TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-03-19, n. 202003443

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-03-19, n. 202003443
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003443
Data del deposito : 19 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2020

N. 03443/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00176/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da TA AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi, Flavia Degli Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

IU AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IA SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Manfredo Fiormonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Ss Quattro n.56;
AN ZO non costituito in giudizio;
DI De IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento, con il ricorso introduttivo: del “l'elenco dei dirigenti con a fianco l'incarico conferito a ciascuno a conclusione procedura avviata con nota n. 329049 del 18.10.2017 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse” del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, conosciuto in data 25.10.2018 a seguito di sua pubblicazione sul sito intranet del predetto dipartimento, sezione “bandi e interpelli”, nella parte in cui vengono attribuite a dirigenti con un punteggio in graduatoria inferiore a quello del ricorrente le sedi di preferenza da lui indicate e corrispondenti a CR Roma RE, CC AN e Roma RE “III casa”;

dei decreti ministeriali con i quali è stato conferito l'incarico di direttore presso gli istituti penitenziari di CR Roma RE; CC AN; Roma RE “III casa” a soggetti diversi dal ricorrente, in conformità alle assegnazioni indicate nell'elenco sopra indicato, i cui estremi non sono allo stato noti;

nonché, in parte qua e per quanto occorrere possa, quali atti presupposti espressamente richiamati: della nota n. 329049 del 18.10.2017 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

di ogni altro atto comunque connesso, collegato o dipendente con riserva di motivi aggiunti nonché per l'accertamento, del diritto del ricorrente allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione delle sedi relative alle case di reclusione di CR Roma RE; CC AN e Roma RE III casa;

con i motivi aggiunti depositati il 28 febbraio 2019: del Decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria datato 20 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti, e trasmesso al ricorrente Dott. TA AN solo in data 15.02.2019 unitamente alla nota di accompagnamento n. prot. 6510 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ufficio I Affari Generali, Personale e Formazione nella parte in cui non esegue quanto prescritto dall'ordinanza cautelare 887/2019 del 06.02.2019 (debitamente notificata in data 08.02.2019);

dei Decreti Ministeriali con i quali sono stati conferiti gli incarichi di direttore presso gli istituti penitenziari di CR Roma RE; CC AN; Roma RE “III casa” a soggetti diversi dal ricorrente e i cui estremi non sono allo stato noti;

di ogni altro atto comunque connesso, collegato o dipendente con riserva di motivi aggiunti;

nonché per l'accertamento, del diritto del ricorrente allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione delle sedi relative alle case di reclusione di CR Roma RE; CC AN e Roma RE III casa, secondo l'ordine di preferenza dallo stesso comunicato;

con i motivi aggiunti depositati il 10 aprile 2019:

del provvedimento di riesame del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del 26.02.2019 emesso in esecuzione dell'ordinanza n.887/2019 TAR Lazio - Roma sezione I Quater e inviato in data 05.03.2019 unitamente alla nota prot. n.9238 del Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – Ufficio I-Affari generali, Personale e Formazione;

con i motivi aggiunti presentati il 23 settembre 2019:

del provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del 10.06.2019 emesso in esecuzione dell'ordinanza n. 2625/2019 TAR Lazio - Roma sezione I Quater e comunicato in data 20.06.2019 unitamente alla nota prot. n. 23095 del Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – Ufficio I – Affari generali, Personale e Formazione; di ogni altro atto comunque connesso, collegato o dipendente e con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di IU AL e di IA SI e di Ministero della Giustizia e di DI De IS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso principale, TA AN impugnava, chiedendone l’annullamento, gli atti della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, avviata con nota n. 329049 del 18.10.2017 della Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. In particolare: l’elenco dei dirigenti a cui sono stati conferiti gli incarichi (25.10.2018), nella parte in cui vengono attribuite a dirigenti con un punteggio in graduatoria inferiore a quello del ricorrente le sedi di preferenza da lui indicate; i decreti ministeriali con i quali è stato conferito l’incarico di direttore pressi gli istituti penitenziari di Roma RE, AN, Roma RE “III casa” a soggetti diversi dal ricorrente.

