TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-05-11, n. 202004897

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-05-11, n. 202004897
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202004897
Data del deposito : 11 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2020

N. 04897/2020 REG.PROV.COLL.

N. 10156/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10156 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O--O-elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 266 presso lo studio dell’avv. A F T che, unitamente all’avv. P D V, lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende in giudizio;

nei confronti

-O-

per l'annullamento

dei seguenti atti:

per quanto riguarda il ricorso principale

bando di concorso, indetto con provvedimento del Comando Generale della Guardia di finanza del 16/05/14, per il reclutamento di 18 sottotenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo speciale” del Corpo della Guardia di finanza per l’anno 20-O-ed, in particolare, l’art. 1 comma 1 lettera a) del bando, nella parte in cui non prevede che i posti destinati agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per diciotto mesi senza demerito siano coperti attingendo alle graduatorie dei concorsi relativi agli anni 2011 e 2012, e l’art. 2 comma 1 lettera a) punto n.2 del bando, nella parte in cui non prevede l’elevazione del limite di età per un periodo massimo di tre anni a favore di coloro che, come il ricorrente, abbiano prestato servizio nell’amministrazione,

per la declaratoria del diritto del ricorrente al reclutamento mediante lo scorrimento delle precedenti graduatorie

e, in subordine, del diritto all’ammissione al concorso;


per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 26/09/14

determinazione prot. n. -O-/-O-del 03/07/-O-con cui il Comando Generale della Guardia di finanza ha escluso il ricorrente dal concorso per difetto del requisito di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) punto 2) del bando e, in particolare, per avere superato il trentaquattresimo anno di età alla data del 01/01/14;


per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 29/05/15

graduatoria finale di merito del concorso approvata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 36350 del 09/02/15;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2020 il dott. M F;

Considerato che l’udienza pubblica si è svolta, ai sensi dell’art. 84 comma 5 d. l. n. 18/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 12/07/-O-e depositato il 28/07/-O--O--O-ha impugnato il bando di concorso, indetto con provvedimento del Comando Generale della Guardia di finanza del 16/05/14, per il reclutamento di 18 sottotenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo speciale” del Corpo della Guardia di finanza per l’anno 20-O-ed, in particolare, l’art. 1 comma 1 lettera a) del bando, nella parte in cui non prevede che i posti destinati agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per diciotto mesi senza demerito siano coperti attingendo alle graduatorie dei concorsi relativi agli anni 2011 e 2012, e l’art. 2 comma 1 lettera a) punto n.2 del bando, nella parte in cui non prevede l’elevazione del limite di età per un periodo massimo di tre anni a favore di coloro che, come il ricorrente, abbiano prestato servizio nell’amministrazione, ed ha chiesto la declaratoria del diritto al reclutamento mediante lo scorrimento delle precedenti graduatorie e, in subordine, del diritto all’ammissione al concorso.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di finanza, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 26/08/14, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso notificato il 18/09/-O-e depositato il 26/09/-O-l’-O-ha impugnato con motivi aggiunti, oltre agli atti già gravati in via principale, anche la determinazione prot. n. -O-/-O-del 03/07/14, con cui il Comando Generale della Guardia di finanza lo ha escluso dal concorso per difetto del requisito di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) punto 2) del bando e, in particolare, per avere superato il trentaquattresimo anno di età alla data del 01/01/14.

Con ordinanza n. 4826/-O-dell’08/10/-O-il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Con ricorso notificato il 09/05/15 e depositato il 29/05/15 l’-O-ha impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso approvata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 36350 del 09/02/15.

