TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-06-01, n. 201606416
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N. 06416/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07254/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7254 del 2015, proposto da:
C F, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio processuale presso la Segreteria del Tar del Lazio in Roma, via Flaminia, 189
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rapp.te p.t., n.c.
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 13234/14 dell’11 giugno 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Ministero della Salute il 26 maggio – 1° giugno 2015 e depositato il successivo 10 giugno, parte ricorrente espone che la Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe indicata, aveva condannato il predetto Ministero a corrispondergli, quale difensore anticipatario, le spese di lite liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Soggiunge parte ricorrente che la sentenza era stata notificata all’Amministrazione in forma esecutiva il 17 luglio 2014.
Non avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento parte ricorrente chiede: 1) che tale sentenza venga eseguita mediante la condanna del Ministero della Salute a corrisponderle le somme ancora dovute;2) che venga nominato anche, ove occorra, un commissario ad acta che provveda in luogo dell’inadempiente amministrazione;3) la condanna, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una somma di denaro in favore dell’istante per ogni ulteriore giorno di ritardo;4) la condanna alle spese legali.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio dell’11 maggio 2016 nella quale il Collegio lo ha trovato parzialmente fondato.
In particolare, benché la sentenza di ultima istanza sia stata ritualmente notificata già in forma provvisoriamente esecutiva all’Amministrazione debitrice, questa non risulta che abbia ad oggi ottemperato autonomamente, nonostante sia ormai decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Quanto alle ulteriori spese, va ricordato che nel giudizio di ottemperanza le somme richieste in relazione alle spese successive alla formazione del giudicato sono dovute per le sole spese relative ad atti accessori, quali quelle di registrazione e di notificazione (da ultimo, Tar Lazio, Roma, Sez., I, 22 ottobre 2015, n. 12106).
Non sono, invece, dovute a parte ricorrente le spese di notifica del precetto, riguardando esse il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dal codice di rito civile, perché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato, di cui agli artt. 112 ss. c.p.a., è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (da ultimo, Tar Lazio, Roma, Sez. I, 25 febbraio 2016, n. 2647).
Ciò posto, la domanda esecutiva deve essere accolta nei termini predetti in favore di parte ricorrente e per l’effetto va ordinato all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione a quanto disposto con la richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 13234/14 dell’11 giugno 2014, nel termine di trenta giorni dalla notifica, se anteriore, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina sin da ora, come richiesto da parte ricorrente, per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso di tale termine di trenta giorni, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato;l’eventuale compenso del Commissario è liquidato sin d’ora in € 300 (trecento), salva eventuale diversa liquidazione che questi esplicitamente richieda sulla base della documentata relazione da produrre per attestare l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli.
Va invece disattesa la domanda di condanna dell’amministrazione al danno da ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quanto, come già precisato da plurime sentenze del Giudice amministrativo (tra le molte, sentenze del T.A.R. Campania, Napoli, n. 5580/2013, n. 1013/2013 e n. 1010 del 22.2.2013), la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei trenta giorni concessi all’amministrazione rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.
Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura indicata in motivazione.