TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-12-28, n. 202217647

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-12-28, n. 202217647
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217647
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 17647/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03679/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3679 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M G e D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale – Municipio Roma X, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Lazio, in persona del Direttore pro tempore , Capitaneria di Porto di Roma, in persona del Comandante pro tempore , Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma Territorio, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Tributi, Finanza Federalismo, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'esecuzione della sentenza non definitiva del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 3773 del 21 marzo 2019, alla quale ha fatto seguito la pubblicazione della sentenza definitiva n. 1406 del 3 febbraio 2020, entrambe rese nei giudizi riuniti R.G. n. 3338/2018 e n. 7271/2018 e per la conseguente declaratoria di nullità:

- del provvedimento di cui alla nota di Roma Capitale, Municipio Roma X, del 17 gennaio 2020, prot. n. CO20200006409, avente ad oggetto la determinazione del “Canone Demaniale Marittimo per l'anno 2019” relativo alla concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 17 del 19 settembre 2008, assentita in favore della ricorrente per la gestione dello stabilimento balneare denominato “Venezia” sito in Ostia Lido – Roma al Lungomare Amerigo Vespucci n. 8, nella parte in cui reitera i medesimi vizi di legittimità ovvero elude le statuizioni sancite nella suddetta sentenza n. 3773/2019 anche con riferimento alla determinazione dei canoni demaniali per l'annualità 2019;

nonché, in via subordinata ed autonoma, per l'annullamento:

- del medesimo provvedimento di cui alla nota di Roma Capitale, Municipio Roma X, del 17 gennaio 2020, prot. n. CO20200006409, sia nella parte in cui reitera e conferma i criteri di calcolo contenuti nei precedenti provvedimenti di determinazione dei canoni demaniali marittimi per le annualità 2017 e 2018, annullati con la sentenza definitiva n. 1406 del 3.2.2020, sia anche per vizi propri del nuovo provvedimento, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluso, ove occorra dei seguenti atti:

- risoluzioni n. 11/E del 23.01.2017 e n. 41/E del 29 marzo 2017 dell'Agenzia Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo;

- nota di Roma Capitale prot. n. CO73245 del 7 maggio 2019, ignota nell'esatto contenuto, relativa alle Schede Tecniche sulle risultanze del Tavolo Tecnico Congiunto relative agli Stabilimenti Balneari del Litorale di Ostia;

- circolare n. 87 del 17 dicembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale è stata data comunicazione dell'adeguamento delle misure unitarie dei canoni per il rilascio delle concessioni ovvero l'aggiornamento delle stesse per l'anno 2019;

- circolare n. 22 del 25 maggio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale dei Porti, nella parte in cui abbia interpretato erroneamente gli aspetti applicativi delle disposizioni normative introdotte con la l. n. 296/2006 in tema di criteri per l'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime e, quindi, connotata di lesività in uno all'atto impugnato;

- delibera n. 5 del 26 novembre 2015 di Roma Capitale, Municipio Roma X, mediante cui il Municipio ha redatto una nuova scheda di Analisi del Territorio del X Municipio, ove viene attribuito il valore di “Alta Valenza Turistica” alle aree del Demanio Marittimo, facendo ricadere l'area costiera romana in categoria “A”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C M S.r.l. il 1/3/2021:

per l’annullamento

- del provvedimento di Roma Capitale, Municipio X, prot. n. CO/2020/0131258 notificato in data 31.12.2020;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C M S.r.l. il 2/3/2021:

per l’annullamento:

- del provvedimento di R.C., Municipio X, prot. n. CO/2020/0131259, notificato in data 31.12.2020;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C M S.r.l. il 2/3/2021:

per l’annullamento:

- del provvedimento di R.C., Municipio X, prot. n. CO/2021/17084 notificato in data 11.2.2021;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C M S.r.l. il 16/7/2021:

- del provvedimento di cui alla nota di Roma Capitale, Municipio Roma X, prot. n.CO20210055987 dell’11.5.2021, successivamente notificato, di diniego in ordine all’integrazione (a mezzo pec) del 25.3.2021 (per il canone demaniale marittimo relativo all’annualità 2020) dell’istanza della C Mar s.r.l. inoltrata (a mezzo pec) il 14.12.2000 di definizione dei contenziosi relativi ai canoni concessori demaniali marittimi dello stabilimento balneare “Il Venezia” sito in Roma (Ostia Lido), ex art. 100, commi 7 e 8, del D.L. 104/2020 convertito con L. 13 ottobre 2020, n. 126;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto,

e in via subordinata per il risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della L. 7.8.1990 n. 241;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C M S.r.l. il 10/2/2022:

per l’annullamento:

- del provvedimento di Roma Capitale, Municipio X, prot. n. C020210144835 del 9.12.2021;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio Provinciale Roma e Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La C M S.r.l. è titolare della concessione demaniale marittima n. 17, prot. 61925 del 19.9.2008 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), avente ad oggetto la temporanea occupazione e l’uso, per un arco temporale di 25 anni, di un’area demaniale di “ mq 20.000 circa ” (cfr. art. 1), comprendente lo stabilimento balneare denominato “Il Venezia”, sito in Ostia Lido, Lungomare Amerigo Vespucci n. 8.

La Società ha precedentemente impugnato dinanzi a questo Tribunale i provvedimenti con i quali il Municipio Roma X di Roma Capitale aveva: a) determinato il canone demaniale marittimo per le annualità 2017 e 2018 (cfr. R.G. n. 3338/2018); b) rettificato parzialmente i canoni per le annualità dal 2007 al 2016 (cfr. R.G. n. 7271/2018).

Con sentenza non definitiva n. 3773 del 21.3.2019, la Sezione Seconda, riuniti i due ricorsi sub a) e b) e rilevata in via pregiudiziale la propria giurisdizione, riteneva “prescritti i crediti dell’Amministrazione concernenti gli anni 2007-2011” e ravvisava un evidente “ difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ” con riferimento alla quantum richiesto a titolo di indennizzo per uso e occupazione di aree demaniali difformi dal titolo concessorio, determinato dall’Amministrazione nella misura di complessivi mq 5.556,68, con conseguente accoglimento parziale con riferimento a tali profili. Rigettava poi diverse censure proposte dalla C e per il resto disponeva una verificazione funzionale ad “ accertare in modo preciso l'attuale superficie di arenile in concessione (avuto riguardo al fenomeno, denunciato dalla ricorrente, dell’intervenuta erosione della spiaggia per effetto delle mareggiate, n.d.r.) , con le sue ripartizioni interne secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 251, lett. b), della (…) legge n. 296 del 2006, ivi comprese le pertinenze, nonché dell'eventuale parte di arenile occupata sine titulo”.

La Società interponeva riserva d’appello ex art. 103 c.p.a. in relazione ai capi di sentenza alla medesima sfavorevoli.

Il giudizio dinanzi al T.A.R. del Lazio si concludeva con la sentenza definitiva n. 1406 del 3.2.2020, con cui la medesima Sezione accertava, tra l’altro, “[…] la sussistenza di un fenomeno erosivo, che ha in parte ridotto la superficie disponibile in capo alla Società ricorrente ”, facendo proprie sul punto le risultanze della verificazione. I due ricorsi riuniti venivano dunque accolti con i limiti indicati in motivazione, con l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sui canoni demaniali in contestazione.

2. Nelle more della definizione di detto giudizio l’Amministrazione capitolina adottava la nota prot. n. CO20200006409 del 17.1.2020, con la quale determinava il “ Canone Demaniale Marittimo per l’anno 2019 ” relativo alla medesima concessione, quantificandolo

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