TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-07-25, n. 201206945
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N. 06945/2012 REG.PROV.COLL.
N. 10894/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10894 del 2011, proposto da:
C E A C, rappresentato e difeso dagli avv. P M, C M, S F, con domicilio eletto presso C M in Roma, via del Tempio, 1;T A, Q M, M G, M A, C G, F R, S G, G R, V S, T S, P A M, P L, F A, F F, C M, C A, Carratu' Tullia, C A M, rappresentati e difesi dagli avv. S F, C M, P M, con domicilio eletto presso C M in Roma, via del Tempio, 1;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Roberta Porfiri, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Lepore, Maria Claudia Lepore, con domicilio eletto presso Gaetano Lepore in Roma, via Cassiodoro, 6;
per l'annullamento
diniego richiesta di scorrimento delle graduatorie degli idonei relative alle progressioni verticali dall'area b alla pos econ c1 - profilo storico dell'arte
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Roberta Porfiri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano il provvedimento con cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha rigettato la loro richiesta di scorrimento delle graduatorie relative agli idonei delle progressioni verticali per il profilo di Storico dell’arte, la cui procedura si è conclusa in data 30 novembre 2010, anziché procedere alla assunzione dei vincitori del concorso per soli esterni bandito per il medesimo profilo professionale in data 14 luglio 2008.
Il diniego è motivato dalla amministrazione in relazione alla previsione di cui all’art. 24 della l. 150/2009, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici.
Il ricorso è articolato in vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Anche la contro interessata Porfiri si è costituita e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti in quanto nessuno dei ricorrenti aveva partecipato al processo di riqualificazione per la regione Umbria.
La problematica affrontata nel presente ricorso riguarda la possibilità o meno per le pubbliche amministrazioni, per le quali il d.l. 31 marzo 2011, n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2011, n. 75, all’art. 2, comma 3, ha autorizzato, in deroga al blocco per le assunzioni, la possibilità di ricorrere all'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, di utilizzare a questo fine anche le graduatorie delle procedure di progressioni verticali ovvero di ricorrere solo alle graduatorie conseguenti a concorso pubblico, come prevede l’art. 24 della l. 150/2009.
I ricorrenti, infatti, hanno impugnato una nota con la quale il Ministero, in risposta ad una loro istanza, ha ritenuto di non poter, a far data dal 1 gennaio 2010, ricorrere allo scorrimento delle graduatorie relative agli idonei delle progressioni verticali in base a quanto previsto dal citato art. 24 della l. 150/2009. I posti in questione sono stati dunque ricoperti mediante assunzione dei vincitori della procedura concorsuale bandita con D.P.C.M. 16 gennaio 2007, che prevedeva tra l’altro 6 posti nel profilo professionale di Archeologo.
Va preliminarmente esaminata la questione di giurisdizione.
Come è noto, a mente dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, trattandosi di veri e propri procedimenti amministrativi nei quali vengono in esame interessi legittimi, mentre le controversie attinenti al “diritto alla assunzione” sono di competenza del giudice ordinario, ancorché vengano in rilievo atti amministrativi presupposti.
Secondo la giurisprudenza prevalente, dunque, la cognizione della domanda riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di un precedente concorso, collocandosi fuori dell'ambito della procedura concorsuale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, traducendosi in una controversia inerente al "diritto alla assunzione" (da ultimo, CGA, 27 dicembre 2006, n. 850;Cass. civ., ss. uu., 29 settembre 2003, n. 14529;Id., 18 ottobre 2005, n. 20107).
Si è precisato tuttavia che – fermo il principio sopra enunciato - quando il riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti dei provvedimenti di indizione dei nuovi concorsi, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo la cui tutela spetta al g.a. (v. ex multis Consiglio di Stato sez. V, 23 gennaio 2012, n. 269)
In alcune pronunce, infine, portando ad ulteriori conseguenze questo ragionamento, si è sottolineato che quando l’interessato censura la scelta dell'amministrazione circa lo strumento utilizzato per provvedere alla copertura di posti vacanti (ovvero con il ricorso a procedure di stabilizzazione, scorrimento della graduatoria o indizione di un pubblico concorso), si censura in realtà una scelta organizzativa espressione di potere autoritativo, rimessa alla discrezionalità dell'ente pubblico che non concerne la gestione del rapporto di lavoro ma gli atti di organizzazione interna, sulle cui controversie sussiste la giurisdizione amministrativa (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 21 maggio 2012, n. 4567. v. anche T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 9 maggio 2012, n. 518).