Alla pubblica udienza del 28/04/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il ricorso principale -O--O-impugna il bando di concorso, indetto con provvedimento del Comando Generale della Guardia di finanza del 16/05/14, per il reclutamento di 18 sottotenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo speciale” del Corpo per l’anno 20-O-ed, in particolare, l’art. 1 comma 1 lettera a) del bando, nella parte in cui non prevede che i posti destinati agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per diciotto mesi senza demerito siano coperti attingendo alle graduatorie dei concorsi relativi agli anni 2011 e 2012, e l’art. 2 comma 1 lettera a) punto n.2 del bando, nella parte in cui non prevede l’elevazione del limite di età per un periodo massimo di tre anni a favore di coloro che, come il ricorrente, abbiano prestato servizio nell’amministrazione, e chiede la declaratoria del diritto al reclutamento mediante lo scorrimento delle precedenti graduatorie e, in subordine, del diritto all’ammissione al concorso.

Il ricorrente, che al momento della proposizione del gravame era tenente in congedo della Guardia di finanza già arruolatosi in data 13/09/09 quale vincitore del concorso per titoli ed esami per l’arruolamento di 50 allievi ufficiali in ferma prefissata indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 59 del 29/07/08, ha partecipato ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento negli anni 2011 e 2012 di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale di cui 9 posti riservati agli ufficiali in ferma prefissata, classificandosi in entrambe le procedure tra gli idonei non vincitori.

Con la prima censura il ricorrente prospetta l’illegittimità del bando di concorso ed, in particolare, dell’art. 2 comma 1 lettera a) punto 2 per violazione degli artt. 51 e 97 Cost., 2049 e 2050 comma 3 d. lgs. n. 66/10 ed eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, incoerenza, irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento in quanto le disposizioni impugnate non prevederebbero l’innalzamento del limite di età di tre anni per la partecipazione alla procedura in favore di coloro che, come il ricorrente, abbiano già prestato servizio nella Guardia di finanza.

Il motivo è infondato.

La questione giuridica in esame è stata espressamente affrontata dalla sentenza n. 4642/16, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3738/16, con cui il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’-O-avverso il provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 15 Sottotenenti in servizio permanente effettivo del ‘Ruolo Speciale’ della Guardia di Finanza per l’anno 2015 per difetto del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), punto 2 del bando, per avere lo stesso superato il trentaquattresimo anno di età alla data del 1° gennaio 2015.

Secondo l’art. 2140 comma 4 d. lgs. n. 66/10, nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, “fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 [ufficiali del ruolo speciale] e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito”.

Il d. lgs. n. 69/01, recante disposizioni di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, all’art. 5 comma 5 prevede che “per la partecipazione ai concorsi finalizzati al reclutamento degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi”.

Tali disposizioni sono state puntualmente richiamate dagli artt. 1 comma 6 e 2 comma 1 lettera a) del bando.

Il citato artt. 5 comma 5 d. lgs. n. 69/01, in quanto norma speciale concernente specificamente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza, osta, pertanto, all’applicazione, più volte invocata nel gravame, degli artt. 2049 e 2050 d. lgs. n. 66/2010 secondo cui:

- “1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.

2. Si applica il comma 3 dell'articolo 2050” (art. 2049 d. lgs. n. 66/10);

- “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

L’inapplicabilità di tali disposizioni al concorso per l’accesso alla carriera di ufficiale della Guardia di finanza è confermata, oltre che dal citato art. 5 comma 5 d. lgs. n. 69/01, anche dalla considerazione per cui gli artt. 2049 e 2050 d. lgs. n. 66/10 sono riferibili all’accesso agli impieghi civili presso la pubblica amministrazione come desumibile dalla rubrica “diritti inerenti al lavoro civile” della Sezione VIII del capo VI , titolo II del libro VIII in cui tali norme sono collocate (in questo senso Cons. Stato n. 3738/16;
Cons. Stato n. 5157/15;
TAR Lazio – Roma n. 4642/16).

