TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-02-26, n. 202400356

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-02-26, n. 202400356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400356
Data del deposito : 26 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2024

N. 00356/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00709/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 709 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V A e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo presso lo studio V A in Mestre alla via Antonio Olivi n.2;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia alla Piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);

per l'annullamento

1.del decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Direzione di Amministrazione 2^sezione -OMISSIS- in data 08/06/23;

2.di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica 6 6 23

e

per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS-,

e

conseguentemente per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia e per l'effetto la condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti dell'equo indennizzo corrispondente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori l’avv. Martina Autiero, in sostituzione dell'avv. V A, e l’avvocato distrettuale dello Stato, avv. Galli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 26/06/2023 e depositato in pari data, il ricorrente esponeva in fatto:

-di essere in servizio in Veneto e di essere stato inviato -OMISSIS- in missione in -Bosnia Erzegovina in occasione del conflitto che, in quella fase storica, aveva interessato l’area balcanica;

-che, nel corso di tale missione, era stato sistematicamente impegnato in servizi interni ed esterni, con compiti preventivi e repressivi a sostegno della popolazione locale, svolti nell’intera regione;

-di avere prestato servizio nelle zone maggiormente colpite dalle operazioni belliche (in primo luogo Sarajevo e Mostar), aree costantemente percorse da forti venti che, comportando la diffusione delle polveri sparse al suolo, lo avevano esposto ai residui delle esplosioni causate dai frequenti bombardamenti, condotti per lo più con bombe e armamenti realizzati con l’impiego di uranio impoverito ( depleted uranium );

-che era stato costretto ad accedere a siti pesantemente bombardati, a operare tra le rovine delle costruzioni distrutte dal tiro dei belligeranti, e a utilizzare mezzi che per lungo tempo erano stati impiegati nell’area senza alcuna preventiva attività di pulizia e di bonifica dalle sostanze nocive dalle quali erano stati contaminati (perché coperti dal fango e dalle polveri provenienti dal terreno e dal crollo delle costruzioni);

-che, allo stesso modo, anche l’acqua - immagazzinata sul posto - sarebbe risultata contaminata dalle sostanze nocive disperse nell’aria e sul terreno durante il conflitto;

-che, in data 12/04/2013, a distanza di alcuni anni dalla missione, ad esso ricorrente era stato diagnosticato -OMISSIS-;

-che, con istanza del 31 luglio 2013, esso ricorrente, ipotizzando la sussistenza di un nesso tra la patologia e il servizio prestato all’estero, aveva chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta e la conseguente concessione dell’equo indennizzo;

-che la -OMISSIS- aveva confermato la diagnosi, accertando gli esiti da -OMISSIS-, con ascrizione dell’infermità alla sesta categoria;

-che, con decreto del 03/05/2015, l’istanza per il riconoscimento dell’equo indennizzo era stata respinta sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica, che si era pronunciato nei seguenti termini: “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una-OMISSIS-. Pertanto, è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute -OMISSIS-”;

-che esso ricorrente aveva impugnato, dunque, il suddetto decreto, domandandone l’annullamento e aveva richiesto, nel contempo, che “sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della malattia -OMISSIS- con conseguente condanna della Amministrazione al pagamento […] dell’equo indennizzo corrispondente alla 6^ categoria misura massima”,

-che, a fondamento del gravame, il ricorrente aveva dedotto un unico articolato motivo rubricato “eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti;
travisamento;
violazione di legge (art. 1907, 1078, 1079, 603 D.LGS. 60/2010);
carenza di motivazione”, con il quale aveva lamentato che il Comitato di Verifica aveva omesso di ravvisare nel servizio - prestato dal ricorrente in aree di guerra fortemente contaminate – l’emersione di fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo alla -OMISSIS-, palesemente ravvisabili nell’esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle, ben presenti nel teatro operativo, cui numerosi militari impiegati nella missione sono stati sottoposti, come la normativa che egli invocava presupponeva espressamente, avendo dato luogo ciò a giurisprudenza che considerava, sulla base di tale dato normativo, una forma presuntiva di dipendenza, con possibilità di negare il beneficio solo dimostrandosi la riconducibilità della patologia ad altre cause, estranee al servizio;

-che, nelle more del giudizio, con sentenza -OMISSIS-, veniva riconosciuto in capo al ricorrente lo status di vittima del dovere, ravvisandosi nelle medesime patologie e infermità sofferte le conseguenze pregiudizievoli dei medesimi servizi prestati all’estero;

-che, con sentenza -OMISSIS- questo T.A.R., Sez. I, aveva accolto il ricorso;

