TAR Roma, sez. IV, ordinanza collegiale 2023-12-11, n. 202318732

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, ordinanza collegiale 2023-12-11, n. 202318732
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318732
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 12597/2023 REG.RIC.

N. 18732/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12597/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12597 del 2023, proposto da


Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati O G, D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Codacons, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73;

per l'annullamento

della delibera n. 125/23/CONS, adottata dall’AGCOM in data 15.6.2023, avente ad oggetto “ ordinanza ingiunzione nei confronti di RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/2021, 48, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 208/2021 e 13, comma 3, D.M. 581/1993 ”;
di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresi: l’atto, adottato il 22.3.2023 dal Direttore della Direzione Servizi di Media dell’Autorità, avente ad oggetto la “ contestazione alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (fornitore di servizi di media audiovisivo in ambito nazionale “RAI UNO”) per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 43, comma 1, lett. a), 48, comma 3, lett. d), del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e art. 13 del Decreto Ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993 ”;
la delibera AGCOM n. 162/07/CSP dell’8.11.2007;
i verbali delle riunioni del Consiglio dell’Autorità tenutesi, rispettivamente, il 22.2.2023 ed il 16.3.2023, nonché i verbali delle sedute della Commissione Servizi, tenutesi tra il 7.2.2023 ed il 22.6.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGCOM e di Codacons;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha adito questo Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità, l’annullamento o la disapplicazione della delibera n. 125/23/CONS, adottata dall’AGCOM in data 15.6.2023, avente ad oggetto “ ordinanza ingiunzione nei confronti di RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21, 48, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 208/21 e 13, comma 3, D.M. 581/93 ”;
di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresi: l’atto, adottato il 22.3.2023 dal Direttore della Direzione Servizi di Media dell’Autorità, avente ad oggetto la “ contestazione alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (fornitore di servizi di media audiovisivo in ambito nazionale “RAI UNO”) per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 43, comma 1, lett. a), 48, comma 3, lett. d), del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e art. 13 del Decreto Ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993 ”;
la delibera AGCOM n. 162/07/CSP dell’8.11.2007;
i verbali delle riunioni del Consiglio dell’Autorità tenutesi, rispettivamente, il 22.2.2023 ed il 16.3.2023, nonché i verbali delle sedute della Commissione Servizi, tenutesi tra il 7.2.2023 ed il 22.6.2023.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) Incompetenza dell’AGCOM;
violazione degli artt. 18 - 22 e 27 e seguenti del d.lgs. 206/2005;
dell’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

2°) In subordine, violazione dell’Allegato A alla delibera AGCOM n. 410/14/CONS e s.m.i. e dei principi della separazione tra funzioni inquirenti e giudicanti, nonché violazione dell’art. 1, comma 6, lett. b) della legge 249/1997 e dell’art. 34 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’AGCOM, approvato con delibera 223/12/CONS e s.m.i.;
incompetenza;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

3°) In via ulteriormente subordinata, violazione dell’art. 3, lett. oo), pp), qq), tt), vv) e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 208/2021, dell’art. 1 della legge 150/2000, dell’art. 5 dell’Allegato A alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

4°) Sempre in via subordinata, violazione degli artt. 14 e 18 della legge 689/1981 e del diritto di difesa;
degli artt. 21 e 41 della Costituzione;
degli artt. 3, lett. uu) e vv), 43 del d.lgs. 208/2021;
dell’art. 13 del DM 581/1993;
dell’art. 3, comma 3, lett. b), del contratto di servizio 2018-2022;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

5°) Sempre in via subordinata, violazione degli artt. 14 e 18 della legge 689/1981 e del diritto di difesa;
del d.lgs. 205/2006;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

6°) In via ancor più gradata, violazione dell’art. 3 della legge 689/1981 e della tutela dell’affidamento;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

7°) In estremo subordine, violazione degli artt. 8 e 11 della legge 689/1981;
della delibera AGCOM n. 265/15/CONS;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

In data 29.9.2023 la ricorrente ha proposto istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a., esponendo di aver presentato in data 31.7.2023 un’istanza di accesso difensivo finalizzata ad ottenere l’ostensione di atti e documenti relativi al procedimento conclusosi con l’applicazione dell’ordinanza-ingiunzione oggetto del contendere;
un’istanza che sarebbe stata accolta parzialmente, nel senso che “ l’Autorità non ha inviato alla Rai il verbale della riunione della Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità del 15 giugno 2023, seduta in cui, come risulta dalle premesse dalla Delibera sanzionatoria, è stato adottato lo stesso provvedimento, né, invero, alcun altro dei richiesti verbali delle sedute della Commissione per i servizi e prodotti tenutesi tra il 7.2.2023 ed il 22.6.2023 ”, oltre al fatto che il verbale del 22.2.2023 non sarebbe stato reso disponibile in versione integrale (cfr. pag. 3).

