TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-03-31, n. 201500141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-03-31, n. 201500141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201500141
Data del deposito : 31 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00005/2015 REG.RIC.

N. 00141/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00005/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2015, proposto da:
A D G, R D G, M D G, G D G, R D G, C A F, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti G S ed A P, con domicilio eletto presso A P in Pescara, Via Falcone e Borsellino, 38;

contro

Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo c/ S.Domenico;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale 22 maggio 2003, n. 551, confermata dal Consiglio di Stato, V Sez., con sentenza 18 ottobre 2011, n. 5576.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. A P per i parti ricorrenti e l'avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per la Regione Abruzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con sentenza 22 maggio 2003, n. 551, questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto dal sig. Rocco D G, dipendente della Cassa per il Mezzogiorno transitato alla Regione Abruzzo, ha annullato la deliberazione della Giunta regionale d’Abruzzo 28 giugno 1995, n. 3383, di determinazione dell’indennità di anzianità;
con tale sentenza si è anche riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione dell’indennità secondo le norme vigenti presso l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, mediante la “ integrale applicazione della normativa... in vigore presso tale ente ”.

Tale sentenza è stata confermata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 18 ottobre 2011, n. 5576, con la quale si è, tra l’altro, chiarito che la Regione, nel calcolare l’indennità di fine rapporto dei dipendenti ex Cassa del Mezzogiorno transitati alla Regione Abruzzo, “ avrebbe dovuto prendere in considerazione anche i benefici derivanti dalla polizza Ina accesa dagli stessi in costanza di impiego con la stessa Casmez e gli stessi avrebbero dovuto entrare a far parte della somma presa a base per il calcolo della liquidazione”; precisando anche da un lato che dalla liquidazione avrebbe essere detratta l’importo della polizza Ina nel frattempo percepita e dall’altro che nella determinazione dell’ultimo stipendio avrebbero dovuto essere calcolati “anche i benefici maturati sulla polizza INA ”.

Con il ricorso in esame gli eredi del sig. D G, dopo aver premesso che la predetta sentenza di questo Tribunale era passata in giudicato, si sono lamentati del fatto che l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento delle somme predette ed hanno, conseguentemente, chiesto l’adozione di tutte le misure atte a far cessare il predetto inadempimento ed, in particolare, di condannare la Regione Abruzzo al pagamento di quanto dovuto.

Il Collegio dà atto che la parte ricorrente nell’attuale giudizio di ottemperanza ha osservato la procedura prevista dagli artt. del 112-115 del codice del processo amministrativo.

Ciò premesso, va rilevato che la sentenza di che trattasi è passata in giudicato, per cui può legittimamente esperirsi, in base al disposto del predetto art. 112, comma 1, lettera c), il presente giudizio di ottemperanza, e che sussiste tutt’ora l’inadempimento dell’Amministrazione suddetta che non ha fatto pervenire alcuna comunicazione al riguardo e che, come dichiarato dalla parte ricorrente, non ha ancora provveduto alla data odierna ad effettuare i relativi conteggi ed a provvedere al pagamento della somma in realtà dovuta.

Vanno, pertanto, adottati - ai sensi dell’art. 34, n. 1, lett. e), del codice - misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato in parola mediante il pagamento delle predette somme indicate in sentenza.

Il Collegio, ritenendo necessaria l’assegnazione di un termine all’Amministrazione inadempiente perché provveda, demanda alla stessa l’esecuzione del giudicato di che trattasi.

Il Collegio si riserva di procedere su richiesta della parte ricorrente alla nomina di un Commissario ad acta , nel caso di ulteriore inadempienza, segnalando la circostanza alla Procura della Corte dei Conti.

Le spese e gli onorari del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidati in dispositivo.

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