, di eccezione palesemente contraddittoria alla luce delle stesse argomentazioni articolate dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Viareggio che, da un lato, confermano come sia facoltà del ricorrente di impugnare lo strumento urbanistico fin dal momento della sua adozione (così confermando l’ammissibilità dell’impugnazione anticipata) e, dall’altro, condizionano tale facoltà alla presenza di un qualche profilo lesivo per l’interesse della ricorrente che, nella fattispecie, appare palesemente presente, visto l’effetto preclusivo per la realizzazione delle (possibili) attività edificatorie del Consorzio derivante dalle misure di salvaguardia derivanti da un nuovo strumento urbanistico adottato, indubbiamente improntato a criteri più restrittivi di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica previgente.

L’eccezione può pertanto essere tranquillamente respinta, anche senza procedere ad ulteriori approfondimenti in ordine allo stato della giurisprudenza in materia che risulterebbero palesemente sovrabbondanti rispetto alla stessa consistenza dell’eccezione.

1.1. Il primo motivo di ricorso risulta poi fondato (come peraltro già rilevato dalla Sezione con ordinanza cautelare ordinanza 22 aprile 2020, n. 272) e deve essere pertanto accolto.

A questo proposito, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che ambedue le parti abbiano sostanzialmente mal utilizzato la deroga ai limiti dimensionali degli scritti concessa in via generale dal decreto Presidenziale 15 ottobre 2019, n. 405;
al di là delle sovrabbondanti (ed ampiamente ripetitive) considerazioni delle parti, la questione risulta, infatti, molto semplice e lineare.

Punto di partenza della ricostruzione della fattispecie, deve ovviamente essere il tradizionale orientamento giurisprudenziale, costantemente recepito dalla Sezione, che ha rilevato come rientri <<nella piena discrezionalità dell’Ente imprimere ad una determinata zona un certo regime urbanistico-edilizio: per tale ragione, la destinazione data dagli strumenti urbanistici alle singole aree del territorio non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono rappresentate dai seguenti casi: dal superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968;
dalla lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, o delle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione;
dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo>>
(T.A.R. Toscana, sez. I, 1° febbraio 2016, n. 176;
28 gennaio 2016, n. 146;
si tratta di soluzione consolidata: per la giurisprudenza della Terza Sezione, si veda T.A.R. Toscana, sez. III, 26 marzo 2012, n. 605).

Nel caso di specie, il punto centrale si riduce pertanto alla questione relativa alla verifica in ordine alla vigenza o meno, al momento di adozione dello strumento urbanistico, della convenzione urbanistica 13 aprile 2005 (repertorio n. 195.345 Fasc. n. 23.924 per Notaio M);
verifica che deve essere ovviamente condotta sulla base dell’ordinario termine decennale di validità delle convenzioni urbanistiche e della proroga per ulteriori tre anni disposta dall’art. 30, comma 3- bis del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (inserito dalla l. di conversione 9 agosto 2013, n. 98).

Ed è proprio su questo punto che si evidenzia il vero e proprio disaccordo tra le parti, trattandosi di un termine di validità finale della convenzione che l’Amministrazione comunale di Viareggio fissa al 13 aprile 2008 (ovvero i dieci anni di validità della convenzione più i tre anni di proroga, decorrenti dalla data di stipulazione della convenzione) ed il ricorrente al 31 luglio 2021 (ovvero, sempre i dieci anni di validità della convenzione più i tre anni di proroga, decorrenti però dalla data di stipulazione dell’<<atto di constatazione di avveramento di condizione sospensiva>>
di cui all’atto 31 luglio 2018, Repertorio n. 42.219, Raccolta n. 13.706 per Notaio Monaco).

La Sezione ritiene che la prospettazione corretta sia quella articolata da parte ricorrente e tendente a riportare il momento iniziale di decorrenza del termine di efficacia della convenzione all’accertamento dell’avveramento della condizione sospensiva prevista dall’art. 8 dell’atto convenzionale e pertanto al momento di efficacia e non all’iniziale momento di stipulazione della convenzione.

La prospettazione dell’Amministrazione comunale di Viareggio tendente a distinguere sostanzialmente tra efficacia della convenzione (riportabile alla data di stipulazione dell’atto) ed operatività dei soli obblighi derivanti dalla stessa (riportabile all’avveramento della condizione sospensiva avvenuto tre anni dopo) appare, infatti, palesemente non corroborata da basi sistematiche;
a questo proposito, risulta, infatti, quasi superfluo rilevare come la previsione dell’art. 1353 c.c. (che costituisce pur sempre il fondamento sistematico dell’istituto della condizione sospensiva anche nel diritto amministrativo) preveda un riferimento ad una nozione unitaria di efficacia che non risulta per nulla in linea con la distinzione prospettata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Viareggio.

