TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-01-05, n. 202300112
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Pubblicato il 05/01/2023
N. 00112/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01360/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2022, proposto da
D F E, A P, L G, G E, G E, M E, rappresentati e difesi dagli avvocati A F, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sindaco Ufficiale di Governo Comune di Cardito, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria
ex lege
in Napoli, via Diaz, 11;
Sindaco del Comune di Cardito;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza sindacale del Comune di Cardito n. 36 del 16 dicembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco Ufficiale di Governo Comune di Cardito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità dell’ordinanza sindacale con la quale è stato ordinato ai ricorrenti, ognuno per la propria qualità, di non praticare e far praticare l’immobile sito in Cardito alla via Milano n.6, costituito da piano seminterrato e piano terra/rialzato, e di provvedere all’immediata messa in sicurezza dei citati locali.
Deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili, i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’ordinanza gravata, in particolare, per aver posto del tutto inopinatamente a loro carico la realizzazione di lavori di messa in sicurezza dell’immobile che, in tesi di parte, cederebbero al contrario esclusivamente a carico dello stesso Comune. Ciò in quanto le infiltrazioni e il graduale dissesto dell’intero edificio sarebbero dipesi unicamente dalla assenza di manutenzione del lastrico solare di proprietà esclusiva del Comune, in quanto acquisito al suo patrimonio per mancata ottemperanza (da parte della sola ricorrente Giugliano Lucia, precedente esclusiva proprietaria) all’ordine di demolizione della sopraelevazione ivi realizzata abusivamente, giusta provvedimento n. 31 del 16 marzo 2010.
L’Ente, peraltro, avrebbe agito in violazione dei principi generali di correttezza, buona fede, imparzialità, logicità e ragionevolezza e, comunque, per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere, ossia al solo dissimulato scopo di far ricadere sugli stessi danneggiati l’onere di messa in sicurezza dell’immobile sullo stesso ricadente.
2. Si è costituito in giudizio con memoria di stile il Sindaco del Comune di Cardito quale ufficiale di governo, a mezzo avvocatura dello Stato.
3. Nella mancata costituzione dell’intimato Comune, accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 715/2022, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 15 novembre 2022.
4. La questione centrale oggetto di controversia inerisce alla legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente gravata, nella parte in cui - incontroversa la ragionevolezza dell’ordine di non praticare l’edificio ( cfr. pag. 22 del ricorso introduttivo) - impone ai ricorrenti l’adozione delle misure cautelari e precauzionali necessarie ad arginare il pericolo per la pubblica e privata incolumità e l’esecuzione dei lavori necessari a ripristinarne le condizioni di sicurezza.
4.1 Più in dettaglio, con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che il Sindaco, contravvenendo all’ordine del Giudice civile - interessato della vicenda in sede di procedimento cautelare di denuncia di danno temuto ex artt. 669 bis c.p.c., 688 c.p.c. e 1172 c.c. - di adottare le determinazioni di competenza in relazione alla stabilità/abitabilità del compendio immobiliare in questione, anziché procedere in proprio alla realizzazione dei lavori, avrebbe traslato su essi ricorrenti un onere agli stessi non imponibile, non avendo la disponibilità del lastrico solare causa del complessivo dissesto dell’immobile. In tal modo ne sarebbe derivata la nullità, ex art. 21 septies della Legge n. 241/90, dell’ordinanza gravata, perché adottata in violazione ed elusione del giudicato.
Il motivo è infondato in fatto prima che in diritto, risultando in atti una mera esortazione del giudice civile rivolta all’autorità locale di pubblica sicurezza al fine dell’adozione dei provvedimenti di sua competenza, peraltro senza nulla precisare in ordine al contenuto delle misure da intraprendere.
È dunque evidente che, al momento dell’adozione dell’ordinanza contestata, non era intervenuto alcun provvedimento giurisdizionale con valore di giudicato, idoneo a supportare la censura di nullità proposta dai ricorrenti che, pertanto, va respinta.
4.2 Con gli ulteriori articolati motivi, che per la stretta affinità delle censure possono essere esaminati unitariamente, i ricorrenti - ribadendo di non essere proprietari del lastrico solare e di essere stati erroneamente individuati quali destinatari del provvedimento – ne contestano la legittimità nella parte in cui il Sindaco, senza adeguata attività istruttoria ed anzi contraddittoriamente rispetto agli esiti del sopralluogo svolto dal tecnico comunale, ha prescritto agli stessi danneggiati l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dell’immobile, in violazione del principio di proporzionalità e in patente difetto di una condizione logica e materiale necessaria per l’esecuzione dell’ordine impartito, non avendo essi ricorrenti la disponibilità del lastrico solare su cui si richiedeva di intervenire.
