TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202300724

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202300724
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300724
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 00724/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01045/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2021, proposto da
-OMISSIS- Società Agricola S.a.s. di -OMISSIS- &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A M, D S, I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati T M, G Q, C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del decreto del Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti di

AVEPA

Agenzia Veneta per i pagamenti n. 724/2021 del 5.3.2021, comunicato in data 12.3.2021, avente ad oggetto “decadenza domanda n. 3426359/2016. Ditta -OMISSIS- Società Agricola S.A.S. di -OMISSIS- &
C. (-OMISSIS-). Accertamento debito”;

- della nota del Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti di AVEPA prot. n. 34627/2021 in data 5.3.2021, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 12.3.2021, con cui è strato trasmesso il suddetto decreto dirigenziale n. 724/2021;

- della nota del Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti di AVEPA di conclusione dell'istruttoria prot. n. 151140 del 9.10.2018;

nonché per quanto occorrer possa

- del preavviso di rigetto del Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti di AVEPA prot. n. 121656 del 26.6.2018;

- della comunicazione del Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti di AVEPA di avvio del procedimento prot. n. 84304 del 4.6.2020 e dell'allegato verbale VC/0034/2018;

- della richiesta del PO Coordinamento Gestione Supporto Domanda Grafica al Centro Servizi Nazionale di Teramo di cui è parola a p. 5 del decreto n. 724/2021 suddetto (atto non conosciuto);

- della nota prot. 215364 del 2.11.2020 della BDN di cui è parola a p. 5 del decreto n. 724/2021 suddetto (atto non conosciuto);

- della diffida ad adempiere prot. n. 115773/2021 del 14.6.2021;

- della diffida ad adempiere prot. n. 115775/2021 del 14.6.2021;

nonché di tutti gli altri atti e comunicazioni presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente ha presentato la domanda unica n. -OMISSIS-per il percepimento di aiuti comunitari ai sensi del Reg. UE 17 dicembre 2013, n. 1307, richiedendo il pagamento dei titoli premio base e greening, dichiarando la disponibilità di “superfici premio base” per Ha 282,5902, di cui Ha 249,6587 site in -OMISSIS- – frazione -OMISSIS-, in relazione al pascolo di bestiame (ovicaprini), con indicazione Codice Stalla/pascolo, indicato con il numero -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-, relativamente a superfici identificate in BDN (Banca Dati Nazionale delle Anagrafi Zootecniche) con il codice pascolo-OMISSIS-.

A, in un primo tempo, ha erogato alla ricorrente il premio: a distanza di circa due anni da tale erogazione, d’altronde, la P.a. ha comunicato, in data 26.6.2018, alla società ricorrente il preavviso di rigetto della domanda sopra ricordata poiché la società non avrebbe avuto ‹‹i requisiti per la risoluzione positiva dell’istanza››, in particolare in quanto ‹‹a seguito del ricalcolo eseguito in Autotutela dovuto a mero errore materiale (calcolo eseguito sulla media dei capi su 60 gg anziché sulla media annua) il soggetto non risulta rispettare il carico di 0,1 UBA/HA/ANNO previsto dal D.M. 1420 del 26 febbraio 2015 nei terreni posti in -OMISSIS-››.

La P.a., quindi, ha concesso 10 giorni a parte ricorrente per inviare documentazione ed eventuali memorie.

Con successiva missiva del 9 ottobre 2018 A ha comunicato la conclusione dell’istruttoria, dando conto di non aver ricevuto alcuna controdeduzione da parte della ricorrente alla missiva ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, e precisando che ‹‹le UBA medie desunte da BDN sul codice allevamento -OMISSIS- sono 22,9862 e coprono quindi una superficie potenziale di ha 229,8620 con il carico di 0,10 UBA/HA/anno anziché i 249,6587 ha impegnati garantendo quindi un carico sulla superficie presentata in Domanda Unica inferiore rispetto a quanto necessario 0,092 UBA/HA/anno contro gli 0,10 previsti da normativa››.

Con nota prot. n. 84304/2020 del 4 giugno 2020 A ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza della domanda unica 2016, n. 3426359, cui sono seguite le osservazioni di parte ricorrente, che hanno portato ad un approfondimento istruttorio da parte di A, all’esito del quale è stato rimodulato il conteggio, in ragione della valorizzazione di un numero di capi ulteriore rispetto a quello originariamente considerato, ma giungendo, comunque, alla conclusione negativa della sussistenza di un carico inferiore al limite minimo di 0,1 UBA/ha (precisamente pari, nel caso di specie a 0,095).

In tal senso, con decreto n. 724/2021 del 5.03.2021, A ha dichiarato la decadenza di parte ricorrente dalla domanda di aiuto, applicando, altresì, ai sensi dell’art. 19 bis, Reg. Ue 640/04 la sanzione (ulteriore), calcolata in un importo pari a € 74.679,46 per un totale di € 242.190,35.

Ha fatto seguito, quindi, l’istanza del 31 maggio 2021, con la quale parte ricorrente ha chiesto ad A, sia chiarimenti in ordine ai conteggi operati, sia un riesame delle proprie determinazioni, tanto con riguardo alla quantificazione delle UBA (deducendo l’esistenza di un numero di capi maggiori da conteggiare rispetto a quelli presi in considerazione dalla P.a.), quanto in merito alla legittimità dell’irrogazione della sanzione.

Tale istanza non è stata specificamente riscontrata da A che ha inviato due note di diffida al pagamento.

Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe parte ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 1 ottobre 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:

1. A avrebbe errato nel non accertare e, quindi, considerare, ai fini del calcolo del rapporto UBA/Ha, il corretto numero di capi pascolati pari a 430 rispetto al quale, a fronte di una superficie agricola a pascolo di 249,6587 ha, la ricorrente, in tesi, avrebbe avuto titolo al pagamento del premio base e greening, avendo utilizzato la suddetta superficie per il pascolamento per una durata complessiva, nell’anno, di almeno 60 giorni, con un carico minimo di bestiame superiore a 0,1 UBA per ettaro;

2. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo altresì in quanto A ha individuato uno scostamento tra superficie determinata e superficie richiesta/dichiarata pari al 678,8 %, nonché individuando gli importi irregolari a debito per (rispettivamente) premio base e greening avuto riguardo all’importo integrale dell’aiuto pagato per ciascun premio (€ 111.753,15 quale “importo irregolare” per il premio base, corrispondente all’ “importo pagato netto disc.”, e € 55.575,74 quale “importo irregolare” per il greening, corrispondente all’ “importo pagato netto disc.” per questo premio), così imponendo, quale importo da addebitare al ricorrente a titolo di “sanzione scostamento art. 19 bis” (€ 129.944,77), il pagamento di una somma pari al 100 % degli importi del “premio base” calcolati sulla base della superficie richiesta/dichiarata, somma parzialmente “compensata” con l’importo di 55.265,31 dovuto per premi alla ricorrente e non ancora pagato;
secondo parte ricorrente l’art. 19 bis, reg. n. 640 del 2014 sarebbe stato applicato non correttamente da A, anche con riguardo alla determinazione dello scostamento di superfici;
la P.a., in particolare, avrebbe determinato una illegittima duplicazione della sanzione;

3. sempre in ordine alla sanzione, sarebbe stata omessa da parte di AVEPA ogni valutazione della specificità del caso di specie, con particolare riguardo alla non intenzionalità ed assenza di negligenza in ordine alla riscontrata irregolarità, in conformità all’art. 5, par. 1, Reg. (CE/Euratom) n. 2988/1995;
l’inadempienza non sarebbe imputabile alla ricorrente, ma ad un errore della competente autorità sanitaria nell’aggiornamento dei dati in BDN;
infine, la richiesta di restituzione dell’intero importo pagato per il premio nonché del pagamento di un ulteriore importo pari a quello richiesto a titolo di aiuto in domanda violerebbe i principi di proporzionalità e gradualità di cui alla normativa comunitaria in materia di sanzioni, non avendo A tenuto conto delle riduzioni previste dall’art. 39 del Reg. (UE) n. 640/2014;

4. sarebbe stato violato il termine ex art. 54 del Reg. (UE) 17.12.2013 n. 1306/2013, da considerarsi perentorio, che il regolamento comunitario prevederebbe per la richiesta di restituzione del pagamento indebito “in seguito a irregolarità o a negligenza” e decorrente da quando AVEPA ha completato l’istruttoria acclarante la situazione di irregolarità, la richiesta di restituzione del pagamento indebito essendo intervenuta solo nel 2021.

Si è costituita in giudizio A contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All’esito dell’udienza del 19 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare: sull’istanza di sospensione.

Parte ricorrente, con memoria depositata in data 17 aprile 2023, ha chiesto la sospensione del presente giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c. e ciò per ragioni di opportunità legate alla pronuncia del Consiglio di Stato sugli appelli proposti nel giudizio n. 849/2023 R.G. per la riforma della sentenza di codesto Tribunale n. 1126/2022, ‹‹considerato che le valutazioni sulle tematiche oggetto del giudizio n. 849/2023 R.G. (e della sentenza del TAR n. 1126/2022) possono rappresentare un importante precedente per la definizione di alcuni dei motivi sollevati con il ricorso sub judice››.

Il Collegio, pur condividendo i profili di opportunità che precedono, in ragione della, quantomeno parziale, comunione di questioni giuridiche tra il presente giudizio e quello sopra indicato, non può che respingere l’istanza non vertendosi né in un’ipotesi di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., né in una fattispecie sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 337 c.p.c., trattandosi di parti e rapporti giuridici diversi ed autonomi.

2. Nel merito.

L’analisi dei motivi di ricorso verrà suddivisa in due parti: nella prima verrà trattata la questione principale della legittimità del provvedimento di “decadenza” del premio;
nella seconda verrà esaminata la problematica relativa all’applicazione della sanzione ex art. 19 bis, reg. UE n. 640 del 2014.

2.1. Con riferimento al primo profilo, il “cuore” della controversia concerne la questione se, ai fini del calcolo del carico minimo di 0,1 UBA/HA/ANNO debba o meno tenersi conto delle sole risultanze della BDN (Banca Dati Nazionale) ovvero anche di altra documentazione purchè proveniente da organi pubblici certificatori competenti in materia, e, nel primo caso, se e in che limiti, a fronte del mancato inserimento di dati da parte di questi ultimi, sia possibile, comunque, tenerne conto ai fini del calcolo citato.

A tal riguardo, come si preciserà nel prosieguo, deve ritenersi corretto l’operato e la conclusione alla quale è giunta A con conseguente infondatezza delle doglianze dedotte da parte ricorrente.

2.1.1. Occorre, in primo luogo, rammentare che, in materia, la normativa di riferimento è, primariamente, quella europea.

Il regolamento UE 17 dicembre 2013, n. 1307 (recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio), prevede, all’art. 32 che ‹‹il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11 e delle riduzioni lineari ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nonché l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013››.

Per attività agricola, ai sensi dell’art. 4, si intende ‹‹i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione››.

L’art. 4, regolamento UE 11 marzo 2014, n. 639, prevede che ‹‹ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l’obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari sono stabiliti dagli Stati membri secondo una o entrambe le seguenti modalità: a) gli Stati membri richiedono che l’agricoltore svolga almeno un’attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno;
b) gli Stati membri definiscono le caratteristiche che la superficie agricola deve avere per poter essere considerata mantenuta in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

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