Con tutta evidenza, la previsione di cui all’art. 16, 5° comma della l. 17 agosto 1942, n. 1150 (che costituisce l’origine del termine decennale in questione) e la pacifica elaborazione giurisprudenziale della materia (tra le tante: Cons. Stato sez. II, 30 ottobre 2020, n. 6676;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 4 giugno 2020, n. 808) hanno poi sempre prospettato un riferimento essenziale ad un termine di efficacia di dieci anni delle previsioni urbanistiche che non contempla per nulla la scissione di due (diverse) tipologie di effetti oggi innovativamente prospettata dall’Amministrazione comunale di Viareggio.

Del resto, si tratta di prospettazione che risulta palesemente inaccoglibile anche per evidenti ragioni sistematiche, risultando evidente come il detto termine di dieci anni risulti fondato su evidente bilanciamento di interessi che attribuisce, da un lato, al privato un congruo periodo di tempo per l’esecuzione della convenzione e, dall’altro, impone all’amministrazione un sostanziale periodo di “stabilità urbanistica”;
un bilanciamento che risulterebbe inevitabilmente compromesso ove uno dei due termini non dovesse più risultare in sincronia con l’altro (effetto che palesemente deriverebbe dall’accoglimento della prospettazione fornita dall’Amministrazione resistente).

In mancanza di una più specifica disciplina convenzionale (cosa che sarebbe stata ben possibile ove l’Amministrazione comunale di Viareggio avesse realmente voluto dare vita ad una strutturazione simile a quella poi prospettata in giudizio) deve pertanto ritenersi che la sospensione degli <<obblighi contenuti nella …convenzione>>
prevista dall’art. 8 della convenzione 13 aprile 2005 si riferisca all’intera efficacia dell’atto convenzionale ed importi pertanto la necessità di individuare il momento iniziale di efficacia dell’atto al 31 luglio 2008 (ovvero alla stipulazione dell’atto di avveramento della condizione), con conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso.

1.2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso non trova poi ostacolo nell’ulteriore eccezione proposta dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Viareggio e tendente ad individuare una qualche forma di inefficacia sopravvenuta della convenzione urbanistica 13 aprile 2005 (repertorio n. 195.345 Fasc. n. 23.924 per Notaio M) derivante dalla scadenza del rapporto di convenzionamento con l’Amministrazione statale relativo alla realizzazione di alloggi per dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 18 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203 che costituisce una delle ragioni dell’intervento.

A prescindere da ogni considerazione relativa al fatto che detto rapporto di convenzionamento possa essere comunque “riattivato” una volta ritornato possibile l’intervento, si tratta però di costruzione che risulta ben poco coerente con la stessa storia dell’intervento ricostruita dalla difesa dell’Amministrazione resistente (che evidenzia come, fin dall’origine, la finalità di realizzare alloggi destinati a dipendenti pubblici coesistesse con altre finalità) e con le previsioni dell’art. 7 (numeri 3 e 4 e commi seguenti) della convenzione urbanistica del 13 aprile 2005 che prevedono una tipologia di interventi (alloggi da cedersi a cooperative;
volumetrie non residenziali;
sviluppo piccola rete distributiva) palesemente non rientranti nella “riserva” ai soli alloggi di dipendenti pubblici poi prospettata in giudizio come unica finalità dell’intervento.

In ogni caso, si tratta poi di obiezione palesemente mal articolata, trattandosi di circostanza che avrebbe dovuto, al massimo, essere inserita nella motivazione dell’atto (secondo i principi già richiamati al n. 1.1) e non valorizzata a posteriori, nei mascherati termini di (un’apparente) inammissibilità del ricorso che si risolvono, in realtà, nell’inammissibile tentativo di integrare in giudizio l’originaria carenza motivazionale dell’atto (tra le tante, si vedano: T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11 febbraio 2021, n. 388;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 21 gennaio 2021, n. 108).

1.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso non può poi neanche trovare ostacolo nella previsione dell’art. 94 delle N.T.A. al nuovo strumento urbanistico che, al primo comma, prevede la salvaguardia delle <<convenzioni e altri impegni deliberati o stipulati>>
ed al secondo comma, rinvia l’operatività delle norme del regolamento urbanistico alla scadenza dei detti atti convenzionali.

Il tentativo di valorizzare la detta previsione in termini di ulteriore eccezione di inammissibilità per difetto di interesse alla proposizione dell’impugnazione operato dalla difesa dell’Amministrazione resistente (che, in via sostanzialmente ipotetica, si limita a rilevare come l’eventuale fondatezza della prospettazione principale di parte ricorrente in ordine alla validità della convenzione sia, in qualche modo, “presidiata” dall’effetto di salvaguardia di cui alla previsione dell’art. 94 delle N.T.A. e non possa pertanto portare all’annullamento dell’atto impugnato) appare però del tutto insuscettibile di accoglimento, per plurime ragioni.

