TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-10-28, n. 201100826
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N. 00826/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2011, proposto da:
V.D. e M.P.A. in proprio e nella qualifica di genitori di M.P.A., rappresentati e difesi dagli avv. M M, M M, con domicilio eletto presso Avv. M M in Ancona, viale della Vittoria, 7;
contro
Ministero Pubblica Istruzione, Dirigente Scolastico dell'Istituto -OMISSIS- , Dirigente Scolastico dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche c/o Ambito Territoriale Per Provincia di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente Scolastico dell'istituto -OMISSIS-, emesso in data 10/01/2011 e notificato in data 14 gennaio 2011 con il quale è stata rigettata la richiesta, formulata dalla Sig.ra D. V., con raccomandata inoltrata in data 17 dicembre 2010 (ricevuta in data 20/12/2010), con la quale la stessa, in qualità di madre del minore A.M.P. chiedeva al predetto dirigente di provvedere, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, all'autorizzazione ed assegnazione di ulteriori 13,5 ore di sostegno in favore del figlio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione e di Dirigente Scolastico dell'Istituto -OMISSIS- e di Dirigente Scolastico dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche c/o Ambito Territoriale Per Provincia di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, genitori di un alunno disabile, con il ricorso in epigrafe contestano la decisione del resistente istituto di non concedere al minore un’assistenza di sostegno con un rapporto 1:1.
Con ordinanza n. 331 del 22.4.2011, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, così motivando “ritenuto che la gravità della patologia del minore emerga chiaramente dagli atti e rilevato che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno ("pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell' organico di fatto dell' a.s. 2009/2010") fa "salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104", anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 80/2010.
Ritenuto che, in ragione dell’imminente conclusione dell’anno scolastico, l’istanza cautelare debba essere accolta, nel senso di disporre che il minore debba essere assistito, in aggiunta a quanto attualmente previsto, per l’intero orario settimanale in cui frequenta l’istituto, fino alla conclusione dell’anno scolastico. Le ulteriori ore di assistenza dovranno essere fornite preferibilmente mediante docenti di sostegno e, in subordine, qualora siano più prontamente reperibili, mediante gli assistenti all’autonomia di cui all’art. 13 c. 3 d.lgs 104/92.”
Alla pubblica udienza del 13.10.2011, il procuratore dei ricorrenti dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, anche in considerazione della circostanza che, anche per l’anno scolastico 2011/2012, al minore sono state assegnate le ore di sostegno richieste.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, pur rilevando che, ordinariamente, sarebbe necessario rilevare se l’adeguamento alla decisione di questo Tar sia stato o meno adottato solo in seguito all’ordinanza cautelare o previa autonoma valutazione del’Amministrazione (sul tema Tar Piemonte 15.10.2010 n. 3732), fa rilevare che, nel caso in esame, alla dichiarazione esplicita di carenza di interesse da parte dei ricorrenti si accompagnano, da un lato, l’effetto temporaneo (e quindi oggi venuto meno) dell’ordinanza cautelare e, dall’altro, la mancata opposizione dell’Amministrazione alla dichiarazione di carenza di interesse e la circostanza che le ore di sostegno siano state concesse anche per l’anno scolastico 2011/2012.
Al collegio non resta quindi che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 c.1 lett. a del d.lgs 104/2010.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in mancanza di specifiche richieste delle parti.