TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-06-01, n. 202300352
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2023
N. 00352/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2023, proposto da P M e R M, rappresentati e difesi dagli avv.ti M F, PEC avvmarcellofortunato@perc.ordineforense.salerno.it, D G, PEC gioia.dario@certavvocatilag.it, e P G, PEC galante.paolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Vietri di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato dall’avv. A S, PEC singetta.alessandro@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Plebiscito n. 7;
nei confronti
Rocco Carleo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
-del provvedimento prot. n. 9911 del 12.11.2022, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha respinto l’istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001, presentata dal sig. P M il 31.10.2022, volta ad ottenere la sanatoria della volumetria in eccesso (precisamente di 2.904,21 mc., anziché quella di 1.452,10 mc., autorizzata con la concessione edilizia del 20.12.2002 e la successiva variante, rilasciata con il permesso di costruire del 18.2.2004) del deposito ad uso artigianale di 15.238 mq., realizzato sui terreni foglio n. 11, particelle nn. 10, 12 e 13, siti nella Località Pedali del Comune di Vietri di Potenza;
-se lesivi, dei commi 3 (nella parte in cui, ai fini del calcolo dell’indice di edificabilità, ammette l’accorpamento solo “dei fondi ricadenti in un raggio di 1.000 m. da misurarsi in senso orizzontale a partire dalla costruzione in progetto”) e 7 (nella parte in cui non prevede il predetto accorpamento di fondi) dell’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008 la Regione Basilicata ha rilasciato alla Macellaro Pasquale & C. S.r.l., esprimendo giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul relativo progetto, l’autorizzazione per la coltivazione mineraria della cava, di proprietà del Comune di Vietri di Potenza, sita nella Località Pedali.
Questo Tribunale:
-con Sentenza n. 618 dell’8.9.2014, passata in giudicato, ha statuito la legittimità della risoluzione del contratto di affitto della cava in questione, stipulato tra il Comune e la Macellaro Pasquale & C. S.r.l. il 9.3.2009, ritenuta implicitamente contenuta nella Del. G.M. n. 133 del 19.12.2012 di indizione del procedimento di evidenza pubblica per la selezione del nuovo concessionario, in quanto la ricorrente non aveva pagato il canone minimo prestabilito, dichiarando nulla, ai sensi dell’art. 57, comma 7, D.Lg.vo n. 163/2006, la clausola di rinnovo tacito del contratto, che prevedeva la proroga del contratto fino alla scadenza dell’autorizzazione regionale “su semplice richiesta” della ricorrente;
-con Sentenza n. 614 del 15.7.2019, confermata dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 1704 dell’1.3.2021, ha respinto i ricorsi della Macellaro Pasquale & C. S.r.l. avverso i provvedimenti comunali e regionali di opposizione all’ampliamento della coltivazione mineraria e di proroga della suddetta autorizzazione regionale, scaduta il 23.4.2019.
Con Ordinanza n. 13 del 28.2.2022 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza, dopo aver richiamato la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1249 dell’11.2.2022 e la memoria endoprocedimentale ed i documenti presentati dalla Macellaro Pasquale & C. S.r.l., ha:
A) annullato i seguenti titoli edilizi:
1) concessione edilizia del 20.12.2002, rilasciata al sig. P M, relativa alla realizzazione sui terreni foglio n. 11, particelle nn. 10, 12 e 13, di un deposito ad uso artigianale di 15.238 mq., e 2) permesso di costruire del 18.2.2004, in variante alla predetta concessione edilizia del 20.12.2002, rilasciato sempre al sig. P M, in quanto i predetti terreni risultano disciplinati dall’art. 13 delle NTA al PRG, il quale al comma 7 prevede che i titoli edilizi, relativi alla realizzazione di depositi artigianali sono subordinati alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo da parte del richiedente, con divieto assoluto di mutamento della destinazione d’uso per almeno 10 anni dal rilascio dell’agibilità;
3) permesso di costruire del 23.6.2014, rilasciato al sig. P M, nella qualità di amministratore unico della Macellaro Pasquale & C. S.r.l., per l’installazione sul terreno foglio n. 11, particella n. 262, di proprietà del sig. P M, di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, attesocché: a) tale impianto era connesso all’attività di coltivazione della cava, di proprietà comunale, che non può più essere svolta dalla Macellaro Pasquale & C. S.r.l., in quanto ai sensi dell’art. 1 bis, comma 4, L.R. n. 12/1979 i manufatti e gli impianti, collegati ad una cava, devono essere asportati dopo la cessazione dell’attività autorizzata; b) il permesso di costruire del 23.6.2014 avrebbe dovuto essere rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, anziché dal Responsabile dello Sportello Unico Edilizia; c) in un’altra controversia giurisprudenziale questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 696 del 5.12.2007) aveva interpretato l’art. 13, commi 1 e 2, delle NTA del PRG, nel senso che sui terreni, aventi destinazione agricola, potevano essere costruite abitazioni per i manuali coltivatori della terra, edifici per allevamenti, serbatoi e magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole ed impianti di tipo artigianale e di ristorazione, cioè attività produttive legate all’agricoltura, tra le quali non poteva essere compresa la coltivazione di una cava;
4) permesso di costruire del 3.10.2014, rilasciato al sig. P M, nella qualità di amministratore unico della Macellaro Pasquale & C. S.r.l., relativo alla realizzazione all’interno del suddetto deposito, autorizzato con il rilascio della concessione edilizia del 20.12.2002 e del permesso di costruire in variante del 18.2.2004, dei locali ufficio, mensa, infermeria e servizi igienici con variante del prospetto, attesochè: a) anche tali locali erano connessi all’attività estrattiva; b) era stata illegittimamente raddoppiata la volumetria; c) negli elaborati grafici era stata omesso il tratto finale della limitrofa strada comunale; d) l’incompetenza del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia nel rilascio del permesso di costruire del 3.10.2014; e) la suddetta interpretazione di questo TAR dell’art. 13, commi 1 e 2, delle NTA del PRG;
5) DIA dell’11.4.2007, presentata dal sig. P M, nella qualità di amministratore unico della Macellaro Pasquale & C. S.r.l., per l’ampliamento dell’esistente impianto di frantumazione degli inerti, sito all’interno della cava, di proprietà comunale, sia perché realizzato su terreno di proprietà comunale, sia perché tale impianto era strettamente connesso all’attività di coltivazione della cava;
6) DIA del 17.10.2012, presentata dal sig. P M, nella qualità di amministratore unico della Macellaro Pasquale & C. S.r.l., per la costruzione sul terreno, foglio n. 11, particella n. 262, di proprietà del sig. P M, di una vasca di raccolta delle acque bianche, a servizio della cava, di proprietà comunale, sia perché negli elaborati era stata omesso il tratto finale della limitrofa strada comunale, sia perché la predetta vasca era strettamente connesso all’attività di coltivazione della cava;
7) e DIA del 27.11.2012, per l’installazione all’interno della cava, di proprietà comunale, di un contenitore mobile per gasolio di 9.000 litri, a servizio della predetta cava, sia perché realizzato su terreno di proprietà comunale, sia perché tale impianto era strettamente connesso all’attività di coltivazione della cava;
B) ingiunto alla Macellaro Pasquale & C. S.r.l. ed ai sigg. P M e R M la demolizione, entro 90 giorni, delle opere edilizie, realizzate in esecuzione dei predetti titoli edilizi.
Tale Ordinanza n. 13 del 28.2.2022 è stata impugnata con Ric. n. 242/2022, che con Sentenza n. 414 del 31.5.2022 è stata accolto da questo Tribunale eccetto l’impianto di frantumazione degli inerti, ampliato in esecuzione della DIA dell’11.4.2007, attesochè erano stati violati il termine di 18 mesi, prescritto dall’art. 21 nonies, comma 1, L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d), L. n. 124/2015, per l’esercizio del potere di autotutela, ed il principio, ai sensi del quale l’Amministrazione, quando esercita tale potere, deve indicare un interesse pubblico specifico, diverso dal mero ripristino della legalità violata e prevalente sul contrapposto interesse privato, in quanto:
-la concessione edilizia del 20.12.2002 era stata rilasciata al sig. P M, molto prima del rilascio dell’autorizzazione ex Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008 per la coltivazione della cava, di proprietà del Comune di Vietri di Potenza, e nella relazione tecnica, allegata alla domanda di autorizzazione edilizia, è stato specificato che il sig. P M è proprietario dei terreni foglio n. 11, particelle nn. 10, 12 e 13, dove è stato realizzato il deposito ad uso artigianale di 15.238 mq., per il quale stata indicata la volumetria di 1.515,25 mc., precisando la volumetria massima consentita di 1.523,80 mc.;
-il successivo permesso di costruire del 18.2.2004 era stato rilasciato in variante alla predetta concessione edilizia del 20.12.2002, e nella relazione tecnica, allegata alla domanda di autorizzazione edilizia, sono state indicate le seguenti variazioni: 1) mantenimento delle stesse dimensioni planimetriche e della stessa tipologia costruttiva, eccetto l’aumento dell’altezza interna da 2,85 m. a 5,50 m., con il completo interramento della parte nord ed il parziale interramento delle parti ovest ed est; 2) spostamento del manufatto, con variazione delle distanze da 16,00 m. a 10,00 m. della parte nord, da 16,00 m. a 30,00 m. dello spigolo nord-ovest; pertanto, il Comune di Vietri di Potenza, anziché affermare dopo 18 anni l’illegittimità dell’aumento di volumetria, avrebbe dovuto calcolare la volumetria, tenendo conto dell’art. 2, lett. c), L.R. n. 8 del 4.1.2002, ai sensi del quale i locali devono essere qualificati “interrati”, se “la superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale totale”; mentre, se la società ricorrente ha realizzato degli abusi edilizi, il Comune di Vietri di Potenza, anziché annullare le rilasciate autorizzazioni edilizie, dovrebbe accertare le eventuali difformità dalla concessione edilizia del 20.12.2002 e dal successivo permesso di costruire del 18.2.2004 in variante ed emanare i conseguenti provvedimenti di demolizione ex art. 31 DPR n. 380/2001;
-dal permesso di costruire del 23.6.2014 risulta che l’installazione dell’impianto di distribuzione carburanti ad uso privato sul terreno foglio n. 11, particella n. 262, di proprietà del sig. P M, è stata autorizzata per le esigenze del suddetto deposito artigianale di cui alle citate concessione edilizia del 20.12.2002 e relativo permesso di costruire in variante del 18.2.2004, cioè per le esigenze dell’impresa edile e non per l’attività di coltivazione della cava, autorizzata con Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008; comunque, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, D.Lg.vo n. 32/1998 gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale, eccetto nei Centri Storici e nelle zone sottoposte a particolari vincoli paesaggistici e/o monumentali;
-parimenti, deve ritenersi che anche la realizzazione all’interno del suddetto deposito, autorizzato con il rilascio della concessione edilizia del 20.12.2002 e del permesso di costruire in variante del 18.2.2004, dei locali ufficio, mensa, infermeria e servizi igienici con variante del prospetto, realizzati in esecuzione del permesso di costruire del 3.10.2014, non sono connessi all’attività estrattiva; comunque, si tratta di opere interne, che non hanno ampliato il citato deposito ad uso artigianale;
-comunque, l’omessa rappresentazione negli elaborati grafici del tratto finale della limitrofa strada comunale, l’incompetenza del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia e l’esatta interpretazione dell’art. 13, commi 1 e 2, delle NTA del PRG non costituiscono un interesse pubblico specifico, diverso dal mero ripristino della legalità violata e prevalente sul contrapposto interesse dei