Il motivo è fondato.
Ed invero, va in primo luogo osservato che dalle risultanze istruttorie è emersa una situazione generale di notevole deterioramento della sopraelevazione di copertura del fabbricato, dovuta a vari fenomeni atmosferici, quali precipitazioni e forti venti, e all’assenza di adeguata attività manutentiva da parte della proprietà, che ha causato importanti fenomeni infiltrativi, sia all’interno dell’abitazione posta al piano terra, sia sulle pareti esterne.
In particolare, lo stesso tecnico comunale, a seguito del sopralluogo eseguito nel giugno 2020, nell’appurare una grave situazione di ammaloramento del calcestruzzo, dei ferri di armatura e del manto impermeabile, riteneva necessaria l’immediata esecuzione, a carico dell’ente, di una serie di lavori sul solaio di copertura, tra cui il rifacimento di nuova impermeabilizzazione e la chiusura perimetrale del manufatto al piano primo, onde evitare infiltrazioni d’acqua piovana nell’alloggio sottostante ( cfr . relazione in atti).
Data la su riferita ricostruzione delle vicende che hanno interessato il bene anteriormente all’adozione dell’ordinanza gravata, ritiene il Collegio che coglie nel segno la censura spiegata dai ricorrenti di difetto di istruttoria e motivazione.
Come noto, l'esercizio del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco, costituendo una deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e ammettendo la possibilità di derogare alla disciplina vigente, presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580;sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696;sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799).
Senonché, nel caso all’esame, è evidentemente mancato il doveroso e approfondito accertamento istruttorio, volto ad individuare il soggetto effettivamente tenuto a realizzare gli interventi necessari a scongiurare il pericolo di danno all’incolumità pubblica e privata.
A fronte delle emergenze appena evidenziate, gli atti gravati non contengono alcuna motivazione che consenta di comprendere le ragioni per cui tali gravosi oneri sono stati posti a carico dei proprietari delle unità abitative (seminterrato e primo piano) danneggiate da infiltrazioni che, come meglio si dirà infra, risultano essere state causate dall’incuria dello Stesso ente.
Difatti, è emerso in atti che lo stato di deterioramento del lastrico solare, acquisito da tempo al patrimonio comunale, si è gravemente aggravato negli anni a causa della mancata realizzazione di opere di manutenzione da parte del Comune, benché tenuto in quanto proprietario, come acclarato dallo stesso tecnico comunale intervenuto sul posto, sia pure solo a seguito di numerose vane sollecitazioni da parte dei ricorrenti.
Tali vicende non sono state per nulla considerate dall’ente, nonostante, si ribadisce, preliminare all’adozione di atti extra ordinem sia lo svolgimento di una adeguata attività istruttoria, proprio in ragione del doveroso accertamento da parte dell’autorità pubblica dell’esistenza di tutti i presupposti e condizioni per poter derogare agli ordinari strumenti concessi dall’ordinamento e imporre l’adozione di tutte le misure che si rendano necessarie a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
A ulteriore conferma delle superiori considerazioni va anche segnalato che, con recente ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, r.g. n. 13005/2021 del 25 luglio 2022, resa all’esito del procedimento di danno temuto su citato, acquisita anche consulenza tecnica d’ufficio, si è appunto accertato, in merito alla questione all’esame, che “gli inconvenienti lamentati dalla parte ricorrente sono causalmente riconducibili alla condotta della parte resistente, e cioè alla totale assenza di manutenzione della sopraelevazione, composta da lastrico solare sorretto da pilastri e relativa area di sedime, da parte del Comune di Cardito, cui spetta la manutenzione del bene e che è l’unico soggetto che ha il potere/dovere di intervenire sull’area in questione, nella sua qualità di ente proprietario, per aver acquisito il bene, in quanto abusivo, al proprio patrimonio, con dichiarazione di acquisizione del 16.3.2010, entrando in possesso, ad ogni effetto di legge, dell’opera e dell’area di pertinenza, con relativa trascrizione del provvedimento di acquisizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari”.
4.3 In conclusione, dall’accertamento dei vizi denunciati con le censure esaminate discende irrimediabilmente l’illegittimità dell’ordinanza sindacale impugnata che, pertanto, va annullata, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e con salvezza degli ulteriori atti, impregiudicata ogni diversa questione afferente ad eventuali pretese che il Comune potrà poi azionare nei confronti dell’autore dell’opera abusiva.
Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.