Ha, quindi, dedotto i seguenti motivi:

1° motivo accesso) violazione degli artt. 3, 10, comma 1, lett. a), e 24, comma 7 della legge 241/1990;
dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 9, comma 1 del DPR 184/2006;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, manifesta illogicità, difetto d’istruttoria e di motivazione.

La ricorrente ha sottolineato la strumentalità del richiesto accesso all’esercizio delle proprie prerogative difensive.

2° motivo accesso) Violazione degli artt. 1, 9, 10, 22 e 24 della legge 241/1990;
degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
dell’art. 6, par. 1, CEDU;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, manifesta illogicità, difetto d’istruttoria e di motivazione.

La ricorrente ha stigmatizzato l’assenza di elementi che avrebbero potuto astrattamente giustificare la preclusione ostensiva, richiamando la prevalenza del diritto costituzionale di difesa in giudizio avverso un provvedimento che ha già disposto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Si è costituito in giudizio (9.10.2023) il Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori (Codacons), chiedendo il rigetto del ricorso, nonché l’AGCOM (12.10.2023).

In vista dell’udienza in Camera di Consiglio del 6 dicembre 2023:

- l’AGCOM ha depositato una memoria (17.11.2023), nella quale ha opposto che in data 17.4.2023 era stata presentata una prima istanza di accesso, il cui soddisfacimento l’Autorità ha ritenuto di differire ai sensi dell’art. 18, comma 1 del regolamento di cui alla delibera 383/17/CONS, in ragione della sussistenza di “ una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell’Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza potrebbe compromettere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa ”;
ha, però, eccepito che successivamente alla (seconda) istanza del 31.7.2023 “ tutti i verbali degli organi collegiali, trasmessi alla Rai, sono stati messi a disposizione in forma integrale con la sola omissione delle parti concernenti soggetti terzi e con l’anonimizzazione dei dati personali riferiti ai soggetti presenti alle sedute in questione ” (cfr. pag. 4);

- la ricorrente RAI, nella memoria depositata il 20.11.2023, ha dato atto dell’ostensione della documentazione oggetto di accesso, rimarcando, tuttavia, che permarrebbe l’interesse relativamente al resoconto/verbale della riunione del Consiglio tenutasi il 3.5.2023 ed al “ testo senza omissis (…) del resoconto/verbale della riunione del Consiglio in data 22.2.2023 ” (cfr. pag. 3).

Nelle memorie di replica depositata in data 20.11.2023 il Codacons ha chiesto l’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a.;
la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni e l’Autorità resistente ha ribadito che “ il verbale al quale la Rai chiede di accedere ha una funzione meramente notarile e attesta unicamente, in assenza di una decisione assunta dal Consiglio, che nella seduta in rilievo è stata sottoposta all’attenzione dell’organo collegiale la relazione della Direzione competente, che informa sull’andamento del procedimento e della quale, peraltro, è stata anche data integrale ostensione ” (cfr. pag. 2).

All’udienza in Camera di Consiglio del 6 dicembre 2023 il Collegio ha avvisato le parti di voler decidere l’istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a. con la sentenza che definisce il merito della controversia.

A questo punto, il difensore della società ricorrente ha dichiarato che è stato notificato ricorso per motivi aggiunti, in procinto di essere depositato.

La causa è stata, pertanto, trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, osserva il Collegio che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 24 gennaio 2023, n. 1 ha statuito che l’art. 116, comma 2 c.p.a. “ consente al giudice di non decidere in ordine all’istanza di accesso con ordinanza, ma di deciderla con la sentenza che definisce il giudizio. Questa previsione si spiega proprio nella logica della «connessione» della domanda con il giudizio in corso, che potrebbe indurre il giudice della causa principale a rinviare, ad esempio, la decisione incidentale sull’accesso al momento di adozione della sentenza, qualora ritenga che quella documentazione non risulti necessaria ai fini della definizione del giudizio. Tale soluzione consente maggiore celerità allo svolgimento del processo senza incidere sulla tutela della parte, in quanto la decisione è solo rinviata alla fase conclusiva del processo stesso ”.

A ciò va aggiunto che i documenti oggetto dell’istanza ostensiva hanno natura endoprocedimentale.

Pertanto, in ragione del fatto che il difensore della ricorrente ha comunicato di aver notificato ricorso per motivi aggiunti in procinto di essere depositato, è da ritenere a fortiori prevalente l’interesse – evidenziato dalla predetta plenaria – di assicurare celerità allo svolgimento del processo.

Tanto premesso, si provvederà con separato provvedimento alla fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione della controversia, impregiudicata restando la pronuncia sull’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a..

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