Con la seconda censura il ricorrente prospetta l’illegittimità del bando di concorso per violazione degli artt. 51 e 97 Cost., 4 comma 3 lettere a) e b) e comma 4 l. n. 101/13, 8 e 9 d. lgs. n. 69/01, 7 comma 2 d. lgs. n. 199/95 1 comma 4 l. n. 216/11 e 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, incoerenza, irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento evidenziando, in particolare, che l’amministrazione, in modo del tutto illogico, contraddittorio ed incoerente, anziché attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori nei precedenti concorsi, tra cui l’-O-, avrebbe, senza alcuna motivazione, preferito bandire un nuovo concorso così violando i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1476/12;
in quest’ottica, il ricorrente invoca l’applicazione dell’istituto dello scorrimento della graduatoria che sarebbe prescritto come obbligatorio dalla sentenza n. 14/11 dell’Adunanza Plenaria e dall’art. 4 comma 3 d. l. n. 101/13, convertito dalla l. n. 125/13, e lamenta l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad una concorrente idonea e vincitrice al concorso bandito per l’anno 2011, ammessa a frequentare il corso successivo per ragioni di maternità, nei cui confronti l’amministrazione avrebbe ritenuto il mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità “mentre nei confronti del ricorrente si ritiene che tale idoneità, per ben due volte, sia venuta meno e, quindi, che quest’ultimo debba necessariamente partecipare ad un nuovo ennesimo concorso” (pag. 34 dell’atto introduttivo).

Il motivo è infondato.

Anche tale questione giuridica è stata già affrontata dal TAR Lazio con la sentenza n. 10390/13, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4056/17, emessa in relazione al ricorso proposto dall’-O-avverso il bando concernente il bando 2012.

Con le sentenze in esame, pienamente condivise dal Collegio in quanto fondate su una congrua valutazione del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile alla fattispecie, i giudici amministrativi hanno stabilito che:

- il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/11 deve essere inteso nei limiti in cui è stato statuito il principio di diritto ex art. 99 comma 5 c.p.a. enunciato nei seguenti termini:

“in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti”;

- tuttavia, la portata generale della prevalenza dello scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di nuovo concorso (unitamente al correlato obbligo di puntuale motivazione per la scelta di quest’ultima modalità di reclutamento in presenza di graduatoria in corso di validità) è stata ritenuta non assoluta ed incondizionata dall’Adunanza Plenaria secondo la quale “sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione.

In tale contesto si situano, in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie”;

- pertanto, allorché la cadenza periodica del concorso è riconducibile a peculiari esigenze di temporalizzazione del “reclutamento”, ossia della provvista di nuovo personale a copertura dei posti vacanti, si riespande la regola generale dell’indizione di nuovo concorso, rispetto alla quale lo scorrimento della graduatoria di precedente concorso ritorna a essere eccezione e dunque estrinsecazione di discrezionalità che richiede essa, all’opposto, una precipua motivazione;

- nel caso in esame si è in presenza, appunto, di una delle fattispecie in cui la disciplina settoriale del reclutamento di una particolare categoria di personale (ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale della Guardia di Finanza) costituisce eccezione alla regola della copertura mediante scorrimento della graduatoria di precedenti concorsi e ciò proprio in ragione della periodicità del reclutamento desumibile dall’esigenza di assicurare la provvista del personale mediante la più ampia selezione dei candidati in relazione alla maturazione dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 69/2001 e di non discriminare i candidati anche già appartenenti al Corpo in servizio permanente effettivo, con un bilanciamento tra le diverse platee di aspiranti;

- la cadenza annuale del concorso per la carriera di ufficiale della Guardia di finanza è confermata espressamente dall’art. 10 d. lgs. n. 69/01 che disciplina “il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione” e dall’art. 2143 bis d. lgs. n. 66/10 secondo cui “per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo medesimo, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001”;

- in quest’ottica assume rilevanza anche l’art. 5 del d. lgs. 69/11 che demanda il reclutamento degli ufficiali della Guardia di Finanza ad un concorso pubblico la cui tipologia e modalità di svolgimento sono stabilite con determinazione del Comandante Generale e, soprattutto, circoscrive le fattispecie in cui è consentito l’ampliamento dei posti a concorso e lo scorrimento della graduatoria in favore degli idonei.