Il ricorrente premetteva che: era dipendente di ruolo del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e, al momento di presentazione del ricorso, ricopriva l’incarico di dirigente penitenziario in servizio di missione continuativa presso le case circondariali di Gorizia e di Trieste, di reggente dell'Ufficio distrettuale per l’esecuzione penale esterna di Trieste e Gorizia e dell’Ufficio del contenzioso del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria presso Padova.

Con nota del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 25.5.2017, n. 174578, veniva data comunicazione dei posti di dirigente penitenziario non generale disponibili e, con provvedimento n. 329049 del 17.10.2017 della Direzione generale delle risorse e del personale, veniva avviato il procedimento di conferimento dei relativi incarichi per 254 posti, in forza dei criteri e della disciplina di cui al d.m. 28.9.2016. Il ricorrente partecipava alla procedura in esame, indicando le sedi in ordine di preferenza.

Il 25.10.2018, quando venivano pubblicati gli esiti della procedura di conferimento in questione e l’elenco dei dirigenti con l’indicazione dell’incarico conferito, riferiva il ricorrente, egli apprendeva di essersi collocato al quarto posto, con un punteggio di 77.93, nella graduatoria riferita alla sede di Roma RE; al terzo posto, con un punteggio di 77.93, nella graduatoria riferita alla sede di AN; al secondo posto, con un punteggio di 77.93, nella graduatoria riferita alla sede di Roma RE III casa; al terzo posto, con un punteggio di 77.93, nella graduatoria riferita alla sede di Trieste.

Tuttavia, egli verificava che: la funzione di direttore presso la sede di Roma RE – indicata dal ricorrente come seconda in ordine di preferenza - era stata assegnata alla dott.ssa SI IA, collocatasi nella relativa graduatoria all’ottavo posto con un punteggio di 75.91; la funzione di direttore presso la sede di AN – indicata dal ricorrente come terza in ordine di preferenza - era stata assegnata alla dott. AL IU, collocatosi nella relativa graduatoria al quarto posto con un punteggio di 75.13; la funzione di direttore presso la sede di Roma RE “III casa” – indicata dal ricorrente come quarta in ordine di preferenza - era stata assegnata alla dott.ssa ZO AN, collocatasi nella relativa graduatoria all’ottavo posto con un punteggio di 71.90.

Tanto premesso, parte ricorrente deduceva, a fondamento del suo gravame, violazione del Dpr n. 3 del 1957, della legge n. 154 del 2005, nonché eccesso di potere per violazione del principio di scorrimento della graduatoria e per contraddittorietà, in quanto l’Amministrazione resistente aveva assegnato le sedi di preferenza del ricorrente ad altri dirigenti, nonostante questi ultimi avessero conseguito un punteggio inferiore al suo nelle rispettive graduatorie. Da ciò la denunciata illegittimità degli atti gravati, nella parte in cui non hanno rispettato l’ordine di posizionamento nelle graduatorie con riferimento ai tre istituti penitenziari indicati dal ricorrente stesso.

Con altro gruppo di censure, il ricorrente lamentava violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 63 del 2006 e dell’art. 3 d.m. 28.09.2016, nonché eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità ed efficienza e per illogicità manifesta. Ed invero, nel caso di specie il ricorrente, sulla base dei titoli dallo stesso presentati, aveva ottenuto il punteggio di 77.93, collocandosi nelle graduatorie riferite alle sedi di Roma RE, AN e Roma RE “III casa” (per le quali aveva dichiarato la propria disponibilità in via prioritaria rispetto ad altre sedi) in posizione più alta rispetto ai dirigenti cui queste sedi erano state assegnate. Ciononostante, la direzione dei suddetti istituti penitenziari è stata loro attribuita con gli atti gravati, in totale spregio dell’ordine di graduatoria.

Con

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