-che, riattivato il procedimento, era stato però adottato un nuovo diniego, qui impugnato, sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio;

Tanto premesso in fatto, il ricorrente articolava i seguenti motivi in diritto:

I.Nullità per violazione sentenza Tar Veneto sez. I -OMISSIS- (e contestuale domanda di ottemperanza) in quanto il nuovo diniego del riconoscimento dell’equo indennizzo sarebbe stato adottato in violazione della pronuncia dell’indicata pronuncia del TAR;

II.Violazione di legge art. 603 d.lgs 66/10, art. 1078 e ss. d.p.r. 90/10 - Eccesso di potere per violazione del cd. “principio di precauzione” di cui alla normativa speciale stessa in quanto l’Amministrazione non avrebbe assolto all’onere della prova posto a suo carico dal prevalente orientamento giurisprudenziale sia dei giudici amministrativi che dei giudici ordinari;

III.Travisamento - Carenza di motivazione - Carenza dei presupposti – Illogicità in quanto l’Amministrazione avrebbe illegittimamente negato l’acclarata pericolosità delle missioni in territori operativi esteri;

IV.Violazione art. 12 d.p.r. 461/01 - Violazione art. 50 d.p.r. 686/57 in quanto il riconoscimento della causa di servizio ai fini di PPO varrebbe anche ai fini della presente vertenza.

Si costituiva in resistenza il Ministero della Difesa.

All’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il Collegio osserva che il rigetto della domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Direzione di Amministrazione 2^sezione -OMISSIS-, emanato in data 08/06/23, mediante richiamo al parere formulato dal Comitato di Verifica per le cause di servizio in data 06/06/2023, con il quale è stata esclusa la dipendenza da causa di servizio della patologia offerta da ricorrente, si fonda su di una motivazione che va indenne dalle doglianze prospettate nell’atto introduttivo della presente impugnativa.

In particolare, nel parere dianzi richiamato, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha evidenziato che la patologia sofferta dal ricorrente (“-OMISSIS-”) non può essere ricondotta, alla luce delle attuali conoscenze medico-scientifiche, alla esposizione dell’istante all’uranio impoverito durante le missioni svolte in Bosnia- Erzegovina, ma, piuttosto, ad altri fattori eziologici, quali l’età, l’esistenza di mutazioni genetiche, lo stile di vita (abitudini alimentari, mancanza di esercizio fisico), non esistendo, allo stato, “alcuna correlazione tra -OMISSIS- ed esposizioni a radiazioni ionizzanti né alcuno studio scientifico che correli l’insorgenza della -OMISSIS- all’eventuale asserita, ma non dimostrata, esposizione all’uranio impoverito”.

Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale, cui si è richiamato anche questo TAR nella sentenza -OMISSIS- intervenuta sulla medesima vicenda, secondo il quale “la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche -OMISSIS- non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, ben può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In altri termini, in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che l’Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità […]. In tale quadro, va inoltre ricordato che il verificarsi dell'evento costituisce di per sé elemento sufficiente (secondo il criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità (Cons. St., Sez. I, parere n. 435 del 17 marzo 2021;
Cons. St., Sez. IV, n. 1661 del 2021, n. 7560 del 2020 e n. 3112 del 2022)…Secondo la giurisprudenza ormai maggioritaria, la normativa in materia prevede dunque una sorta di “inversione dell'onere della prova”, in ragione della quale, accertata la presenza del militare nelle aree inquinate, è l’Amministrazione tenuta a dimostrare – in negativo - che gli elementi nocivi presenti nelle zone di guerra non abbiano determinato l'insorgere della patologia. Del resto, il criterio probatorio applicato alla fattispecie non può non considerare l’asimmetria informativa che si pone a discapito del militare (il quale non è infatti tenuto ad accertare la presenza di eventuali rischi ambientali nel teatro delle operazioni), e la conseguente necessità di introdurre un fattore di correzione interno alla dinamica degli oneri dimostrativi, conformemente al principio (di matrice giurisprudenziale) di vicinanza della prova (in ossequio al quale spetterebbe al soggetto, titolato a detenere le informazioni che circostanziano una pretesa fornita di un sufficiente grado di probabilità, di dimostrarne l’infondatezza nel concreto …Pertanto, qualora l’Amministrazione non fornisca almeno un principio di prova circa l’intervento di un fattore -OMISSIS- alternativo e diverso rispetto all’esposizione all’uranio impoverito e ai metalli pesanti, si deve riconoscere comunque integrato il necessario presupposto eziologico (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 655 del 2022), allorché – come avvenuto nel caso di specie - il ricorrente abbia documentato in termini plausibili la presenza di adeguati indici rivelatori dell’aggravamento del rischio di insorgenza di -OMISSIS- (quali l’assenza di specifiche protezioni individuali, in territori caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico;
la somministrazione ai militari di massicce vaccinazioni;
l’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito) (v. Cons. St., Sez. IV, n. 7560 del 2020)” (TAR Veneto, sez. I, 02/03/2023, n. 286).