In particolare, il comma quarto dell’art. 5 d. lgs. n. 69/11, allorchè stabilisce che “nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, l’Amministrazione ha facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine di graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facoltà può essere esercitata entro un dodicesimo della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso”, limita tassativamente i casi di utilizzazione delle graduatorie tramite scorrimento né i successivi artt. 8 (relativo in modo specifico ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale con il grado iniziale di sottotenente) e art. 9 (concernente il concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo con il grado iniziale di tenente) d. lgs. n. 69/11 contengono alcuna disposizione che supporta l’impostazione di parte ricorrente;

- pertanto, al di là della riserva di posti, nei concorsi d’accesso non può rinvenirsi alcuna disposizione che accrediti l’utilizzazione per scorrimento della graduatoria degli idonei che abbiano partecipato ai precedenti concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo;

- né può sostenersi, proprio in coerenza con le indicazioni contenute nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011, che, escluso l’obbligo di utilizzazione mediante scorrimento della graduatoria, sussista al riguardo un obbligo o onere motivazionale, appunto perché la prevista cadenza periodica delle procedure concorsuali implica semmai che debba motivarsi, all’opposto, la scelta di provvedere all’utilizzazione della graduatoria;

- in contrario, non assume significativa rilevanza l’art. 1 comma 4 d.l. n. 216/11, convertito dalla l n. 14/12, invocato da pare ricorrente, il quale nel prorogare al 31/12/12 l’efficacia delle graduatorie approvate successivamente al settembre 2003 non incide nella specie sull’obbligo di attingere ad esse per la provvista degli ufficiali della Guardia di finanza;

- nello stesso senso l’impostazione di parte ricorrente non è corroborata dall’art. 4 comma 3 d. l. n. 101/13, convertito dalla l. n. 125/13 (richiamato alle pagg. 36-37 dell’atto introduttivo), che subordina l’avvio di nuove procedure concorsuali all’immissione in servizio degli idonei di precedenti graduatorie, in quanto l’applicazione della disposizione deve essere esclusa sulla base del principio di specialità in relazione alla disciplina settoriale sopra indicata (così Cons. Stato n. 4056/17);

- da ultimo, non risulta alcuna disparità di trattamento con la posizione di altra concorrente sottotenente che, vincitrice del concorso, è stata rinviata alla frequenza del successivo corso in relazione a licenza per maternità, con assegnazione ad altro candidato del posto resosi disponibile, in quanto la concorrente in maternità è, comunque, risultata vincitrice del concorso, a differenza -O-, e lo slittamento della partecipazione al corso di formazione consegue all’applicazione della normativa di tutela della maternità (art. 1494 d. lgs. n. 66/10).

Con ricorso notificato il 18/09/-O-e depositato il 26/09/-O-l’-O-impugna con motivi aggiunti, oltre agli atti già gravati in via principale, anche la determinazione prot. n. -O-/-O-del 03/07/-O-con cui il Comando Generale della Guardia di finanza lo ha escluso dal concorso per difetto del requisito di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) punto 2) del bando e, in particolare, per avere superato il trentaquattresimo anno di età alla data del 01/01/14.

Con il ricorso per motivi aggiunti l’-O-ripropone, anche sub specie d’invalidità derivata, le medesime censure formulate con il ricorso principale.

Pertanto, le considerazioni in precedenza esplicitate depongono per l’infondatezza anche del ricorso per motivi aggiunti depositato il 26/09/14.

Con ricorso notificato il 09/05/15 e depositato il 29/05/15 l’-O-ha impugnato con ulteriori motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso approvata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 36350 del 09/02/15.

Anche nel predetto ricorso l’-O-ripropone le medesime censure articolate nel gravame principale da ritenersi infondate per le ragioni già indicate in precedenza.

Per la prima volta, poi, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 29/05/15 prospetta l’illegittimità dell’esclusione dalla procedura per violazione degli artt. 2, 4 e 6 della Direttiva 200/78 CE richiamando anche varie sentenze della Corte di Giustizia in materia.

