TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-10-14, n. 202201380

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-10-14, n. 202201380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201380
Data del deposito : 14 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2022

N. 01380/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00320/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2021, proposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. L R P, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in persona del Ministro p. t., Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari, in persona del Direttore Generale p. t., e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, sono legalmente domiciliati;

nei confronti

Comune di Gravina in Puglia, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto sanzionatorio n. rep. 1773/2020, datato 16 dicembre 2020 e solo successivamente ricevuto dalla ricorrente, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Direttore Generale, nonché degli atti ad esso preordinati che si sono formati nell'àmbito del procedimento, sia pure solo nella prospettiva dell'annullamento del Decreto Sanzionatorio, unico atto lesivo e finale della procedura;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e di Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - La ricorrente, concessionaria per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e proprietaria di beni mobili e immobili destinati all’esercizio ferroviario o ad esso collegati funzionalmente, riteneva che la propria casa cantoniera collocata al km 94-457 della tratta ferroviaria Spinazzola – Gioia del Colle, sulla base degli accertamenti della Direzione Territoriale Produzione di Bari, costituisse pericolo per la sicurezza dell’esercizio ferroviario e per l’incolumità dei passeggeri. Per tal ragione, provvedeva alla demolizione di quell’immobile, ritenendolo privo di pregio storico o artistico e dandone comunicazione al Comune di Acquaviva delle Fonti e alla competente Soprintendenza, la quale richiedeva e riceveva una relazione dettagliata relativa all’immobile e alle ragioni della sua pericolosità per il traffico ferroviario.

L’Amministrazione statale tutoria lamentava, nondimeno, la mancata preventiva richiesta di autorizzazione, ritenendo quello un bene culturale, ex art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Ne seguiva una corrispondenza, nell’ambito della quale la ricorrente chiedeva il ritiro del procedimento sanzionatorio.

Terminata l’istruttoria, la Soprintendenza affermava la pertinenza dell’immobile al patrimonio culturale dello Stato, sicché il procedimento approdava all’adozione di un provvedimento ministeriale sanzionatorio (irrogante la sanzione pecuniaria di 40 mila euro), commisurata al valore stimato dell’immobile demolito.

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 15.03.2021 e depositato il 24.03.2021, per impugnare gli atti indicati in epigrafe.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge per contrasto ed errata applicazione degli artt. 10, 12 e 27 del Codice dei beni culturali;
2) violazione di legge, sotto diverso profilo, per contrasto ed errata applicazione degli artt. 10, 12 e 27 del Codice dei beni culturali;
3) violazione dell’art. 32 Cost.;
violazione di legge per contrasto ed errata applicazione dell’art. 27 del Codice dei beni culturali;
eccesso di potere per carenza di motivazione, sviamento dall’interesse pubblico, contraddittorietà, disparità di trattamento e travisamento;
4) violazione degli artt. 3 e 4 della legge 24.11.1981 n. 689;
violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241;
eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria.

Si costituisce l’Amministrazione statale intimata, per resistere nel giudizio. Chiede la reiezione del ricorso siccome infondato.

Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni. Pone in evidenza che l’Avvocatura di Stato, nelle sue difese, non contesta i motivi di ricorso ma si limita ad allegare una relazione d’ufficio che non può sostituire la memoria difensiva.

All’udienza del 12 ottobre 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile ma infondato.

La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, atteso che l’atto impugnato è una sanzione edilizia di tipo ripristinatorio.

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 133, lett. f), c.p.a., le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche Amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e fra esse rientrano anche i giudizi relativi alla contestazione dell' an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia. In particolare, in ordine alla giurisdizione sulle sanzioni adottate in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva predetta, sia i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio in materia, sia quelle a carattere pecuniario, poiché anche quest'ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa (cfr.: Cons. Stato Sez. VI, 15/02/2021, n. 1344).

