TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400012
Data del deposito : 7 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00640/2013 REG.RIC.

N. 00012/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00640/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 640 del 2013, proposto da:
B W, rappresentato e difeso dall'avv. L B, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Macerata, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per

per la declaratoria di illegittimita' del silenzio serbato dalla Prefettura di Macerata- Sportello Unico per l'Immigrazione a seguito dell'istanza di emersione ai sensi del decreto legislativo 109/2012, presentata a favore del ricorrente dal sig. C Z I in data 12.10.2012 con identificativo

P-MC/L/N/2012/101024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura Di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nelle attività preliminari della camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente dichiara essere intervenuta la cessazione della materia del contendere, chiedendo la conseguente declaratoria e insistendo sulla rifusione delle spese di giudizio.

L’Amministrazione resistente si oppone alla condanna alle spese.

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

Le spese di giudizio possono invece essere compensate, in ragione della complessità della questione giuridica concernente l’individuazione del termine di conclusione del procedimento, così come disposto in analoghe occasioni (cfr. TAR Marche, 19.6.2013 n. 464).

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