TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto cautelare 2013-11-19, n. 201300265
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N. 00265/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00617/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2013, proposto da:
Calabria Agenda Ambientale Srl, rappresentata e difesa dagli avv. L G, V M, con domicilio eletto presso Sergio Lagana' in Reggio Calabria, via F. Fiorentino, 5;
contro
Comune di Reggio Calabria;
nei confronti di
Avr S.p.A.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'Ordinanza n.86 del 31.10.2013 adottata dalla Commissione Straordinaria della Città di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi inclusi:
la deliberazione n.20 del 28.02.2013 adottata dalla Commissione Straordinaria della Città di Reggio Calabria;la deliberazione n.41 del 13.03.2013 adottata dalla Commissione Straordinaria della Città di Reggio Calabria;la deliberazione n.117 del 12.06.2013 adottata dalla Commissione Straordinaria della Città di Reggio Calabria ;la nota prot. 96081 del 28.06.2013 del Dirigente del Settore Politiche Ambientali;la nota prot. n.1660 del 31.10.2013 dell'ASP di Reggio Calabria;la nota prot. n. 155549 del 31.10.2013 dell'ARPACAL;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visti l’art. 145 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 (Testo unico Enti locali) e l’art. 94, comma 2, del Decreto Leg.vo n. 159/2011 (Testo unico delle leggi antimafia);
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione staccata n. 96 dell’8 – 9 maggio 2013, resa sul ricorso n. 200/2013, confermata dal Consiglio di Stato Sezione V con ordinanza 5 luglio 2013 n. 2557;
Visti il decreto presidenziale n. 264 del 16 novembre 2013, reso sul ric.613/2013, e gli atti in esso richiamati;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, che non sussistono i presupposti per accordare la misura cautelare monocratica richiesta;
Ritenuto di fissare per l’esame della domanda cautelare da parte del Collegio la Camera di consiglio del 18 dicembre 2013, onde garantire la trattazione congiunta del ricorso in epigrafe con il ricorso n. 613/2013, attesa la loro evidente connessione;