In primo luogo, è, infatti, immediatamente evidente come la disciplina edificatoria delle aree in discorso sia stata concepita sul presupposto dell’intervenuta scadenza della convenzione urbanistica del 13 aprile 2005 e non della sua vigenza;
ove si dovesse altrimenti concludere, non avrebbero, infatti, alcun senso le numerose argomentazioni articolate in giudizio dalla difesa della resistente e tendenti a dimostrare, secondo diversi percorsi argomentativi, la scadenza della convenzione anteriormente all’adozione della nuova strumentazione urbanistica.

In secondo luogo, l’esame delle due Schede-norma 8.04 dell’area di trasformazione “Forcone” e 8.05 dell’area di trasformazione “Vetraia” condotto da parte ricorrente evidenzia come la nuova strumentazione urbanistica risulti oggettivamente incompatibile con la strutturazione precedentemente prevista dalla convenzione urbanistica del 13 aprile 2005 e, come pertanto, non si tratti di mera disciplina “suppletiva” destinata a trovare applicazione dopo la scadenza della convenzione, ma di (nuove) scelte urbanistiche in contrasto frontale con il contenuto della convenzione.

In terzo (e decisivo) luogo, la tesi sostenuta in giudizio dall’Amministrazione comunale risulta in contrasto con la stessa reiezione dell’osservazione 22 ottobre 2018 n. 336 (prot. 69355) presentata dal ricorrente operata dalla deliberazione C.C. 29 aprile 2019 n. 17 (impugnata dal ricorrente con la prima serie di motivi aggiunti);
in quella sede, la pretesa del ricorrente all’integrale salvaguardia degli effetti della convenzione urbanistica del 13 aprile 2005 è stata, infatti, considerata palesemente infondata nel merito e rigettata quando risulta immediatamente evidente come, ove veramente la perdurante vigenza della convenzione fosse stata comunque assicurata dall’art. 94 N.T.A. (secondo la tesi poi sostenuta in giudizio), l’osservazione avrebbe dovuto essere accolta o, al massimo, rigettata con la (diversa) motivazione che si trattava di effetto già garantito dalla previsione dell’art. 94 delle N.T.A.

Non è pertanto possibile dare accoglimento ad un’eccezione che si presenta in contrasto con l’inequivoca volontà dell’Amministrazione comunale di non assicurare la permanente vigenza della convenzione urbanistica.

Piuttosto che dare vita ad una qualche forma di inammissibilità dell’impugnazione, il riferimento alla previsione dell’art. 94 delle N.T.A. evidenzia ulteriore motivo di illegittimità della disciplina urbanistica di cui alle due Schede-norma 8.04 dell’area di trasformazione “Forcone” e 8.05 dell’area di trasformazione “Vetraia” che si presentano in contrasto, sotto il profilo “interno” anche con l’esigenza di salvaguardia delle convenzioni ancora efficaci desumibile dalla previsione richiamata.

1.5. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente, della deliberazione 8 agosto 2018, n. 38 del Consiglio comunale di Viareggio.

L’effetto pienamente satisfattivo per il Consorzio ricorrente derivante dal sostanziale “ripristino” del contenuto della convenzione urbanistica del 13 aprile 2005 originato dall’accoglimento del primo di ricorso permette di procedere all’assorbimento delle ulteriori censure proposte, non avendo il ricorrente peraltro evidenziato quale possa essere l’effetto ulteriore derivante dall’accoglimento delle residue censure relative al dimensionamento del piano (che non sembrano assicurare un qualche effetto “di salvaguardia” superiore o eccedente quanto già assicurato dalla prima e prioritaria censura).

2. Secondo il tradizionale meccanismo dell’invalidità derivata, l’accoglimento del ricorso si trasmette poi alla deliberazione C.C. 29 aprile 2019 n. 17, impugnata con la prima serie di motivi aggiunti depositata in data 1° ottobre 2019 ed alla finale approvazione dello strumento urbanistico di cui alla deliberazione 4 novembre 2019, n. 52 del Consiglio Comunale di Viareggio, impugnata con la seconda serie di motivi aggiunti depositata in data 28 febbraio 2020;
anche le due deliberazioni successive devono pertanto essere annullate, ovviamente solo in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente.

Anche in questo caso, il carattere pienamente satisfattivo dell’accoglimento permette di procedere all’assorbimento delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente con riferimento alle ulteriori problematiche originate dal parziale accoglimento dell’osservazione 22 ottobre 2018 n. 336 ed al prospettato obbligo di stipulare una convenzione integrativa;
obbligo che, peraltro, evidenziava ulteriori (e forti) problematicità, condizionando il riconoscimento di una parte della suscettibilità edificatoria dell’area alla rinuncia all’esercizio della tutela giurisdizionale e ad ulteriori diritti della ricorrente.

Non può poi ovviamente trovare accoglimento l’azione risarcitoria proposta dal ricorrente, non essendo stato per nulla dimostrato in giudizio il pregiudizio derivante dagli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.

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