TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-07-07, n. 201600852
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N. 00852/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2016, proposto da:
-O-, rappresentati e difeso dagli avvocati Antonella Iacobellis C.F. CBLNNL72T68A662I e Natale Clemente C.F. CLMNTL64H23L858P, con domicilio eletto presso Natale Studio Clemente in Bari, via A. Manzoni, n. 169;
contro
Comune di Vieste non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sez. III I n. 647/2015, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 23/04/2015, nella parte in cui ha condannato il Comune di Vieste, alla “restituzione della quota parte dei terreni di proprietà dei ricorrenti oggetto delle procedure di occupazione ed espropriazione”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso indicato in epigrafe, proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., i sig.ri -O- agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 647 del 23.04.2015.
Con la predetta sentenza, il Comune di Vieste è stato condannato alla restituzione dei terreni oggetto di procedura espropriativa, i cui atti sono stati annullati, “previa riduzione in pristino degli stessi, fatta salva l’attivazione a cura dell’Amministrazione competente del procedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del DPR n.327/2001”, mentre è stata respinta la domanda risarcitoria.
I ricorrenti riferiscono di aver appellato la menzionata sentenza limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria, mentre non è stata impugnata la pronuncia di condanna alla restituzione delle aree espropriate, come confermato dalla certificazione della segreteria di questo T.A.R. del 7.1.2016.
Aggiungono che, nonostante l’avvenuto passaggio in giudicato della parte relativa alla condanna alla restituzione degli immobili, l’amministrazione civica è rimasta inerte.
Ciò premesso, agiscono per l’adempimento dell’obbligo del Comune di Vieste di conformarsi al capo passato in giudicato di cui alla succitata sentenza n. 647/2015 e, pertanto, per ottenere la restituzione dell’area di loro comproprietà.
Chiedono, inoltre, la nomina di un Commissario ad acta incaricato di provvedere, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., nell’ipotesi di persistente inerzia della P.A., nonché – contestualmente – la fissazione della penalità di mora di cui alla lett. e) del citato art. 114, comma 4.