Tuttavia, ritiene il Collegio – e ciò vale a confutazione del secondo e terzo motivo di ricorso - che, a fronte della estrema varietà delle patologie (e dei relativi fattori eziologici) che possono interessare le persone dei dipendenti e, tra queste, della estrema varietà delle -OMISSIS- (e dei relativi fattori eziologici) che possono insorgere nel corso della vita, l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale appena richiamato – nella parte in cui ha sancito, nei termini poco innanzi indicati, una inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione - non possa tradursi nell’addossare a carico di quest’ultima una vera e propria probatio diabolica , con l’effetto di determinare, in fatto, un (inammissibile) automatismo tra l’insorgenza di una determinata patologia -OMISSIS-, anche a distanza di tempo dall’evento o dalla situazione che l’interessato indica come fattore causativo della malattia, e il riconoscimento, in favore del dipendente, del beneficio economico richiesto (nel caso, l’attribuzione dell’equo indennizzo).

In definitiva, correttamente l’Amministrazione esclude – come avvenuto nel caso di specie - la dipendenza da causa di servizio dell’insorgenza di una determinata patologia sofferta dal dipendente laddove, da un lato, non si riscontri nella letteratura medico-scientifica alcuno studio che ponga una correlazione, anche di tipo statistico-probalilistico, tra l’evento o la situazione in parola (nel caso di specie, si tratterebbe dall’esposizione all’uranio impoverito nello scenario di guerra dell’area balcanica) e la specifica patologia sofferta (nel caso di specie, -OMISSIS-) e, dal lato opposto, esista una letteratura scientifica che abbia individuato sia l’efficienza eziologica di altri fattori nell’insorgenza di quella specifica patologia -OMISSIS- (fattori che, nel caso di specie, il Comitato per la verifica delle cause di servizio ha specificamente elencato: l’età, mutazioni genetiche, stile di vita…) sia la diffusione della patologia in parola nella popolazione e, nell’ambito di questa, senza significative differenze tra la popolazione di militari e di non militari e, infine, tra militari che abbiano svolto missioni in “teatri operativi inquinati” e militari che non abbiano svolto questo tipo di missioni (cfr. parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, allegato al ricorso introduttivo).

In tal modo, ritiene il Collegio, l’Amministrazione ha offerto - proprio come richiesto da quell’orientamento giurisprudenziale prima riportato e in misura che, allo stato attuale delle conoscenze medico-scientifiche, può ritenersi del tutto adeguata – un principio di prova circa l’intervento di un fattore -OMISSIS- alternativo e diverso rispetto all’esposizione all’uranio impoverito e ai metalli pesanti nell’insorgenza della malattia sofferta dal ricorrente (TAR Lombardia Brescia, Sez. I, n. 655 del 2022).

Diversamente opinando, da un lato, verrebbero ad essere sviliti i risultati della ricerca scientifica sulle varie -OMISSIS-, sulle differenze tra di esse e sui relativi fattori di insorgenza, e, dall’altro, si consentirebbe un eccessivo ampliamento dell’accesso ai benefici economici normativamente previsti solo in favore di quei pubblici dipendenti, che effettivamente, in ragione del servizio prestato e a causa di questo, siano stati colpiti da una patologia, per la quale sia dimostrato, sul piano scientifico anche solo in termini di probabilità statistica, che essa abbia avuto origine proprio in conseguenza di un evento o di una situazione in cui il dipendente sia stato interessato per ragioni di servizio.

I rilievi esposti consentono di ritenere infondata anche la doglianza prospettata con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamentava la violazione, da parte dell’Amministrazione di quanto deciso da questo TAR con la sentenza -OMISSIS-, mentre, per quanto riguarda la doglianza formulata con il quarto motivo di ricorso, essa può essere disattesa, non sussistendo il parallelismo invocato dalla difesa attorea tra la qualificazione del ricorrente come soggetto equiparato a “vittima del dovere” in esecuzione di una sentenza del giudice ordinario e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui all’art.12 d.pr. n. 461/2001

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Avuto riguardo alla natura dell’interesse azionato e alla complessità delle questioni esaminate e decise, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

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