TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-03-31, n. 202102124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-03-31, n. 202102124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102124
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2021

N. 02124/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00622/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2017, proposto da
Direr-Sidirss, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale carmine.medici@pecavvocatinola.it e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Giordani, 42;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale almerinabove@pec.regione.campania.it;

nei confronti

A O, M S e G C, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1. – della deliberazione n. 639 del 15/11/2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 77 del 21/11/2016, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di conferire, a far data dal 1°/1/2017, l'incarico di Direttore Generale della Direzione per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione al dott. A O, l'incarico di Direttore Generale della Direzione per la Mobilità al dott. G C, l'incarico di Responsabile del Nucleo di Valutazione e la Verifica degli Investimenti alla dott.ssa M S, senza l'espletamento di alcuna procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, co.

1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

2. – della nota prot. n. 0031410/UDCP/GAB/GAB del 14/11/2016 del Presidente della Giunta regionale;

3. - della nota prot. n. 2433|SP del 14/11/2016 dell'Assessore alle Risorse Umane;

4. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la ricorrente organizzazione sindacale costituisce ente esponenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, come modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 30 aprile 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuto il ricorso in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, come modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che parte ricorrente, Sindacato autonomo dei dirigenti, quadri direttivi e professionisti delle Regioni, del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre istituzioni pubbliche, impugna, unitamente agli atti endoprocedimentali presupposti, la delibera di Giunta Regionale avente ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali, adottata sul presupposto che “alla data del 1 gennaio 2017 risulteranno disponibili diverse strutture generali, anche all'esito della cessazione delle proroghe degli incarichi dirigenziali disposte con delibera di Giunta regionale n. 593 del 25 ottobre 2016”, risultando “in linea con i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e di non aggravamento dei procedimenti l'attribuzione ai Dirigenti di ruolo, titolari fino al 31/12/2016 di incarico di Capo Dipartimento, di altro incarico su una delle strutture dirigenziali di livello generale a decorrere dal 1° gennaio 2017, tenuto conto del profilo curriculare di particolare professionalità e competenza e dell'esperienza maturata nello svolgimento di compiti di coordinamento, impulso e controllo delle Direzioni Generali ascritte ai Dipartimenti di cui sono stati responsabili”;

Ritenuta fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione regionale resistente sulla base dell’errata qualificazione, effettuata dalla parte della ricorrente, quanto alla impugnata delibera di Giunta regionale impugnata (n.639 del 15/11/2016) quale atto di macro-organizzazione, precisandosi, all’uopo, che:

a) gli atti di macro-organizzazione definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli stessi nonché le modalità di copertura del fabbisogno di personale;
trattasi, pertanto, di atti organizzativi di carattere generale mediante i quali viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, come tali, assoggettati a principi e regole pubblicistiche;

b) la contestata DGRC n.639/2016 statuisce, di contro, esclusivamente: “di conferire, a far data dal 1 gennaio 2017, l’incarico di Direttore Generale della Direzione per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione al dott. A O, matr. 18862, l’incarico di Direttore Generale della Direzione per la Mobilità al dott. G C, matr. 17472 e l’incarico di responsabile del Nucleo di Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici alla dott.ssa M S, matr. 19080, dirigenti di ruolo della Giunta regionale”;

Valutato, infatti, che la delibera gravata dispone direttamente il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo della Giunta regionale, in conseguenza della scelta organizzativa, già operata a monte (d.G.R. nn.. 535 del 5.10.2016 e n. 594 del 25.10.2016, non gravate) di soppressione dei Dipartimenti dei quali erano titolari i dirigenti nominativamente indicati, assegnando agli stessi la titolarità di altrettante Direzioni Generali, strutture dirigenziali precedentemente sottoposte ai Dipartimenti e divenute apicali con la relativa soppressione;

Considerato, dunque, che il provvedimento impugnato costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro in corso con i tre dirigenti interessati che, a parere della stessa parte ricorrente, sarebbe stato adottato in violazione dell’art.19, comma 1 bis d.lgs. n. 165/2001, norma relativa all’attribuzione dei singoli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo, la cui fattispecie è pacificamente ascritta alla giurisdizione del G.O. (in termini, TAR Campania, Napoli, sez. III, n.3804/2019, n.4490/2017 e 3318/2016);

Richiamata consolidata e condivisa giurisprudenza secondo la quale:

a) “in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la p.a., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto la domanda di una dipendente volta all'annullamento, tra l'altro, del provvedimento di conferimento ad altro lavoratore di un incarico dirigenziale di natura temporanea, revocabile anche prima della scadenza prevista e non comportante una progressione verticale novativa” (Cassaz. civ., sez. un., 13/03/2020, n.7218);

b) “con riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali, l'Amministrazione non esercita potestà pubblicistiche in posizione di supremazia speciale, ma attua poteri datoriali di gestione paritetica del rapporto di lavoro, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario” (Cons. di St., sez. V, 18/10/2019, n. 7071);

c) ed invero, “ai sensi dell' art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 , il provvedimento di conferimento o di revoca di un incarico dirigenziale si configura come atto di gestione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del G.O., e ciò a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 29 del 1993, il cui art. 68, come sostituito dall' art. 29, d.lgs. n. 80 del 1998 ed ora confermato dall'art. 63 citato attribuisce alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., incluse quelle concernenti l'assunzione, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, con esclusione delle procedure concorsuali e con le eccezioni normativamente previste” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/09/2019, n. 4443);

d) con l’ulteriore precisazione, altresì, che “E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dall'impugnazione di atti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a carattere non concorsuale atteso che - mentre per concorso s'intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati - al di fuori di questo schema l'individuazione del soggetto, cui conferire l'incarico, costituisce invece l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette alla Pubblica amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi” (Cons. di St., sez. V, 10/10/2017, n. 4684);

Valutato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, indicandosi, quale competente, il giudice ordinario;

Precisato che, declinata la giurisdizione di questo giudice amministrativo, è consentito alla parte, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., proseguire il giudizio avanti giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all'atto della proposizione dell'azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma citata;

Stimato equo compensare tra le parti le spese di lite, ad eccezione del Contributo unificato, onere che permane in capo alla parte ricorrente;

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