TAR Venezia, sez. I, sentenza 2017-04-28, n. 201700422
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Pubblicato il 28/04/2017
N. 00422/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01506/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2016, proposto da:
Vedetta 2 Mondialpol Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato B B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E T in Venezia, San Polo, 135;
contro
Comune di Belluno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P V, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti di
Vigilanza Privata Serenissima Soc. Coop. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. 725 del 20.9.2009, con la quale il dirigente del Settore Gare del Comune di Belluno ha aggiudicato definitivamente il servizio di Servizio di teleallarme/vigilanza per anni 5 dal 1.10.2016 al 30.9.2021 CIG 6779906B6A alla controinteressata;nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
per la condanna del Comune al risarcimento dei danno in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Belluno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso Vedetta 2 Mondialpol s.p.a. ha chiesto l’annullamento della determinazione n. 725 del 20.9.2016, con la quale il Comune di Belluno ha aggiudicato il “Servizio di teleallarme/vigilanza per anni 5 – dal 01.10.2016 al 30.09.2021” alla Società Vigilanza Privata Serenissima.
La ricorrente in particolare ha contestato che dall’esame delle giustificazioni prodotte nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, di cui aveva preso visione unitamente agli atti di gara il 4.11.2016, era emerso che, nella composizione del prezzo offerto, l’aggiudicataria non aveva computato il costo relativo all’installazione ed alla manutenzione dei ponti radio relativi alle sedi indicate, nonché, il costo relativo al servizio di manutenzione degli impianti antintrusione.
Infine, a dimostrazione della tempestività del ricorso, la ricorrente ha evidenziato che il Comune le aveva inviato in data 20.9.2016 solo una comunicazione di intervenuta aggiudicazione senza allegare il provvedimento di aggiudicazione ed alcun altro documento;sicchè, la ricorrente aveva preso visione della determinazione di aggiudicazione impugnata, dei verbali delle sedute di gara e delle giustificazioni rese dall’aggiudicataria a seguito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, solo in esito all’accesso agli atti che l’Amministrazione le aveva consentito di effettuare in data 4.11.2016.
In particolare, solo dall’esame dei documenti visionati il 4.11.2016 ed estratti in copia il 5.11.2016, la ricorrente aveva potuto apprendere che l’offerta formulata da VPS era carente delle suddette voci di costo.
Si è costituito il Comune di Belluno, eccependo la tardività del ricorso, in quanto la ricorrente aveva presenziato con un proprio rappresentante all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, avvenuta nella seduta del 6.09.2016, e comunque, la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva era avvenuta il 26.09.2016, mentre la visione dei documenti era avvenuta il 28.10.2016.
Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2017 è stata respinta la domanda cautelare.
In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato memorie conclusive.
All’udienza del 19 aprile 2017, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di rito formulata dalla stazione appaltante, concernente la ricevibilità del ricorso notificato a mezzo posta con raccomandata spedita il 5 dicembre 2016, e a mezzo pec trasmessa lo stesso giorno, e ciò a fronte di una comunicazione di aggiudicazione del 20 settembre 2016, recante l’indicazione delle modalità di accesso e contenente il nominativo dell’impresa aggiudicataria e il ribasso percentuale da questa formulato, nonché l’indicazione del link del sito comunale ove era stata pubblicata la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva ex art. 29 D.lgs. 50/2016.
Va premesso che ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva di appalto pubblico deve essere proposto nel termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 D.lgs. n. 163/2006 (oggi disciplinata dall’art. 76, d.lgs. 50/2016).
Ebbene, nel caso di specie, a prescindere dalla questione dell’idoneità o meno della comunicazione effettuata nei confronti della odierna ricorrente il 20 settembre 2016 a far decorrere da tale data il termine per l’impugnazione, appare dirimente la circostanza che il Comune di Belluno, con lettera del 27 ottobre 2016, riscontrando la richiesta di accesso agli atti della Vedetta2Mondialpol, del 29 settembre 2016, ha consentito la visione dei documenti per il 28 ottobre 2016 (cfr. doc. 12 parte resistente), ed in tale giorno l’odierna ricorrente ha incaricato per l’incombente un proprio delegato (doc. 13 parte resistente).
Ne deriva che il termine di 30 giorni per proporre ricorso deve essere fatto decorrere, al più tardi, da tale data del 28 ottobre 2016, in cui tutti gli atti di gara sono stati resi conoscibili, rimanendo irrilevante la circostanza che l’accesso si sia o meno verificato in quel giorno, non potendo tale decorrenza subire ulteriori slittamenti per effetto del comportamento dilatorio dell’interessata;così come resta ininfluente il fatto che l’estrazione di copia degli atti di gara sia stata consentita dal Comune solo il successivo 5 novembre, in quanto, per consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. V, 3 febbraio 2016 n. 408, 23 settembre 2015, n. 4443 e 13 marzo 2014, n. 1250) condivisa da questo Collegio, la conoscenza/conoscibilità utile ai fini della decorrenza del citato termine non si realizza necessariamente mediante l’estrazione di copie, essendo sufficiente la mera visione della documentazione.
Pertanto, il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
La tardività del ricorso comporta che sia da respingere l’istanza risarcitoria, essendo comunque addebitabile alla ricorrente, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. un comportamento non improntato a ordinaria diligenza nell’esperimento dei mezzi di tutela previsti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.