TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-10-10, n. 202300737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-10-10, n. 202300737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300737
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2023

N. 00737/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00561/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 561 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da A A Associazione Sindacale Medici Dirigenti della Lombardia, in persona del Segretario Regionale pro tempore , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F P, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale -

ASST

Papa G X, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Università degli Studi di Milano - Bicocca, non costituita in giudizio;

nei confronti

S F, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Delibera del Direttore Generale dell'ASST “Papa G X” n. 1139 del 10.6.2021, pubblicata ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R.L. n. 33/2009 all'Albo aziendale on-line l'11.06.2021 per quindici giorni consecutivi, avente ad oggetto: “Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca per il finanziamento di un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia”;

- dell'allegata “Convenzione tra l'

ASST

Papa G X di Bergamo e l'Università degli Studi di Milano – Bicocca per il finanziamento di un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia”;

- del provvedimento del Rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca di autorizzazione alla stipula della predetta convenzione con l'

ASST

Papa G X (non noto);

- di ogni altro atto, connesso per presupposizione o consequenzialità;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.12.2021:

- della Delibera del Direttore Generale dell'ASST “Papa G X” n. 1758 del 23.09.2021 avente ad oggetto: “Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca per l'attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC Gastroenterologia 1 – Epatologia e Trapiantologia”,

- dell'allegata “Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e l'

ASST

Papa G X di Bergamo per l'attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC Gastroenterologia 1 – Epatologia e Trapiantologia e del Dipartimento di Medicina al prof. S F”,

- della Delibera del Direttore Generale dell'ASST “Papa G X” n. 1936 del 21.10.2021, avente ad oggetto: “Addendum alla Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca per il finanziamento di un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia e conseguente modifica della Convenzione per l'attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC Gastroenterologia 1 – Epatologia e Trapiantologia e del Dipartimento di Medicina”,

- dell'allegata “Appendice integrativa alla Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca per il finanziamento di un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia”,

- dei corrispondenti provvedimenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca di autorizzazione alla stipula delle predette convenzioni con l'

ASST

Papa G X (non noti)

- e di ogni altro atto, connesso per presupposizione o consequenzialità

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale –

ASST

Papa G X;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con delibera della Giunta Regionale n. X/7119 del 25 settembre 2017 è stata approvata l’integrazione del Polo universitario di Milano, afferente all’Università degli Studi di Milano – Bicocca, con l’

ASST

Papa G X, quale struttura secondaria di riferimento per le esigenze formative del corso di laurea internazionale in medicine and surgery .



1.1. Su tale presupposto, con delibera n. 2332 del 28 dicembre 2017, è stata poi stipulata la relativa convenzione con l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per l’istituzione di un secondo polo universitario integrativo del polo principale, ossia dell’ASST di Monza, per soddisfare le esigenze del predetto corso di laurea.

2.- In tale contesto, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, espletata la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/D4 (Malattie cutanee, malattie infettive) e per il settore MED 12 (Gastroenterologia, malattie dell’apparato digerente), presso il Dipartimento di medicina e chirurgia, con decreto rettorale n. rep. 2723/2021, prot. 4697/21 dell’8 aprile 2021, ha nominato vincitore l’odierno controinteressato, dr. F, chiamato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca.



2.1. L’

ASST

Papa G X, con lettera prot. 24114 del 13 aprile 2021, ha proposto all’Ateneo - previa stipula di una convenzione - che gli oneri derivanti dalla chiamata del prof. F nel ruolo di professore di prima fascia, con attribuzione di funzioni assistenziali presso la stessa ASST ed eventuale incarico di direzione della Struttura Complessa Gastroenterologia 1 – Epatologia e trapiantologia, fossero a totale carico della medesima azienda.



2.2. Con deliberazione n. 1139 del 10 giugno 2021, l’ASST ha disposto la sottoscrizione della convenzione per il finanziamento, della durata di 15 (quindici) anni, del posto da professore in questione, mentre, con successiva delibera n. 1758 del 23 settembre 2021, l’ASST ha disposto la sottoscrizione di una seconda convenzione con l’Ateneo, per l’attribuzione al prof. F delle funzioni assistenziali e dell’incarico apicale di direzione dell’UOC di Gastroenterologia 1 – Epatologia e trapiantologia, della durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dal 1° ottobre 2021.



2.3. Successivamente, con addendum sottoscritto nell’ottobre 2021 è stata adeguata alla effettiva presa di servizio del prof. F (1° novembre 2021) la decorrenza della convenzione quindicennale per il finanziamento e di quella quinquennale per l’attribuzione delle funzioni assistenziali e dell’incarico apicale.



3. Con ricorso introduttivo notificato il 22 settembre 2021 e motivi aggiunti notificati il 7 dicembre 2021 la ricorrente Associazione A A ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento e lamentando che la c.d. “clinicizzazione” dell’UOC, cioè l’attribuzione di incarichi direttivi presso i dipartimenti ospedalieri a docenti universitari nei modi e nei termini consentiti dalla convenzione gravata, finirebbe per frustare ogni legittima aspettativa di carriera dei propri iscritti, medici ospedalieri.



4. Si è costituita in giudizio solo l’ASST mentre non si sono costituiti né l’Università né il controinteressato.



5. All’udienza pubblica del 27 settembre 2023 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse delle ricorrenti e, dopo discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO



1. L’ASST ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sostenendo che le doglianze di parte ricorrente ricadrebbero sugli atti di macro-organizzazione, dal momento che censurerebbero la scelta dell’ASST di imprimere ad una struttura complessa del nosocomio la natura di “struttura a direzione universitaria”. Afferma che, in ambito sanitario, a differenza di altre Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale delle ASL, gli atti di macro-organizzazione sarebbero adottati con atti di diritto privato, con conseguente devoluzione della cognizione degli stessi al Giudice Ordinario. A sostegno dell’eccezione, l’ASST ha richiamato la sentenza del TAR Lombardia-Milano, Sez. III, 4 gennaio 2023 n. 65, che in una vicenda analoga a quella che ci occupa, ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario.

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