Nel caso di specie i ricorrenti contestano appunto la decisione della amministrazione di procedere alla copertura dei posti per i quali è consentita dal d.l. 34/2011 la deroga al blocco delle assunzioni mediante il ricorso ad una graduatoria (quella dei vincitori di concorso) piuttosto che ad un’altra graduatoria in corso di validità (quella delle progressioni verticali).
La giurisdizione pertanto va riconosciuta in capo al giudice amministrativo in quanto non solo medio tempore è stato bandito un concorso pubblico per il medesimo profilo professionale (non impugnato dai ricorrenti) ma soprattutto perché si discute di una scelta di natura organizzativa rimessa alla amministrazione, ancorché sempre nel rispetto delle prescrizioni del legislatore.
Il ricorso nel merito è infondato e pertanto deve essere respinto, il che consente di non esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata.
Con il primo motivo, i ricorrenti sotengono che nella nozione di concorso pubblico, cui fa riferimento il citato art. 24, debba intendersi non solo la procedura selettiva finalizzata all’immissione nei ruoli della pubblica amministrazione dei candidati esterni, ma anche la progressione verticale attraverso al quale personale già in ruolo può aspirare ad una fascia o area superiore. In sostanza, l’art. 24 citato dovrebbe essere interpretato nel senso che esso non preclude di attingere alle graduatorie delle procedure di riqualificazione o di progressione verticale di carriera, in quanto comportanti comunque un procedimento selettivo.
La tesi delle parti ricorrenti non può essere accolta.
La giurisprudenza dagli stessi richiamata, infatti, a ben vedere, non riguarda la nozione di “concorso pubblico”, che per sua natura presuppone la partecipazione a soggetti esterni alla pubblica amministrazione che bandisce il concorso, bensì la nozione di “procedure concorsuali finalizzate all’assunzione”, esaminata in particolare dalla giurisprudenza della Cassazione al fine di stabilire l’esatto discrimine tra la giurisdizione amministrativa e ordinaria in materia di procedure concorsuali.
E’ a questi fini che è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione del 15 ottobre 2003, n. 15403 che anche le controversie attinenti c.d. concorsi interni, quando comportano l’accesso ad una fascia o area superiore, spettano alla giurisdizione amministrativa.
Tale giurisprudenza, dunque, non ha affatto inteso assimilare ad ogni effetto il concorso pubblico (aperto agli esterni) alle progressioni verticali (riservate agli interni), ma ha solo affermato che per le controversie attinenti le procedure concorsuali riservate agli interni comportanti il passaggio ad una fascia o area superiore, laddove esse siano compatibili con l’art. 97 Cost., che prevede come regola il pubblico concorso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
Non è pertanto sostenibile una interpretazione di tale giurisprudenza che porti alla totale equiparazione delle procedure selettive riservate agli interni al concorso pubblico.
Con il secondo motivo, i ricorrenti sostengono che l’art. 2, comma 3, del d.l. 34/2011, convertito con l. n. 75/2011, debba essere letto come facente unicamente riferimento alle “graduatorie in corso di validità”, senza distinguere in base alla natura delle procedure svoltesi a monte della pubblicazione della graduatoria.
Sottolineano inoltre i ricorrente che l’art. 24 della l. 150/2009 prevede anche che il 50% dei posti messi a concorso debba essere riservata agli interni, mentre nei concorsi in questione non era prevista nessuna riserva a favore del personale già in ruolo.
Osserva il collegio che se è vero che l’art. 2, comma 3 del d.l. 34/2011 si riferisce semplicemente alle “graduatorie in corso di validità” senza distinguere tra quelle provenienti da concorso pubblico o da progressioni verticali, tuttavia, la norma deve essere letta in combinato disposto con l’art. 24 della l. 150/2009, il quale – come si è più volte detto – nel precludere a decorrere dal 1 gennaio 2010 il ricorso a concorsi riservati agli interni, deve intendersi anche come norma che non consente di attingere alle graduatorie delle progressioni interne, imponendo di ricorrere al concorso pubblico.
La norma è chiaramente vincolate e immediatamente cogente, una volta scaduto il termine del 1 gennaio 2010; essa infatti esprime la volontà del legislatore di por fine all’eccessivo ricorso ai concorsi interni, in contrasto con l’orientamento granitico della giurisprudenza costituzionale sul punto.
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.