TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-05-14, n. 201805301
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Testo completo
Pubblicato il 14/05/2018
N. 05301/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11343/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11343 del 2008, proposto dalla Azienda Agricola Barbieri Bortolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio avv.Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
- della comunicazione AGEA, prot. n. AGEA.AGA.2008.47118 e comunicazione n. CPR65-03343926-P in data 23 luglio 2008, denominata “Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008 e contestuale comunicazione del prelievo imputato”, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento all’azienda agricola ricorrente quale produttrice di latte vaccino e ricevuta dalla medesima in data 2.8.2008, dalla quale risulta il prelievo supplementare imputato alla stessa azienda agricola ricorrente per le consegne di latte effettuate nella campagna lattiera 1° aprile 2007 - 31 marzo 2008;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche in corso di definizione al momento di notificazione del presente ricorso e sebbene non conosciuto, compresi i provvedimenti Agea dai quali risultano le operazioni di calcolo, di restituzione e di imputazione del prelievo supplementare a carico del ricorrente per il periodo 2007/2008, con richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale e alla CGUE questioni pregiudiziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente – produttrice di latte vaccino che consegna ad acquirenti operanti nella produzione di formaggi - ha impugnato, in uno con gli atti presupposti, la comunicazione Agea in epigrafe denominata “Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008 e contestuale comunicazione del prelievo imputato”, destinata all’azienda ricorrente, e la comunicazione Agea dalla quale risulta la quantificazione del prelievo supplementare per le consegne di latte effettuate nel periodo 1° aprile 2007-31 marzo 2008 imputata all’azienda agricola ricorrente, deducendo una pluralità articolata di vizi di carattere sia sostanziale sia strettamente formale.
L’Agea intimata non si è costituita in giudizio.
Parte ricorrente ha presentat0 dichiarazione di interesse al ricorso con deposito in data 28.6.2016, a seguito di avviso di perenzione.
In prossimità dell’odierna udienza, l’azienda agricola ricorrente ha depositato articolata memoria difensiva con la quale, oltre ad argomentare con ulteriori considerazioni sui motivi di ricorso ed insistere per l’accoglimento dello stesso, ha chiesto:
- il rinvio alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del Trattato, su alcune questioni pregiudiziali che riguardano la metodologia con cui il legislatore italiano ha effettuato la compensazione nazionale a partire dal periodo 2003/2004 in poi, tra cui i periodi di riferimento;
- il rinvio alla Corte Costituzionale, per accertare l’incostituzionalità della disposizione contenuta nell’art. 2, c. 3 del d.l. n. 157/2004, conv.con mod. dalla legge n. 204 del 2004 con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, nonché delle leggi nn. 468/1992, n. 5/1998, n. 118/1999, n. 79/2000 e n. 119/2003 con gli artt. della Costituzione citati sub motivi n.5 e n. 12 del ricorso introduttivo;
- l’ammissione:
a) di istanze istruttorie volte all’acquisizione di documenti amministrativi in possesso di Agea, del Ministero della Sanità, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell’Anagrafe Bovina di Teramo;
b) di C.T.U. per la verifica della correttezza delle operazioni di compensazione effettuate da AGEA per il periodo di riferimento 2007/2008;
c) di prova testimoniale, con riserva di capitolazione.
All’udienza pubblica dell’11 aprile 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso – che può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. mediante un sintetico riferimento a precedenti conformi - è infondato.
2.1. La questione sollevata con il presente ricorso, pur nella sua specificità in relazione alla prospettazione delle singole articolate censure ed eccezioni formulate, che saranno esaminate in prosieguo, sono state oggetto di approfondimento da parte della Sezione sin dalle decisioni più risalenti (cfr. per tutte, sez. II ter, 6 luglio 2011, n. 5975; idem, 4 maggio 2012, nn. 4014 e 4016; idem 23 maggio 2012, n. 4673; Cons. Stato, sez. V, n. 3804 del 2005; idem sez. III, 21 giugno 2012, n. 3665) con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le articolate problematiche riguardanti la complessa vicenda delle c.d. "quote latte".
Trattandosi di questioni analoghe già affrontate dalla sezione con le sopra citate sentenze (le cui argomentazioni sono state integrate nell'ambito di altre numerose pronunce: vedi Tar Lazio, Roma, sez. II ter n. 11376/2008, n. 10584/2010, n. 10588/2010, n. 5975/2011, n. 6184/2011; n. 3805/2012, n. 4426/2012, n. 4718/2012; 26 maggio 2012, n. 4786 e 29 maggio 2012, n. 4866; da ultimo, tutte le decisioni rese in argomento dalla Sezione nelle udienze tenutesi nel 2016 e 2017), il