TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-09-29, n. 202202497
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Testo completo
Pubblicato il 29/09/2022
N. 02497/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2022, proposto da
Angelo Antonio D'A, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, R D L, A L G, Pasquale D'Angiolillo, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Salerno, l.go Dogana Regia 15;
contro
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rizieri B, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Perongini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Montoro, Comune di Calitri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
a. dell’atto di proclamazione (definitiva) del candidato Rizieri B alla carica di Presidente della Provincia di Avellino dell’11.6.2022, a firma del Responsabile dell’Ufficio Elettorale;
b. del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Provinciale dell’11.6.2022, con il quale si è accertato che il candidato Rizieri B ha riportato il maggior numero di voti ponderati rispetto al candidato Angelo Antonio D’A e lo si è proclamato (definitivamente) eletto alla carica di Presidente della Provincia di Avellino;
c. del verbale delle operazioni elettorali del Seggio Centrale per le elezioni del Presidente della Provincia di Avellino dell’11.6.2022;
d. del decreto presidenziale n. 24 del 26.5.2022, a firma del Vice Presidente della Provincia di Avellino, avente ad oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Campania Salerno n. 1121/2022. Fissazione data ripetizione delle operazioni elettorali per la elezione del Presidente della Provincia limitatamente ai Comuni appartenenti alle fasce B e D”, e relativo allegato;
e. della nota del Responsabile dell’Ufficio Elettorale prot. n. 16708 del 27.5.2022, con la quale è stato chiesto ai Segretari Comunali dei 29 Comuni della Provincia di Avellino interessati alla ripetizione del voto l’elenco degli amministratori in carica al fine della determinazione del corpo elettorale attivo, atto non conosciuto;
f. del verbale dell’Ufficio Elettorale Provinciale n. 1 dell’1.6.2022, e relativi allegati;
g. del verbale dell’Ufficio Elettorale Provinciale n. 2 del 10.6.2022, e relativi allegati;
h. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;
con conseguente accertamento e declaratoria:
- in via principale, di annullamento delle operazioni e del risultato dell’elezione del Presidente della Provincia di Avellino (come da ultimo parzialmente rinnovata per le fasce demografiche B e D), con la proclamazione diretta alla carica di Presidente dell’On.le Angelo Antonio D’A;
- in via subordinata, di annullamento delle operazioni e del risultato dell’elezione del Presidente della Provincia di Avellino (limitatamente al voto da ultimo espresso per le fasce demografiche B e D), con conseguente, ulteriore rinnovazione - de jure - della stessa elezione per tali fasce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Avellino, di Rizieri B e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa A S e uditi per le parti i difensori B A (anche in dichiarata sostituzione di D L), L G A (anche in dichiarata sostituzione di D'Angiolillo e R), L L, P S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella tornata del 18 dicembre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Provinciale di Avellino. Alla competizione hanno preso parte, per la carica di Presidente, i candidati D’A Angelo Antonio e B R; all’esito delle operazioni di spoglio l’Ufficio Elettorale, in data 19.12.2021, ha proclamato eletto il dott. B.
1.1. L’atto di proclamazione è stato impugnato dall’on.le D’A innanzi all’intestato Tribunale con ricorso incardinato con n. 66/22 R.G.; con sentenza n. 1121 del 28 aprile 2022 questa Sezione ha accolto parzialmente il ricorso (rigettando il primo motivo di gravame ed accogliendo il secondo) e ha disposto l’annullamento delle operazioni elettorali concernenti l’elezione del Presidente della Provincia di Avellino relativamente alle fasce demografiche B e D e la consequenziale rinnovazione delle elezioni stesse limitatamente alle predette fasce.
1.2. Con ricorso in appello, notificato in data 3.5.2022 e depositato in data 4.5.2022, il dott. B ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la citata sentenza n. 1121/2022 articolando contestuale istanza di tutela cautelare monocratica e collegiale; a sua volta, con atto notificato in data 17.5.2022 e depositato in pari data, l’on.le D’A ha proposto appello incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso.
Con ordinanza n. 2408 del 25 maggio 2022 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante B “ ritenuto, seppure alla delibazione propria della tutela cautelare, che la sentenza appellata non presenti i vizi denunciati dall’appellante principale ”.
1.3. Con decreto presidenziale n. 24 del 26.5.2022 la Provincia di Avellino ha disposto la parziale rinnovazione delle operazioni elettorali per le fasce demografiche B e D, fissando la data delle operazioni di voto per il giorno 11 giugno 2022.
All’esito delle operazioni di scrutinio il dott. B ha riportato n. 48.573 voti ponderati (a fronte dei 46.836 conseguiti dall’on.le D’A) ed è stato pertanto proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia di Avellino.
2. Con atto depositato l’8 luglio 2022 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza e di nomina del relatore, il 12 luglio 2022, l’on.le D’A, nella qualità di candidato Presidente non eletto, ha impugnato l’atto di proclamazione dell’11 giugno 2022, nonché gli ulteriori atti e documenti in epigrafe specificati, chiedendo in via principale l’annullamento delle operazioni elettorali e la correzione del risultato, con diretta proclamazione alla carica di Presidente, ovvero, in via subordinata, l’annullamento delle operazioni elettorali limitatamente al voto da ultimo espresso per le fasce demografiche B e D, con la loro conseguente ulteriore rinnovazione per tali fasce.
2.1. Nella prospettazione del ricorrente le operazioni elettorali sono illegittime in ragione dei seguenti motivi:
I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, COMMI 58-66, L. 7.4.2014 N. 56; ARTT. 63, 64, 66, 69 E 70 D.P.R. 16.5.1960 N. 570; ART. 20 L. 17.2.1968 N. 108; ART. 2 D.L. 3.5.1976 N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 14.5.1976 N. 240; ART. 13 D.P.R. 28.4.1993 N. 132; ART. 3 D.L. 5.3.2021 N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 3.5.2021 N. 58; ARTT. 48 E 97 COST.) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, APPROVATO CON PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 111 DEL 3.11.2021 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - PERPLESSITA’ - ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ - ABNORMITA’ - ERRONEITA’ - TRAVISAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ E DI NON INTERRUZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DI SCRUTINIO DEI VOTI;
II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, COMMI 58-66, L. 7.4.2014 N. 56; ART. 18 D.P.R. 16.5.1960 N. 570; ART.