TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-10-18, n. 201902421

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-10-18, n. 201902421
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902421
Data del deposito : 18 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2019

N. 02421/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00286/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2019, proposto da F S s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Floridia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza:

al giudicato di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa 3/10/2018, n. 1910/2018;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019, il Cons., dott.ssa F C;

Udito il difensore della ricorrente, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con atto ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, passato in giudicato, recante la condanna della p.a. intimata a pagare in suo favore la somma di Euro 13.636,36 (oltre iva al 10%, interessi e spese, liquidate in Euro 145,50 per esborsi ed Euro 540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa);
lamentando l’inottemperanza, chiede quindi che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese;

- il Comune, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;

- alla camera di consiglio del 9/10/2019, udito il difensore del ricorrente, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Invero:

- risulta dalla documentazione di causa quanto segue: il provvedimento per la cui esecuzione è causa è stato munito di formula esecutiva in data 5/10/2018 ed è stato notificato al Comune, presso la sua sede, in data 8/10/2018;
sullo stesso si è formato il giudicato (v. attestazione in atti);

- è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in l. 30/1997 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione alla p.a., nella sua sede, del titolo esecutivo di che trattasi in forma esecutiva, a quella di proposizione del presente ricorso;

Ritenuto pertanto che il ricorso, in quanto fondato, vada accolto;

Ritenuto, in conclusione che:

- va dichiarato l’obbligo del Comune di Floridia, di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute (ivi comprese le spese di registrazione della sentenza), nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;

- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Siracusa, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio territoriale del Governo, in possesso della necessaria professionalità - affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);

- le spese del giudizio (da liquidarsi in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia, assimilabile ai giudizi civili di esecuzione mobiliare – cfr., ex multis, T.a.r. Palermo, sez. II, 11/4/2017, n. 993) debbano seguire, come di regola, la soccombenza.

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