III – La difesa erariale, nell’atto di costituzione, ha chiesto il rigetto della domanda della parte ricorrente. Pur non avendo dedotto specifiche eccezioni, ha allegato una relazione scritta dell’Amministrazione resistente che fornisce una ricostruzione alternativa della vicenda in fatto e consente di valutare come infondate tutte le deduzioni di cui ai motivi del ricorso.

Pertanto, non può ritenersi che vi sia stata acquiescenza ai detti motivi di ricorso da parte dell’Avvocatura di Stato.

Alla luce delle acquisizioni documentali, questo Collegio ha potuto accertare autonomamente l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.

Invero, nell'ambito dei poteri cognitori, il giudice amministrativo accerta la pretesa del ricorrente, l'attività tenuta dall'Amministrazione, nonché la sua opportunità, equità e convenienza, ponderando anche l'interesse pubblico con quello privato, di guisa la mancanza di specifiche deduzioni ed eccezioni della parte resistente non costituisce limite ai poteri di accertamento del giudice.

Ed anche se si volesse ritenere che la difesa erariale non abbia contestato le deduzioni della ricorrente, considerare la non contestazione come tecnica di semplificazione del processo con l’effetto di limitare il thema probandum vorrebbe dire che essa si risolve non in una regola istruttoria, bensì in una regola di giudizio.

Il mancato assolvimento dell’onere di contestazione comporta l’equiparazione del fatto non contestato ai fatti provati, eliminandoli dal thema probandum , senza, però, munirli dell’efficacia di prova legale, quindi senza produrre alcuna regola di giudizio;
invece, il mancato assolvimento dell’onere della prova (ossia di allegazione dei fatti) nei limiti degli elementi disponibili della parte ( ex art. 64, comma 1°, c.p.a.) conduce al rigetto della domanda o dell’eccezione e produce una regola di giudizio ( actore non probante reus absolvitur ).

I fatti non contestati non possono essere assunti come veri e la non contestazione non costituisce prova legale, né integra un comportamento processuale da cui trarre argomenti di prova: il giudice deve semplicemente valutarli nel contesto del materiale probatorio.

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto ma non ha provato – per le ragioni che si diranno - la violazione da parte dell’Amministrazione delle norme di settore nel procedimento oggetto di impugnazione.

IV - La demolizione della casa cantoniera è avvenuta prima che l’Autorità tutoria prestasse il suo assenso, sicché non può essere più verificato se l’immobile demolito fosse dotato o meno di valore culturale.

Non risponde al vero che l’Amministrazione resistente lo considerasse privo di pregio, a prescindere da un’osservazione e da una valutazione in concreto dell’interesse culturale (VIC);
si tratta anzi di un bene riferibile all’architettura tradizionale costruttiva in muratura della rete ferroviaria, simile ad altri beni dei quali precedenti provvedimenti di tutela hanno riconosciuto senza meno l’interesse culturale.

A tenore dell’art. 10, comma 1, del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004) “ Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ”.

La circolare ministeriale n. 1 del 17.01.2012, sulla scorta del parere del Consiglio di Stato, Ad. Generale, n. 4/2011, ha compreso i beni immobili ferroviari nell’ambito di applicazione dell’art. 12 del Codice, cioè tra i beni il cui interesse culturale dev’essere verificato, volta per volta, dai competenti organi del Ministero.

La configurazione della verifica di cui all’art. 12 citato “ prevede - in luogo del precedente sistema degli ‘elenchi’ - una presunzione legale relativa di culturalità e una sottoposizione al regime integrale di bene culturale, fino a che il procedimento di verifica non si sia espressamente concluso con un provvedimento amministrativo negativo di quell’interesse, con gli effetti di condizione risolutiva di quel regime;
ovvero con un provvedimento positivo che conferma e consolida il regime medesimo, spiegando gli effetti di un’ordinaria dichiarazione di bene culturale (art. 12, comma 7)
” (cfr.: Cons. Stato VI 16.07.2015 n. 3560).

In effetti, la società RFI per molti immobili ha chiesto la verifica dell’interesse culturale (con istanza di VIC), ma non lo ha fatto per l’immobile in argomento.

A tenore dell’art. 21 del citato Codice, “

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi