TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300111

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300111
Data del deposito : 27 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2023

N. 00111/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00124/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 124 del 2022, proposto da A D, rappresentato e difeso dall’avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L B, G B e J M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale, sita in Trento, piazza Dante n. 15;
- Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla l. 10 dicembre 2022, n. 104), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

per l’annullamento

con riferimento al Concorso ordinario, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e per l’insegnamento del sostegno, per n. 185 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento bandito con delibera Giunta Provinciale n. 758 del giorno 5.6.2020 relativamente alla classe di concorso A042 Scienze e tecnologie meccaniche:

- del provvedimento 6.4.2022 di correzione della prova scritta e conferimento al ricorrente del punteggio di 68 su 70,

- del provvedimento 13.06.2022 di rettifica del punteggio da 68 a 66 su 100 anziché da 68 a 70 su 100 ovvero da 68 a 74 su 100,

- del successivo provvedimento (implicito) di esclusione del ricorrente per non ammissione dello stesso alle prove orali;

- dei quesiti n. 10, 34 e 43 somministrati nella prova scritta del concorso con conseguente rideterminazione in 94 del punteggio massimo raggiungibile nella prova e quindi in 66 il punteggio rappresentante la sufficienza utile per il superamento della prova scritta;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto del ricorrente alla prosecuzione della partecipazione alla procedura de qua ;

nonché per l’accertamento:

- del diritto del ricorrente ad essere ammesso allo svolgimento delle prove orali del concorso per la classe di concorso A042 Scienze e tecnologie meccaniche.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e del Ministero dell’Istruzione e del merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il consigliere C A, uditi l’avvocato S G per il ricorrente e l’avvocato Francesca Parotto, in delegata sostituzione dell’avvocato L B, per la Provincia autonoma di Trento nonché l’avvocato dello Stato Davide Volpe per il Ministero dell’Istruzione, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Provincia Autonoma di Trento, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 758 del 5 giugno 2020, modificata con deliberazione n. 258 del 25 febbraio 2022, ha bandito il “ Concorso ordinario, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di I e II grado e per l’insegnamento del sostegno, per n. 185 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ”, tra cui n. 7 posti per la classe di concorso A042 Scienze e tecnologie meccaniche. Nella delibera da ultimo citata, quanto alle modalità di svolgimento del concorso, si legge che: “ Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 91, comma 2 ter, della Legge Provinciale n. 5 del 2006, la Provincia ha aderito alla procedura concorsuale indetta a livello nazionale, avvalendosi a tal fine della medesima piattaforma informatica fornita al Ministero dalla ditta individuata, e si rende necessario, pertanto, ai fini dello svolgimento e della somministrazione delle prove d’esame simultaneamente con quelle delle altre regioni, adeguare le previsioni del bando a quelle da ultimo approvate dal Ministero medesimo ”. In coerenza con tale scelta l’art. 5 del bando di concorso dispone che: “ Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale medesimo ”. Inoltre, l’art. 7, comma 4 del bando medesimo prevede che: “ Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. Il Servizio responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione ”.

2. L’ing. A D, ricorrente nel ricorso in esame, ha presentato domanda di partecipazione per la classe di concorso A042 Scienze e tecnologie meccaniche e in data 6 aprile 2022 ha sostenuto la prova scritta, per la quale espressamente il bando disponeva la somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla e stabiliva che la prova era valutata al massimo 100 punti ed era superata da coloro che avessero conseguito il punteggio minimo di 70 punti. All’esito di tale prova il ricorrente apprendeva di aver conseguito un punteggio di 68 punti su 100, insufficiente per l’ammissione alla prova orale in quanto il bando concorsuale fissava la soglia per accedervi a 70 punti.

3. A seguito di accesso agli atti, ed in particolare dopo aver ottenuto copia del proprio elaborato, il ricorrente riteneva che “ per molte risposte esatte” da lui “date vi erano comunque delle altre risposte che sarebbero state comunque esatte e si avvedeva che alcune delle sue risposte erano state valutate come errate seppur egli avesse certezza della correttezza delle risposte che egli aveva dato ai vari quesiti” . In particolare, tale situazione si verificava, secondo il ricorrente, con riferimento ai quesiti nn. 9, 10, 34 e 43, per i quali vi erano più risposte da ritenersi esatte, salvo il quesito n. 34 ove nessuna risposta poteva dirsi esatta. Il ricorrente si rivolgeva pertanto a uno studioso della materia per far esaminare il proprio elaborato ed i quesiti proposti dal Ministero: l’interpellato concludeva nel senso che “ ben 5 (recte 4) quesiti riportavano più risposte esatte ovvero risposte del tutto errate ovvero che il quesito era mal formulato ”.

4. Nelle more di tale approfondimento, a seguito di avviso pubblicato il 13.06.2022 sul sito istituzionale della scuola “ Vivoscuola” (trattasi del portale digitale per le istituzioni scolastiche della Provincia Autonoma di Trento) l’esito della prova veniva rettificato con la pubblicazione di una tabella di rideterminazione del punteggio relativo a 3 dei 6 candidati partecipanti alla prova, tra cui anche il ricorrente che vedeva ridotto il proprio punteggio ad un totale di 66 punti in luogo dei precedenti 68: il tutto, peraltro, senza ricevere alcuna comunicazione specifica di quali erano state le sue risposte modificate in peius o in melius. Per effetto di tale rettifica nessuno dei 6 candidati che avevano sostenuto la prova scritta era ammesso alla prova orale.

5. Ritenendo illegittimo lo svolgimento della procedura concorsuale il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, dolendosi della correttezza dei quesiti e/o delle risposte indicate come esatte dal Ministero, sulla scorta di una perizia di parte (rif. valutazione tecnica del prof. ing. A D, Professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento, doc. 10 ricorrente). In particolare, il ricorso è affidato ad un solo motivo con cui vengono censurati quattro quesiti e segnatamente i quesiti 9, 10, 34 e 43 per i quali il gravame conclude come segue:

- domanda 9: due risposte potevano essere considerate corrette;

- domanda 10: tre risposte potevano essere considerate corrette;

- domanda 34: nessuna risposta poteva essere considerata corretta;

- domanda 43 due risposte potevano essere considerate corrette.

In via principale, pertanto, deduce il ricorrente che “ nessuna motivazione ovvero nessuna fondata comunicazione sia stata fornita al ricorrente in merito alla correzione in peius dei risultati della sua prova e dei motivi per cui da una valutazione di 68 su 100 si sia passati ad una valutazione di 66 su 100 anziché di 70 su 100 in ragione dell’individuazione della risposta (d) (quella scelta dal ricorrente) al quesito Gruppo Frigo n. 9 indicata come esatta anche dal Ministero ”. Inoltre, egli contesta i quesiti 10, 34 e 43, stante quanto concluso nella consulenza di parte prodotta in giudizio alla luce della quale i richiamati quesiti “ mancano chiaramente i caratteri necessari perché le domande e risposte ivi indicate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui anche all’art. 97 c. 2 e c. 4 della Carta Costituzionale ”. Infatti “laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti;
nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento, dovendosi ritenere illegittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che non conduca ad una risposta univoca ovvero indubitabilmente esatta
”. A tale scopo le risposte devono essere formulate “ in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta ”. Nel caso di specie il ricorrente si appunta dunque sull’ “omessa motivazione e illogicità della prova scritta del 6.04.2022 ”, del provvedimento di correzione della prova scritta con attribuzione del punteggio di 68 su 100 e anche del provvedimento di rettifica del punteggio da 68 a 66 su 100 del 13.06.2022 - anziché da 68 a 70 ovvero da 68 a 74, come viceversa sostenuto dal consulente di parte - nonché, in via consequenziale, del successivo provvedimento implicito di esclusione del ricorrente per non ammissione alle prove orali. L’ing. Dietre conclude in definitiva per la “violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. della prova scritta per la classe di concorso A042 Scienze e tecnologie meccaniche svolta dal ricorrente relativamente ai quesiti n. 10, 34 e 43 ” e quindi chiede:

- “ la rideterminazione in 94 del punteggio massimo raggiungibile nella prova e quindi in 66 il punteggio rappresentante la sufficienza utile per il superamento della prova scritta ”;

- il conseguente “accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso allo svolgimento delle prove orali del concorso per la classe di concorso A042 Scienze e tecnologie meccaniche ”.

6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito al solo fine di contestare la propria legittimazione passiva chiedendo di essere estromesso dal giudizio, poiché verrebbero in considerazione atti integralmente riferibili alla Provincia Autonoma di Trento, stante il trasferimento alla stessa delle funzioni statali in materia di personale della scuola avvenuto in base al d.lgs. 24 luglio 1996 n. 433 di modifica del d.lgs. 15 luglio 1988, n. 405 e recante “ Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento”.

7. Anche la Provincia Autonoma di Trento si è costituita in giudizio e con memoria del 20 gennaio 2023 ha eccepito a sua volta l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, sussistendo invece la legittimazione passiva esclusivamente in capo il Ministero dell’Istruzione, il quale ha provveduto all’elaborazione della prova per il tramite della Commissione nazionale, mentre la Provincia si è solo limitata ad aderire alla procedura nazionale a mente dell’art. 91, comma 2 ter , della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 recante la disciplina del “ Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino ”. In caso di sostituzione della Provincia alla Commissione nazionale, infatti, si determinerebbe la lesione della par condicio dei candidati. Quanto al lamentato difetto di motivazione, deduce la Provincia come “ la determinazione del punteggio ad un test a risposta multipla non richieda un’apposita motivazione, essendo la motivazione in re ipsa nell’esattezza o meno delle risposte date ”, chiarendo per parte propria di aver provveduto tempestivamente a comunicare l’intervenuta rettifica del punteggio ai candidati interessati, non appena ricevuta la comunicazione da parte di CINECA, Consorzio Interuniversitario che è stato incaricato dello svolgimento della prova da parte del Ministero, “non potendo in alcun modo accedere ad alcun applicativo per visionare le prove dei singoli candidati o vedere le domande e/o le risposte che hanno rideterminato in concreto il punteggio finale dei candidati, tra cui l’odierno ricorrente ”. Infine l’intimata Provincia ricusa la possibilità di prendere in considerazione le correzioni formulate dal ricorrente mediante la consulenza di parte per rettificare in proprio le domande formulate dalla Commissione nazionale poiché ciò determinerebbe “ una palese e inammissibile violazione della par condicio dei candidati, con conseguente diversa modalità di attribuzione dei punteggi, a seconda che la medesima prova si sia svolta in Trentino o nelle altre Regioni”.

8. Nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2023, con ordinanza n. 26 pubblicata il 27 febbraio 2023, questo Tribunale ha ritenuto di disporre incombenti istruttori così motivati: “ il Collegio rileva che nella controversia in esame non è stata prodotta in giudizio una specifica comunicazione, a cura della Provincia autonoma di Trento oppure del Ministero intimato, resa al ricorrente e recante la spiegazione circa le rettifiche e correzioni intervenute sull’esito della prova svolta, con particolare riferimento alle risposte ai quesiti oggetto di successiva correzione intervenuta in data 13.06.2022. Invero la Provincia autonoma di Trento ha confermato nella propria memoria l’assenza di siffatta comunicazione mentre il ricorrente ha desunto l’occorso, con un dichiarato margine di incertezza, da analoga comunicazione pervenuta in altri contesti territoriali per altri candidati (rif. doc. 15 ricorrente). Neppure dalle memorie prodotte in giudizio dalle parti intimate è possibile evincere quanto sopra esposto. Ne discende la difficoltà per questo Giudice di ricostruire la vicenda, ulteriormente complicata dall’erogazione casuale dei quesiti, avvenuta a livello informatico per ciascun candidato... Alla luce di quanto sopra considerato, il Collegio ritiene pertanto necessario al fine del decidere, disporre un preliminare incombente istruttorio richiedendo al Ministero intimato, in persona del Dirigente pro tempore preposto all’Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo della Direzione Generale per il personale scolastico - responsabile della redazione e della somministrazione dei quesiti, dell’esito della prova scritta e della sua correzione successiva, in questa sede contestate - la produzione di una relazione adeguatamente documentata e circostanziata in fatto che illustri quanto accaduto in sede di rettifica e rideterminazione del punteggio complessivo dell’attuale ricorrente pubblicato in data 13.06.2022, con riferimento specifico ai quesiti la cui risposta è stata oggetto di rettifica nonché alla prova svolta dal ricorrente medesimo, che ha visto la rideterminazione in peius del suo punteggio finale da 68 a 66 punti” . Per il predetto adempimento all’Amministrazione era assegnato un termine di 40 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, rinviando al merito ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese del presente giudizio.

9. In data 5 maggio 2023 il Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III Reclutamento del personale docente ed educativo, ha depositato la propria relazione con la quale ha preliminarmente precisato la spettanza della predisposizione, somministrazione e correzione dei quesiti e delle relative risposte in capo alla “ Commissione nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 9 novembre 2021, n. 326, nominata con decreto dipartimentale n. 174 del 21 gennaio 2022 ” e composta “ da professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’articolo 24, comma 3 lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti AFAM, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo ”, ed ha chiarito le regole, anche procedurali, per la redazione e correzione dei quesiti, anche per il tramite del Consorzio CINECA – soggetto responsabile della piattaforma informatica riservata per la gestione delle prove scritte - con estraneità di tali incombenti alla commissione esaminatrice. Ha poi dedotto in merito alla procedura di rettifica dei risultati dell’originaria correzione della prova scritta, conclusasi con la pubblicazione del punteggio rettificato il 13.06.2022. Il Ministero ha chiarito che, a seguito del riconoscimento della sussistenza di errori nei quesiti da parte della Commissione nazionale, è stato dallo stesso provveduto, in base al potere di autotutela dell’Amministrazione, a richiedere al CINECA di procedere al ricalcolo dei punteggi. Il Ministero ha precisato altresì che: “ All’esito della rideterminazione dei punteggi, viene data notizia ai candidati interessati per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la procedura. Di tale comunicazione non sono destinatarie le Amministrazioni scolastiche di Trento e Bolzano, in quanto la procedura concorsuale di cui trattasi, non è destinata alle province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall’art. 18 comma 2 del D.D. 23 del 5/01/2022. In particolare, la provincia autonoma di Trento, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 758 del 5 giugno 2020, modificata con deliberazione n. 258 del 25 febbraio 2022, ha emanato un proprio bando di concorso prevedendo di avvalersi della medesima piattaforma informatica fornita al Ministero dal CINECA. Pertanto, questa Amministrazione non gestisce l’organizzazione del concorso nell’ambito della provincia autonoma” . Nel contempo il Ministero ha comunicato che, nel caso di specie, a seguito dell’ordinanza istruttoria la Commissione nazionale ha riesaminato tutti i quesiti censurati dal ricorrente Dietre - numeri 9, 10, 34 e 43, corrispondenti rispettivamente a quelli caricati in piattaforma CINECA ai numeri 25, 32, 40 e 12 - con le seguenti risultanze: “ si precisa che è stato ritenuto errato dalla Commissione soltanto il numero 9 (corrispondente al numero 25 caricato sulla piattaforma CINECA), per il quale si è proceduto a disporre la rideterminazione del punteggio con nota di questo Ufficio, protocollo n. 21574 del 6 giugno 2022. Con la suddetta nota è stato rideterminato il punteggio anche dei quesiti caricati in piattaforma CINECA numeri 2, 5, 6 e 10, corrispondenti rispettivamente ai quesiti somministrati al candidato numeri 47, 48, 22 e 18. In particolare, nei riguardi del candidato si prospetta la seguente situazione: - Quesito numero 9 (numero 25 piattaforma CINECA): con il ricalcolo del punteggio sono stati attribuiti due punti sia ai candidati che hanno risposto all’opzione: <Si può ricorrere all’interposizione di un inverter nell’impianto>
e <Si possono aumentare le superfici di scambio termico>. Pertanto, anche nei confronti del ricorrente sono stati attribuiti due punti. - Quesito numero 18 (numero 10 piattaforma CINECA): con il ricalcolo del punteggio sono stati attribuiti due punti ai candidati che hanno risposto all’opzione: <C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale non specificata>
e sottratti due punti ai candidati, fra cui il ricorrente, che hanno risposto all’opzione: <C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale inferiore>. - Quesito numero 22 (numero 6 piattaforma CINECA): con il ricalcolo del punteggio sono stati attribuiti due punti ai candidati che hanno risposto all’opzione: <Il regime del suo moto è turbolento>
e sottratti due punti ai candidati, fra cui il ricorrente, che hanno risposto all’opzione: <Il regime del suo moto è incerto (o di transizione)>. - Quesiti numeri 47 e 48 (numeri 2 e 5 piattaforma CINECA): al ricorrente non è stato rettificato alcun punteggio in quanto le risposte inizialmente date sono state confermate come corrette. Da quanto sopra descritto si evince che il punteggio rideterminato nei confronti del ricorrente deriva dalla seguente somma algebrica: 68 (punteggio iniziale) + 2 (rettifica quesito numero 25 piattaforma CINECA) – 2 (rettifica quesito numero 6 piattaforma CINECA) – 2 (rettifica quesito numero 10 piattaforma CINECA) = 66. In relazione agli altri quesiti ritenuti errati dal candidato (10, 34 e 43, corrispondenti rispettivamente a quelli caricati in piattaforma CINECA ai numeri 32, 40 e 12), si comunica che sono stati riesaminati dalla Commissione che li ha ritenuti comunque corretti come da relazione tecnica in allegato
”. Il Ministero ha quindi prodotto tale relazione agli atti di causa (doc. 2) a conforto di tale conclusione.

10. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, inoltre, con memoria depositata il 5 maggio 2023, ribadendo la domanda di estromissione dal giudizio già in precedenza formulata, in via subordinata ha chiesto che il ricorso sia rigettato nel merito in quanto infondato, alla luce delle risultanze dell’incombente istruttorio disposto da questo Tribunale. In primo luogo, il medesimo Ministero osserva come l’atto di rettifica del punteggio pubblicato il 13 giugno 2022 è da ricondurre all’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione, ove “ è stato anteposto l’interesse pubblico al buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. sotto il profilo della prevalenza del merito nelle procedure concorsuali, teso alla valorizzazione dei migliori ”. L’autotutela è giustificata dalla necessità di non equiparare la posizione di chi ha risposto in maniera corretta con quella di coloro i quali hanno risposto erroneamente, in assenza di alcun legittimo affidamento nel superamento della prova scritta in capo al ricorrente tenuto conto del fatto che la rettifica ha avuto luogo dopo soli due mesi dallo svolgimento della prova, ossia prima dell’immissione in ruolo e, quindi, prima del conseguimento dell’utilità finale del concorso. Quanto poi alle censure svolte sui quesiti indicati dal ricorrente, secondo il Ministero il ricorso si prospetta del tutto infondato alla luce della giurisprudenza che rimette alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, nei concorsi pubblici, l’individuazione dei quesiti nei test a risposta multipla così come delle risposte ritenute esatte: profili, questi, sui quali non può estendersi il sindacato del Giudice amministrativo, se non in caso di macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto. L’Amministrazione adduce, a conforto del proprio argomentare le risultanze del riesame da parte della Commissione nazionale sui quesiti contestati dall’ing Dietre, ad esclusione del quesito n. 9 corretto in suo favore, come documentato in giudizio. Segnatamente, con riferimento ai singoli quesiti, chiarisce che la rettifica nella risposta al quesito 18 del ricorrente - corrispondente al quesito 10 caricato sulla piattaforma - è stata confermata in altri giudizi (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis ordinanza n. 1880/2023) e i rimanenti quesiti riesaminati dalla Commissione - taluni dei quali, in tesi del resistente, parimenti confermati in altrettanti giudizi - non sono stati ritenuti dalla stessa “ né errati, né ambigui, né con due opzioni di risposta corrette o nessuna risposta corretta”.

11. All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le motivazioni di seguito esposte.

II. In via preliminare deve essere respinta la richiesta della Provincia Autonoma di Trento di essere estromessa dal giudizio, come già statuito da questo Tribunale da ultimo nella sentenza 13 giugno 2023, n. 96, pur riferita ad altra classe del medesimo concorso. La resistente Provincia invero rileva che con il concorso in argomento si è limitata ad aderire alla procedura nazionale ed il soggetto che ha proceduto all’elaborazione della prova, per il tramite della Commissione nazionale, è il Ministero dell’Istruzione, unico soggetto legittimato a contraddire nel ricorso in esame. Conseguentemente la Provincia deduce di non aver avuto alcun potere in merito alla redazione ed alla correzione della prova scritta nonché alla sua successiva revisione e pertanto anche alla determinazione del contenuto dei provvedimenti adottati e impugnati, essendosi limitata a trasmettere ai candidati le decisioni del Ministero, e per esso della Commissione nazionale.

Tale prospettazione non è peraltro convincente. Giova richiamare in tale senso le statuizioni della richiamata sentenza, da confermarsi in questa sede: “ Invero la legittimazione passiva in capo ad un’Amministrazione intimata è sussistente tutte le volte in cui siano in contestazione gli atti dalla stessa assunti: nel caso di specie il bando di concorso è incontrovertibilmente un atto della Provincia autonoma di Trento, la quale per propria scelta, di per sé condivisibile, ha ritenuto di mutuare l’articolazione di taluna fase concorsuale dall’omologo e contestuale concorso ministeriale anche in ragione del carattere abilitante assegnato al concorso. In particolare, per quanto di interesse, la prova scritta, computer based, è stata redatta sulla scorta dei quesiti predisposti dalla Commissione nazionale su incarico del Ministero dell’Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. 11 novembre 2022 n. 173 convertito con modificazioni dalla l. 16 dicembre 2022, n. 204) e svolta sulla piattaforma informatica della ditta incaricata dal Ministero stesso (CINECA) contestualmente alle prove effettuate nelle varie Regioni quanto al concorso nazionale. Anche la correzione della prova scritta è avvenuta ad opera degli organismi cui si è affidato il Ministero per l’omologo concorso ministeriale. Ciò, tuttavia, non determina l’esclusiva attribuzione all’allora Ministero dell’Istruzione della fase procedurale in questione, che invece costituisce un segmento del più ampio procedimento concorsuale indetto dalla Provincia autonoma di Trento, che ha preso le mosse dall’approvazione del bando di concorso, avvenuta con delibera della Giunta provinciale n. 758 del 5 giugno 2020, poi modificata con deliberazione n. 258 del 25 febbraio 2022, nonché dalla domanda di partecipazione al concorso presentata alla Provincia autonoma di Trento dai candidati, tra i quali il ricorrente. Sulla scorta della previsione del bando medesimo è previsto altresì che, susseguentemente alla prova scritta, il concorso si sviluppa poi nella comunicazione di ammissione alla prova orale, nell’espletamento della prova orale medesima, nella valutazione dei titoli e nella formazione della graduatoria, atti tutti demandati alla Provincia autonoma di Trento, in parte qua per il tramite della Commissione nominata con delibera della Giunta provinciale, la quale ultima, infine, approva anche la graduatoria, così come in effetti avvenuto per la procedura qui in considerazione con delibera 30 settembre 2022, n. 1742, con ciò confermando che il concorso rimane a pieno titolo provinciale. Come correttamente indicato anche dall’Amministrazione intimata, nel territorio della provincia di Trento, in forza della norma di attuazione approvata con d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 - recante <Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento>
- e successive modificazioni e della legislazione provinciale attuativa, nella quale assume primario rilievo la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e successive modificazioni - recante: <Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino>
- le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in relazione alle scuole di ogni ordine e grado, compreso quelle riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, sono state trasferite, per il suo territorio, alla Provincia Autonoma di Trento. Dunque, la medesima Provincia ha una propria autonomia, sia in termini di competenza normativa che in materia di organizzazione scolastica, ivi compresa l’assunzione del personale insegnante che dipende dalla stessa Amministrazione provinciale. In forza di tali presupposti è pertanto avvenuta l’approvazione del bando di concorso a cura della Provincia autonoma di Trento, e così la conclusione dello stesso, suggellata con l’approvazione della graduatoria da parte della Provincia medesima, riverbera nell’assunzione dei vincitori nei ruoli scolastici provinciali. Tutto ciò pertanto avvalora la piena riconduzione della titolarità del rapporto controverso alla Provincia, rilevando invece l’accordo con il Ministero sul piano strettamente gestorio dell’articolazione e sviluppo della prova scritta in contestazione. Quanto sopra argomentato, ad avviso del Collegio, non è scalfito dalla previsione dell’articolo 91, comma 2 ter della l.p. n. 5 del 2006, di cui si è avvalsa la resistente Provincia nel caso di specie, il quale invero espressamente dispone che: <La Provincia può aderire alle procedure concorsuali indette dal ministero competente e costituisce, in tal caso, ambito territoriale esclusivo. A tal fine, anche tramite la stipulazione di appositi protocolli d’intesa con il competente ministero, la Provincia definisce autonomamente i posti e le classi di concorso oggetto delle procedure, i relativi fabbisogni e può prevedere programmi d’esame specifici con riferimento al sistema educativo d’istruzione e formazione provinciale, fatto comunque salvo il rispetto del comma 2 bis>. Tale disciplina non vale peraltro a trasferire la titolarità del concorso in argomento in capo al Ministero, secondo quanto previsto nel disaminato bando di concorso. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Provincia autonoma di Trento assume una legittimazione passiva piena a contraddire nel ricorso in esame>
(in termini T.A.R. Lazio Roma Sez. IV, Sent., 26 ottobre 2022, n. 13845;
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 19 luglio 2021, n. 5002)
”.

III. Quanto sopra esposto non consente tuttavia di accogliere l’analoga richiesta di estromissione formulata in via principale dal Ministero dell’Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) nel presupposto che il bando in argomento deve essere esclusivamente attribuito alla Provincia Autonoma di Trento in forza della norma di attuazione approvata con d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, recante “ Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento ” e ss.mm. Invero, la fase procedurale di cui si duole il ricorrente, per quanto sopra esposto, è integralmente riconducibile al Ministero, e per esso alla Commissione nazionale di cui quest’ultimo si è avvalso, la quale ha predisposto i quesiti e anche effettuato le correzioni, ivi compresa la fase di rettifica delle stesse. Pertanto, indubitabilmente sussiste nella specie la legittimazione passiva del Ministero intimato, secondo i noti principi i quali, in conformità al carattere impugnatorio del processo amministrativo, individuano la legittimazione passiva in capo all’Amministrazione i cui atti sono contestati in giudizio (cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25 gennaio 2022, n. 490;
T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 21-04-2016, n. 2089;
T.A.R. Veneto, Sez. I, Sent., 7 gennaio 2020, n. 14). In tal senso è appena il caso di evidenziare che non è pertinente il riferimento dell’intimata alla sentenza di questo Tribunale 3 marzo 2022, n. 47, ivi trattandosi di provvedimenti di non ammissione del ricorrente alla classe successiva integralmente riferibili alla Provincia Autonoma di Trento.

IV. Venendo al merito del ricorso, deve rammentarsi che il sindacato di cui è investito questo Giudice nella materia di cui trattasi investe profili di discrezionalità tecnica ed è, quindi, limitato alle sole ipotesi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento dei fatti o di macroscopici vizi logici ovvero in presenza di veri e propri errori che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento. Tale assunto si conforma alla giurisprudenza del tutto consolidata ed investe anche il tema della corretta formulazione dei quesiti a risposta multipla somministrati per selezionare i candidati nelle procedure concorsuali o idoneative, da ascriversi appunto alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con conseguente impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sull’esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che ha elaborato i relativi quesiti ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531). La condivisibile giurisprudenza, in particolare, ha avuto modo di precisare al riguardo che: “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato;
ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità
” (cfr. citata sentenza Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302). Nel caso di test a risposta multipla, tali principi giurisprudenziali si declinano ulteriormente nella sicura attribuzione alla discrezionalità dell’Amministrazione l’individuazione delle domande da sottoporre ai candidati, sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (cfr. tra le più recenti, sentenza T.A.R. Campania Napoli, sez. V, sentenza 19 luglio 2021, n. 5002), mentre, quanto alle risposte individuate per le singole domande, l’ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev’essere la risposta esatta (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628) o, detto in altri ed ancor più puntuali termini, “ risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione ” (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). “Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti;
nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente >
esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820)
” (cfr. la richiamata sentenza T.A.R. Campania Napoli 5002/2021;
cfr., altresì, Cons. Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158;
Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432). Sempre con riguardo ai quesiti con pluralità di risposte, il Collegio condivide - altresì - l’orientamento citato dalla parte ricorrente che ne trae l’estensione della sindacabilità anche al profilo afferente alla formulazione ambigua dei quesiti, nei limiti in cui essa possa determinare la conseguente possibilità che vi siano incontrovertibilmente risposte alternative e comunque esatte, ovvero che manchi una sola risposta esatta (cfr. sempre la richiamata sentenza T.A.R. Campania, Napoli 5002/2021, nonché T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628;
Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862;
Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2015, n. 2673).

V. Sulla scorta delle coordinate giurisprudenziali sopra indicate, occorre ora esaminare gli esiti dell’incombente istruttorio svolto dal Ministero dell’Istruzione e del merito e sortito nella relazione prodotta nel presente giudizio in data 5 maggio 2023.

A) Come evidenziato in premessa, in primo luogo il Ministero, ha compiutamente dimostrato le ragioni per cui il punteggio del ricorrente è stato rettificato in 66 punti susseguentemente ad una prima attribuzione del punteggio di 68 punti, peraltro insufficiente in ogni caso all’ammissione alla prova orale, per la quale erano necessari 70 punti.

Sul punto il Ministero ha precisato che: “ In particolare, nei riguardi del candidato si prospetta la seguente situazione: - Quesito numero 9 (numero 25 piattaforma CINECA): con il ricalcolo del punteggio sono stati attribuiti due punti sia ai candidati che hanno risposto all’opzione: <Si può ricorrere all’interposizione di un inverter nell’impianto>
e <Si possono aumentare le superfici di scambio termico>. Pertanto, anche nei confronti del ricorrente sono stati attribuiti due punti. - Quesito numero 18 (numero 10 piattaforma CINECA): con il ricalcolo del punteggio sono stati attribuiti due punti ai candidati che hanno risposto all’opzione: <C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale non specificata>
e sottratti due punti ai candidati, fra cui il ricorrente, che hanno risposto all’opzione: <C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale inferiore>. - Quesito numero 22 (numero 6 piattaforma CINECA): con il ricalcolo del punteggio sono stati attribuiti due punti ai candidati che hanno risposto all’opzione: <Il regime del suo moto è turbolento>
e sottratti due punti ai candidati, fra cui il ricorrente, che hanno risposto all’opzione: <Il regime del suo moto è incerto (o di transizione)>. - Quesiti numeri 47 e 48 (numeri 2 e 5 piattaforma CINECA): al ricorrente non è stato rettificato alcun punteggio in quanto le risposte inizialmente date sono state confermate come corrette. Da quanto sopra descritto si evince che il punteggio rideterminato nei confronti del ricorrente deriva dalla seguente somma algebrica: 68 (punteggio iniziale) + 2 (rettifica quesito numero 25 piattaforma CINECA) – 2 (rettifica quesito numero 6 piattaforma CINECA) – 2 (rettifica quesito numero 10 piattaforma CINECA) = 66
”.

B) Da quanto sopraesposto si rinviene che non ha determinato alcun pregiudizio per il ricorrente:

- la disposta rettifica relativamente ai quesiti 47 e 48 (numeri 2 e 5 piattaforma CINECA), poiché sin dall’origine egli aveva formulato la risposta corretta;

- la correzione concernente il quesito numero 9 (numero 25 piattaforma CINECA), avendo riconosciuto la Commissione nazionale già in sede di rettifica la fondatezza della censura esposta dal ricorrente poiché effettivamente due erano le risposte ugualmente esatte, tra le quali anche quella data dal ricorrente.

C) Invece i quesiti n. 18 (numero 10 piattaforma CINECA) e n. 22 (numero 6 piattaforma CINECA), hanno comportato la sottrazione di 4 punti dal punteggio totale conseguito in prima battuta, in quanto la risposta data dal ricorrente doveva intendersi errata. Peraltro, relativamente a tali quesiti, nel ricorso così come successivamente non sono state formulate specifiche censure.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non residuano pertanto ulteriori doglianze relativamente all’impugnato provvedimento pubblicato il 13.06.2022 e recante la rideterminazione del punteggio in capo al ricorrente in 66 punti in luogo dei 68 in precedenza assegnati.

VI. Passando ora alla disamina delle censure sui quesiti rimanenti, merita evidenziare che la Commissione nazionale ha rivalutato i quesiti contestati dal ricorrente con puntuale riferimento alle considerazioni svolte nell’elaborato di parte presentato in giudizio. La conclusione cui è pervenuta la Commissione nazionale, quale si evince dalla relazione allegata alla relazione ministeriale, è la seguente:

- quanto al quesito ministeriale 32, corrispondente al quesito 10 del ricorrente: < Sebbene i confini per classificare e quindi definire rigidamente i sistemi produttivi siano effettivamente labili anche per la letteratura di settore, il ricorrente confonde Sistemi di produzione, Ambienti di produzione e Layout di produzione. La risposta “b” indicata dal Ministero è relativa ai sistemi di produzione (ed è quindi da ritenersi giusta). (recte “a”) La “c” fa riferimento per “make to stock” e “make to order” ad ambienti di produzione che sono concetti ben più ampi di un sistema (ciò che invece è la Lean Production, presente nella medesima risposta”). Ciò specificato, però, in una visione più allargata, ove il Ministero volesse non resistere al ricorrente, si potrebbe invocare anche in questo caso il criterio della eccessiva sottigliezza della domanda, ritenendo la risposta ammissibile, seppur non ortodossa. La risposta “d” (Linee Transfer, Layout a celle, Layout per reparti) è da ritenersi esplicitamente riferibile a configurazioni di layout tra loro alternativi, e non certo di sistemi produttivi. Pertanto è da ritenersi certamente errata >;

- quanto al quesito ministeriale 40, corrispondente al quesito 34 del ricorrente: < Valutazione Contestazioni riportate: Vanno fatte due considerazioni: in letteratura sussistono modelli (più tradizionali e per questo ritenuti in fase di compilazione della prova, di più larga diffusione) che vedono il Mean Time Between Failure come il lasso di tempo massimo che un qualsiasi dispositivo può sostenere continuando a funzionare correttamente senza ricevere manutenzione (J.D.Patton, Maintanability and Maintenance Management, North Carolina, Instrument Society of America, Research Triangle Park, 1998). In pratica nella visione tradizionale (se consideriamo l’MTTR come tempo per la risoluzione dei guasti, quindi molto variabile da guasto a guasto per la medesima macchina) l’MTBF ha il ruolo assegnato nelle visioni più recenti all’MTTF citato dal ricorrente;
scegliere l’uno o l’altro, al di là delle implicazioni tassonomiche, esponeva comunque ad eventuali eccezioni;
anche volendo rigidamente considerare imprecisa la definizione che sottende al concetto di MTBF, l’unica risposta possibile è la “a”, poiché la “b” e la “d” sono destituite di alcun senso matematico, mentre la “c” prefigura un assurdo ancora maggiore, corrispondendo ad una macchina che non riparte mai. Tanto premesso si ritiene sostenibile considerare come risposta corretta quella indicata dal Ministero
>.

- quanto al quesito ministeriale 12, corrispondente al quesito 43 del ricorrente: “ Pur ritenendo corrette le fonti prese in considerazione dal ricorrente, l’intaglio genera uno stato di tensione multiassiale localizzato all’apice, che ha lo scopo di innescare la frattura in questa area del provino e di garantire la propagazione della cricca e la successiva rottura nell’intorno dell’intaglio. Pertanto la risposta “a” (Con un intaglio che serve a garantire la multiassialità degli sforzi) indicata dal Ministero è assolutamente corretta, mentre la “d” (recte “c”) ( Con un intaglio per guidare geometricamente la rottura del provino) non lo è, perché l’intaglio non guida la rottura, genera multiassialità degli sforzi ”.

VII. Alla luce della motivazione complessivamente espressa nella suddetta relazione sui quesiti contestati, ritiene il Collegio che non sia ravvisabile nelle risposte e/o nei quesiti formulati, quella manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità o palese erroneità, alla stregua della disciplina di settore, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, atteso che le risposte indicate dal Ministero ai quesiti sono univocamente indicate come sicuramente corrette, costituendo invece le altre risposte dei cc.dd. “ distrattori ”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “ distrarre ” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

In particolare, non assume i crismi sufficienti ad aprire allo scrutinio di questo Giudice, quanto esposto con riferimento al quesito 40, corrispondente al quesito 34 del ricorrente, poiché la Commissione sottolinea che < l’unica risposta possibile è la “a”, poiché la “b” e la “d” sono destituite di alcun senso matematico, mentre la “c” prefigura un assurdo ancora maggiore, corrispondendo ad una macchina che non riparte mai>, e a tale conclusione perviene anche volendo “considerare imprecisa la definizione che sottende al concetto di MTBF ”. Né sul punto il ricorrente ha contrastato con qualsivoglia ulteriore argomento tecnico le conclusioni trancianti prospettate dalla Commissione nazionale.

Nello stesso senso, ad avviso del Collegio, conduce l’analisi delle valutazioni della Commissione sul quesito 12, corrispondente al quesito 43 del ricorrente. Invero il riconoscimento della correttezza delle fonti citate dal ricorrente nelle perizie prodotte di per sé non significa che siano certamente esatte le conclusioni che ne sono tratte nel ricorso. Anche in questo caso, inoltre, l’ing. Dietre non ha contrastato con qualsivoglia ulteriore argomento tecnico le conclusioni trancianti formulate dalla Commissione nazionale nel senso che : < la risposta “a” (Con un intaglio che serve a garantire la multiassialità degli sforzi) indicata dal Ministero è assolutamente corretta, mentre la “d” (RECTE “c”)(Con un intaglio per guidare geometricamente la rottura del provino) non lo è, perché l’intaglio non guida la rottura, genera multiassialità degli sforzi >.

VIII. Alla luce di quanto sopra esposto consegue che, anche valorizzando l’apertura dimostrata dalla Commissione nazionale in ordine al quesito ministeriale 32, corrispondente al quesito 10 del ricorrente, quanto alla possibile ambiguità dell’indicata risposta alla domanda formulata - che tuttavia non pare assurgere al richiesto livello di macroscopicità rilevante - l’attribuzione del punteggio positivo, corrispondente alla risposta esatta, non comporterebbe alcun effetto utile per l’attuale ricorrente, portando il suo punteggio totale a 68 punti, comunque insufficiente per il superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale. Pertanto, la censura sul punto è inficiata dal difetto di interesse.

IX. Per tutto quanto sopra argomentato il ricorso deve essere respinto.

X. In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi