TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-05-21, n. 201305121
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Testo completo
N. 05121/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07643/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7643 del 2000, proposto da:
Az. Agricola Pinotti Luca, S e S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. G C M, elettivamente domiciliata presso Amedeo Tonachella in Roma, Via di Villa Grazioli, 5;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (già Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ora delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Facinelli ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l’Avv. Marinella Montanari - Ufficio della Regione Emilia Romagna, Via del Tritone, 61;
per l'annullamento
- della comunicazione AIMA in liquidazione denominata “dati individuali settore lattiero caseario” inviata ex art. 1, comma 3, 4, 10 della L. n. 118 del 1999, cod. a barre 966716680906, notificata a mezzo raccomandata;
- della comunicazione AIMA avente ad oggetto “conguaglio del prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per i periodi 1995-96 e 1996-97” e relativi allegati, con particolare riferimento alla comunicazione avente ad oggetto “applicazione del prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino derivante dalla compensazione nazionale degli esuberi produttivi”;
- della comunicazione AIMA “dati individuali settore lattiero caseario – periodo 2000/2001”, cod. a barre n. 06650099275, effettuata ai sensi del D.L. n. 8 del 4.02.2000;
- del D.M. n. 159 del 21.05.1999;
- del D.L. 4.02.2000, n. 8;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, compresi quelli della Regione, anche se non conosciuti, con particolare riferimento al D.M. n. 309 del 1999 e al D.M. 310 del 10.08.1999 e alla comunicazione AIMA inviata ai primi acquirenti ex art. 1, comma 1, D.L. 43 del 1999, conv. in L. 118/99.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna e di Azienda di Stato Interventi Nel Mercato Agricolo - Aima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il Cons. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, la comunicazione inviata dall’AIMA in liqu. ai