La doglianza in esame è palesemente irricevibile perché proposta oltre il termine decadenziale d’impugnazione decorrente dalla conoscenza del provvedimento di esclusione risalente già al settembre 2014, data in cui è stato proposto il ricorso per motivi aggiunti avverso il predetto atto.

Per esigenza di completezza il Tribunale rileva che la censura è, anche nel merito, infondata come evidenziato dalla sentenza del TAR Lazio n. 4642/16, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3738/16, il quale ha affermato che “anche la più recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dall’appellante (sez. II, 13 novembre 2014, in causa C-416/13 “Perez”) [invocata dall’-O-nel presente giudizio] appare riferita a una fattispecie strutturalmente differente (reclutamento di agenti di polizia locale, che non rientrano in un corpo militare) da quella che viene ora in discussione (cfr., sull’ambito applicativo della sentenza “Perez”, Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345)” e che “si mostrano invece decisive in senso contrario alle tesi dell’appellante le decisioni di segno diverso della C.G.U.E. (Grande sez., 12 gennaio 2010, in causa C- 229/08 “Wolf”;
Grande sez., 13 settembre 2011, in causa C-447-09 “Prigge”), secondo le quali l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimate la previsione di limiti di età per la partecipazione a procedure selettive”.

Da ultimo, il Tribunale rileva che con la memoria depositata il 23/04/2020 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso prospettando, tra l’altro, che:

- è stato novellato l’art. 2140 d. lgs. n. 66/10 che ha elevato a 37 anni (e non più 34 come in precedenza stabilito) il limite di età per la partecipazione degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza, in servizio o in congedo, ai concorsi riservati per il transito permanente effettivo nel Corpo;

- con le sentenze n. 1981/19 e n. 3157/19 il Consiglio di Stato avrebbe stabilito che il beneficio dell’elevazione del limite di età, previsto dall’art. 2049 d. lgs. n. 66/10, andrebbe riconosciuto in funzione del servizio in precedenza reso allo Stato quale ufficiale in ferma prefissata, proprio in relazione all’accesso nei settori in cui siano stabiliti particolari limiti di età;

- le graduatorie in cui il ricorrente è risultato idoneo sarebbero state valide per tre anni dalla loro pubblicazione, secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 5 ter d. lgs. n. 165/01, con conseguente applicabilità dell’art. 4 d. l. n. 101/13.

Tali argomentazioni non assumono significativa rilevanza ai fini dell’accoglimento del gravame in quanto:

- l’elevazione limite di età a 37 anni è stata introdotta dall’art. 10 comma 2 lettera b) d. lgs. n. 126/18 che è entrato in vigore dopo la conclusione del concorso oggetto di causa e che, per tale motivo, è inapplicabile allo stesso;

- le sentenze del Consiglio di Stato sono del tutto coerenti con le argomentazioni in precedenza esplicitate in quanto hanno ritenuto applicabile l’elevazione del limite di età prevista dall’art. 2049 d. lgs. n. 66/10 ai concorsi per l’accesso ai Corpi dei vigili del fuoco e della polizia penitenziaria i quali, a differenza della Guardia di finanza, hanno carattere civile e non militare. Significativo è quanto sul punto evidenziato dalla sentenza n. 3157/19 allorchè il Consiglio di Stato precisa che “ argomenti a favore della interpretazione letterale e quindi della piena e diretta applicabilità dell’art. 2049 [a quella fattispecie concernente il Corpo di polizia penitenziaria] sono stati anticipati da questa Sezione con sentenza n. 3738/2016 la quale ha affermato che “è convincente e condivisibile la tesi dell’Amministrazione, fatta propria anche dal T.A.R., circa l’inapplicabilità alla vicenda dell’art. 2049 cod. ord. mil., in tema di innalzamento dei limiti di età, per trattarsi di disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5157)”, considerato che il Corpo di Polizia penitenziaria non ha carattere militare, ma civile”;

- per l’inapplicabilità dell’art. 4 d. l. n. 101/13 si rinvia a quanto in precedenza esplicitato.

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